Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15491 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12509-2015 proposto da:

SYRAL BELGIUM NV, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 28, presso lo studio

dell’avvocato ATTILIO PELOSI, rappresentato e difeso dagli avvocati

PAOLA LUMINI, LUIGI CARDASCIA, ENRICO CERIANA, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5753/11/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 24/10/2014, depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Syral Belgium NV impugnava dinanzi alla CTP di Milano la cartella relativa al pagamento di sanzioni per tardivo versamento IVA. La CTP riduceva la misura delle sanzioni di un terzo. La sentenza veniva impugnata sia dall’Agenzia in via principale che dal contribuente in via incidentale. La CTR Lombardia, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso principale, rigettando l’appello incidentale del contribuente.

La società ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la CTR, la prova dell’avvenuto invio, precedentemente alla notifica della cartella, della comunicazione di irregolarità, poteva presumersi dalla produzione in giudizio, da parte dell’Agenzia, della stampa dell’interrogazione al sistema informativo “Serpico”, in luogo dell’esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Con il secondo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, lett. c), della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. I giudici di seconde cure hanno statuito che, nel caso in esame, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità non inficia la legittimità dell’iscrizione a ruolo.

Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p., n. 4. La CTR ha omesso di provvedere sul dedotto motivo di gravame con cui la contribuente ha asserito l’incompetenza della Direzione Regionale della Lombardia, con conseguente nullità della cartella di pagamento, ad effettuare qualsiasi tipo di controllo nei confronti della società medesima la quale, non essendo residente in Italia e avendo optato per il regime di identificazione diretta ai fini IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35 ter, era soggetta esclusivamente al Centro operativo di (OMISSIS).

Il secondo motivo è infondato e assorbe il primo. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nelle ipotersi di emissione di cartelle di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, (in materia di IVA), la preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo non è imposto in tutti i casi, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Difatti, “se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (Cass., 8342/14 e, più recentemente, 1306/15; 3154/15). Pertanto, qualora non vengano rilevati dall’amministrazione errori nella dichiarazione, ma soltanto un’omissione o un ritardo dei versamenti degli importi dichiarati, non sussiste alcun obbligo di preventiva informazione.

Orbene, la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi suddetti trattandosi, nella specie, di cartella di pagamento per tardivo versamento IVA risultante dalla liquidazione del tributo in assenza di incertezze sul contenuto dello stesso.

Il terzo motivo è fondato. E’ infatti ricorribile per Cassazione la statuizione del giudice di merito che abbia omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza, vizio censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Nella specie, non è dubbio che la CTR non ha deciso il primo motivo di ricorso dedotto in sede di appello incidentale, facendo erronea applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e domandato ex art. 112 c.p.c..

In accoglimento del terzo motivo di ricorso, disatteso il secondo, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il terzo motivo di ricorso, disatteso il secondo e assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sezione sesta civile, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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