Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15491 del 03/06/2021
Cassazione civile sez. III, 03/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15491
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20142 del ruolo generale dell’anno
2019 proposto da:
OBI TWO S.r.l., in liquidazione, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del
liquidatore, legale rappresentante pro tempore,
M.L.M.C., rappresentata e difesa, giusta procura allegata al
ricorso, dagli avvocati Guido Maria Pottino, (C.F.:
PTTGMR43R25H501C) e Carlo Orazi, (C.F.: RZOCRL67M26L182Q);
– ricorrente –
nei confronti di:
UNICREDIT LEASING S.p.A., società unipersonale (C.F.: (OMISSIS)), in
persona del rappresentante per procura L.S.,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,
dall’avvocato Maria Donatella Beretta, (C.F.: BRTMDN62L65F205W);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.
1855/2019, pubblicata in data 29 aprile 2019;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 4 marzo 2021
dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Obi Two S.r.l. in liquidazione ha proposto il presente ricorso, sulla base di otto motivi, avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di rigetto di una pluralità di domande da essa ricorrente avanzate nei confronti di Unicredit Leasing S.p.A., relative ad un rapporto di cd. sale and lease back immobiliare, con accoglimento delle domande riconvenzionali della convenuta.
Ha resistito con controricorso Unicredit Leasing S.p.A..
E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con compensazione delle spese, accettata dalla controricorrente.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, con spese compensate e richiesta di cancellazione della trascrizione delle domande da essa originariamente avanzate, corredata di espressa accettazione della società controricorrente, anche in relazione alla cancellazione della trascrizione.
La rinunzia e l’accettazione (anteriori alla fissazione della trattazione del ricorso) risultano regolari e tempestive nonchè sottoscritte dalle parti e/o dai loro procuratori a tanto abilitati, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ed è stata espressamente confermata la richiesta di provvedere nella Camera di consiglio del 4 marzo 2021.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rinunzia, mentre nulla è a dirsi in ordine alle relative spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.
Può altresì disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale originariamente proposta, in virtù della concorde richiesta delle parti stesse in tal senso (cfr. in tal senso: Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2896 del 12/02/2016, Rv. 638854 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 18741 del 23/09/2018); tuttavia, per carenza agli atti disponibili da parte di questa Corte di ogni altra indicazione e documento, la formalità può identificarsi con i soli dati indicati nella rinuncia e relativa accettazione: n. 45548/33270 del giorno 11 settembre 2014 – Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Milano 1, ad istanza di OBI TWO S.r.l., non ulteriormente specificata.
PQM
La Corte:
– dichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, indicata nell’atto di rinunzia e relativa accettazione con il n. 45548/33270 dell’11 settembre 2014 – Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Milano 1 in favore di OBI TWO S.r.l..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021