Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15491 del 30/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15491
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – rel. Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato CREMA
Giovanni del foro di Verona, nel cui studio in Zevio (VR), Via G.
Verdi, 11 è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
COMUNE di ILLASI (Verona), in persona del Sindaco, rappresentato e
difeso dall’Avvocato SANTI Umberto del foro di Padova, ed
elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato
Maria Chiara Morabito del foro di Roma, in Roma, Via Benaco n. 5;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della commissione tributaria
regionale del Veneto, Sezione staccata di Verona, 26 ottobre – 25
novembre 2005, n. 79/21/06;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
presidente Dott. Enrico Altieri;
sentito per il Comune di Illasi l’Avvocato Umberto santi il quale ha
concluso per la dichiarazione d’inammissibilità o il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi S.A. impugnava dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Verona gli avvisi di accertamento per gli anni 1996 e 1997, per i.c.i., sanzioni ed interessi.
Lo S. impugnava tali atti, deducendo che il bene controverso derivava dal frazionamento di un mappale, e che le nuove unità risultanti erano state da lui regolarmente denunciate. Deduceva, altresì, la decadenza dal potere di accertamento.
Previa riunione dei ricorsi, la commissione tributaria provinciale di Verona li accoglieva.
Il Comune proponeva appello, deducendo che nella denuncia presentata nel 1993 il contribuente aveva dichiarato il possesso di tre immobili che, però, alla data del 5 gennaio 1991, risultavano già modificati presso l’UTE, con la loro soppressione e contestuale creazione di quattro nuove unità, nessuna delle quali dichiarata. Quanto alla invocata decadenza, deduceva che il termine non era scaduto il 31 dicembre 2001, ma un anno dopo, trattandosi di omessa denuncia (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11).
Si costituiva lo S., che, ammettendo la modificazione intervenuta a seguito del frazionamento, sosteneva che, comunque, non vi era stata omessa dichiarazione e che il Comune aveva già introitato l’imposta. Con memoria aggiunta deduceva, inoltre, l’inapplicabilità retroattiva della L. n. 342 del 2000, art. 74.
Con sentenza 13 febbraio – 2 ottobre 2006 la commissione tributaria regionale del Veneto – sezione distaccata di Verona, confermava gli atti impositivi e dichiarava non dovute le sanzioni.
Ritenevano i giudici d’appello che, a seguito del frazionamento e della creazione di nuove unità, la situazione non corrispondeva più a quella reale, in quanto i fabbricati risultanti dalle variazioni erano diversi per consistenza e classificazione da quelli per i quali era stata presentata la denuncia.
Pertanto doveva condividersi l’assunto secondo cui era applicabile il più lungo termine di decadenza previsto per la omessa denuncia (cinque anni).
Conseguentemente era da applicarsi il criterio della rendita presunta per i nuovi immobili, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5.
La commissione regionale riteneva, infine, non applicabili le sanzioni, sussistendo obiettive condizioni d’incertezza sull’interpretazione delle disposizioni in esame, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8.
Avverso tale sentenza S.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
Il Comune di Illasi resiste con controricorso.
2. I motivi di ricorso.
2.1. Il ricorrente premette quanto segue:
– nella prima dichiarazione i.c.i. – allegata alla dichiarazione dei redditi per il 1993 – egli aveva denunziato tutti gli immobili di sua proprietà nel Comune di Illasi, pagando l’i.c.i. dovuta per gli anni in contestazione;
– l’Agenzia del Territorio di Verona, dando seguito ad una sua denunzia di variazione e di aggiornamento dei dati catastali (Mod.
D/1991), procedeva al censimento solo nel 2001, apportando le seguenti variazioni: a) il Mn. (OMISSIS) veniva frazionato in due unità; b) il Mn. (OMISSIS) veniva aggiornato con rendita catastale; c) il Mn. (OMISSIS) veniva declassato da cat. (OMISSIS) i cat. (OMISSIS);
– il Comune emetteva gli avvisi di liquidazione, considerando: a) omessa la dichiarazione per la restante unità frazionata risultante dal Mn. (OMISSIS); b) elevata la rendita per il Mn. (OMISSIS); c) omessa la dichiarazione per il Mn. (OMISSIS);
– veniva proposto ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale, sostenendosi che il pagamento dell’imposta era conforme alle risultanze catastali, con conseguente illegittimità dell’applicazione retroattiva della variazione; a sostegno di tale censura era stato prodotto certificato storico catastale;
– nel ricorso introduttivo si deduceva, fra l’altro, che s’ignorava in base a quale rendita fosse stato determinato il valore, dato che il citato Mod. D non riportava alcuna rendita.
2.2. Col primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, deduce l’erroneità della statuizione del giudice di merito, secondo cui la variazione avrebbe comportato la realizzazione di quattro nuove unità immobiliari, non formanti oggetto di denuncia.
Ripropone, inoltre:
a) la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, per avere il Comune determinato l’imposta in base ad una rendita notificata il 20 dicembre 2002 ad anni precedenti;
b) la questione di decadenza dall’accertamento, non ricorrendo l’ipotesi di omessa denuncia.
Col secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia travisato la situazione di fatto, emergente dalla documentazione in atti, da cui risultava che le uniche rendite esistenti erano quelle dichiarate nel 1993, sulla base delle quali era stata regolarmente pagata l’imposta.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Preliminarmente la Corte rileva che, come esattamente dedotto nel controricorso del Comune, trattandosi di sentenza pubblicata successivamente al 3 marzo 2006, i motivi di ricorso per cassazione dovevano contenere l’enunciazione di un principio di diritto ovvero (per le censure sulla motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5) una sintetica e chiara indicazione del fatto controverso o le ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a sostenere la decisione.
Poichè tali formalità non risultano adempiute, non potendosi, secondo la giurisprudenza della Corte, ricavare i quesiti dall’esposizione dei motivi di ricorso, tanto più che gli stessi svolgono differenti questioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Considerato che il ricorso era stato proposto quando non si era ancora formato un indirizzo giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010