Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15490 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2013, dep. 26/07/2016), n.15490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12416/2015 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPINA DE PASCALE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 531/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 4/6/2013, depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

E.G. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR Campania meglio indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro la cartella di pagamento relativa ad IVA per l’anno 2003.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla stregua dei principi espressi da questa Corte a proposito dell’irrilevanza dell’autorizzazione a proporre appello da parte della Direzione regionale delle entrate – cfr. Cass. n. 25695/2007.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, contenendo una contestazione relativa al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che, tuttavia, si risolve nella prospettazione di diversi errori in diritto da parte del giudice di appello. In ogni caso, le censure proposte non attingono la ratio decidendi della decisione, secondo la quale le dichiarazioni integrative presentate postumamente dal contribuente non potevano avere efficacia in favore del suddetto in assenza di riconoscimento da parte dell’ufficio, una volta che il predetto aveva avuto contezza della verifica positiva del credito indicato da parte dell’ufficio, non potendo valere altri atti predisposti unilateralmente dallo stesso contribuente.

La mancata impugnazione di tale ratio decidendi impedisce, pertanto, l’esame stesso della censura. Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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