Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15491 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/06/2017, (ud. 08/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15491

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10232-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

HOTEL BIODOLA S.R.L. P.I. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

HOTEL BIODOLA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITO VANNUCCI, giusta delega in

atti;

– ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta delega in

atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 385/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/04/2010 R.G.N. 1356/08.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata in data 7/4/2010, ha accolto parzialmente l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto fondata l’opposizione contro la cartella di pagamento notificata nell’interesse dell’Istituto previdenziale il 14/5/2007, proposta dalla Hotel Biodola s.r.l. e avente ad oggetto contributi non versati e somme aggiuntive relativi al periodo febbraio 1996 – gennaio 2001 ed inerenti a contratti di formazione e lavoro;

la Corte territoriale ha ritenuto la legittimazione attiva dell’Inps a recuperare i contributi a seguito della decisione della Commissione europea dell’11/5/1999 (n. 2000/128/CE) e poi della Corte di Giustizia Europea del 7/3/2002; ha ritenuto prescritto il credito per i contributi relativi agli anni precedenti il quinquennio antecedente al 24/10/2000 (avendo ravvisato un atto interruttivo della prescrizione nella lettera recapitata all’Hotel il 24/10/2005), in applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, con la conseguenza che il credito residuo in favore dell’ente previdenziale era di Euro 208,45; ha poi escluso il diritto della società di ritenere le somme in applicazione della regola del cosiddetto de minimis, in difetto di allegazioni e prove esaurienti sul punto; infine ha applicato, quanto alle somme aggiuntive, il regime previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15, in mancanza di pagamento da parte dellà Hotel nel termine fissato dall’Inps;

contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione, prospettando un unico motivo; resiste la Hotel Biodola s.r.l. con controricorso, nel quale spiega ricorso incidentale. L’Inps si difende con controricorso. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso dell’Inps e il rigetto del ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la questione posta con il ricorso dall’Inps concerne l’esatta individuazione del termine di prescrizione da applicare alla fattispecie in esame, in cui si controverte dell’azione di recupero da parte dell’Inps di aiuti di Stato, costituiti dagli sgravi contributivi concessi alle imprese su contratti di formazione e lavoro;

essa è stata già affrontata e risolta da questa Corte con le pronunce 3/5/2012, nn. 6671, 6672 e 6673 e, da ultimo, con le sentenze 21/11/2016, n. 23654, e 5/12/2016, n. 24808, in cui si è affermato che, agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999, siccome interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale, ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonchè del principio di effettività del rimedio;

per contro, e per le ragioni già esposte nei precedenti citati, non possono ritenersi applicabili nè il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., nè il termine di prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10, riguardando tale disposizione le sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, laddove l’incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, sicchè non è possibile assimilare l’azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l’azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda (cfr. in termini Cass. nn. 6671 e 6756 del 2012; V. pure Cass. 16/5/2013, n. 11913);

in forza di queste considerazioni, il ricorso dell’Inps deve essere accolto, la sentenza cassata e rinviata ad altro giudice d’appello che esaminerà la controversia alla luce del principio di diritto su enunciato;

è invece infondato il ricorso incidentale della Hotel Biodola s.r.l.;

il primo motivo, prospettato sub specie del vizio della violazione e falsa applicazione delle norme del trattato CE, degli artt. 12 disp. gen., art. 2697 c.c., artt. 81 e 100 c.p.c., nonchè sotto il vizio dell’omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, mira ad ottenere una diversa decisione sulla legittimazione attiva dell’Inps;

anche tale questione è stata oggetto di esame da parte di questa Corte, la quale ha affermato la legittimità della restituzione degli sgravi indebiti all’INPS e la consequenziale legitimatio ad causam dell’Istituto nelle cause volte al loro recupero, senza che sia necessaria una disposizione normativa ad hoc, essendo l’Istituto il soggetto pubblico che, salva diversa disposizione, è istituzionalmente deputato alla riscossione della contribuzione previdenziale mediante gli strumenti giuridici ordinariamente previsti a tal fine (Cass. nn. 7402/2013 e 15312/2016; da ultimo, Cass. 21/11/2016, n. 23654). La presente interpretazione non si pone in contrasto con le norme del trattato dell’Unione europea di cui la controricorrente assume la violazione, considerato che l’art. 14 del Regolamento CE n. 659 del 1999precisa che il recupero deve essere effettuato senza indugio “secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della commi”, (vedi pure sentenza Corte cost. n. 125 del 2009), sicchè è lo stesso regolamento a demandare allo Stato membro la individuazione delle forme che, nel rispetto del principio dell’effettività e della parità di trattamento, assicurino il recupero degli aiuti di Stato;

con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 416 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione, e lamenta la mancata applicazione della regola del de minimis;

sul punto, è corretta e va pertanto confermata la decisione della corte territoriale la quale ha affermato che la società non ha offerto la prova e, prima ancora, non ha compiutamente allegato di non aver usufruito, nel triennio in esame, oltre il tetto vigente dei Euro 100.000 “nelle più varie forme, di aiuti e agevolazione”, sicchè appare del tutto inconferente la sola deduzione che il mancato superamento della soglia di Euro 100.000 era desumibile dalla stessa cartella esattoriale;

nè può dirsi operante in tal caso il principio della non contestazione, trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa che richiedeva pertanto una specifica e puntuale allegazione, a fronte soltanto della quale può sorgere l’onere della specifica contestazione in capo all’Inps, con le conseguenze sul terreno probatorio previste dall’art. 115 c.p.c.;

va dunque ribadito il principio di diritto in forza del quale “In materia di divieti a tutela della concorrenza nell’ordinamento comunitario, l’esenzione degli aiuti di Stato d’importanza minore il cui importo complessivo non può superare la soglia di centomila Euro su un periodo di tre anni, soglia raddoppiata dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, costituisce un’eccezione al divieto generale degli aiuti di Stato, sicchè la sussistenza delle relative condizioni è elemento costitutivo del diritto e deve essere provata dal beneficiario; in particolare, il beneficiario deve provare il rispetto del limite della categoria de minimis con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis”, (Cass. 3/5/2012, n. 6671);

anche la Corte di Giustizia CE, con la sentenza del 7.3.2002, C310/99, ha precisato (punti 94 e 95) “… che la regola de minimis risponde ad esigenze di semplificazione amministrativa sia per gli Stati membri sia per i servizi della Commissione, la quale deve poter concentrare le sue risorse sui casi di effettiva importanza a livello comunitario” (Cass. n. 25/7/2016 n. 15312);

conclusivamente, il ricorso dell’Inps deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, e rinvio ad altro giudice d’appello perchè riesamini la controversia alla luce dei principi di diritto enunciati, mentre è infondato, e deve essere rigettato il ricorso incidentale della controricorrente;

il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e, in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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