Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15490 del 08/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 15490 Anno 2014
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 25808-2008 proposto da:
CERASANI

DOMENICO

CRSDNC34R31G492G,

considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato APRILE EUGENIO con studio in 39012
MERANO, C.SO LIBERTA’ 184/A, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

SINGER

GUIDO

snggdu66a17f132w,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

1

Data pubblicazione: 08/07/2014

studio

dell’avvocato

ALBERICI

FABIO,

che

lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BERTACCHI CARLO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente

90/2008 della CORTE D’APPELLO

DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata
il 19/04/2008 R.G.N.

116/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

14/05/2014

dal Consigliere Dott. PAOLO

D’AMICO;
udito l’Avvocato FABIO ALBERICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del I ° motivo del ricorso,
assorbito il II ° motivo.

2

avverso la sentenza n.

Svolgimento del processo

1.

Domenico Cerasani convenne in giudizio davanti alla

Sezione distaccata di Merano del Tribunale di Bolzano il dentista
Guido Singer, proponendo domanda di risarcimento del danno che
asseriva di aver subito alla propria persona.

conseguenza di una estrazione dentaria effettuata dal convenuto
nell’anno 1997 e che lo stesso consisteva in ipoestesia
all’emilabbro inferiore sinistro e alla zona corrispondente del
cavo boccale, nonché nella parziale lesione del nervo alveolare
inferiore.
Il danno fu quantificato nell’importo di C 11.912,31.
Il convenuto Singer, costituendosi, contestò la sussistenza
di un proprio errore professionale e chiese la reiezione delle
domande attrici. Con successiva memoria ex art. 180 c.p.c. lo
stesso Singer eccepì, a norma dell’art. 2947 c.c., la
prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere
dall’attore.
2.

Il Tribunale rigettò l’eccezione di prescrizione e la

domanda attrice in quanto, pur sussistendo il nesso eziologico
fra condotta del dentista ed evento dannoso, non ravvisò alcuna
colpa nella condotta del professionista.
..

3. Avverso tale sentenza, propose appello l’originario
attore Domenico Cerasani.

3

Dedusse l’attore che tale danno era stato da lui subito in

Si costituì l’appellato Guido Singer, il quale insistette
per il rigetto dell’appello.
4. La Corte d’appello ha respinto il gravame proposto da
Domenico Cerasani avverso la sentenza n. 97/2006 dell’8-9 maggio
2006 del Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Merano, ed

Guido Singer le spese di lite.
La suddetta Corte ha ritenuto in particolare che l’attore si
è limitato ad insinuare dubbi sull’esattezza dell’adempimento, ma
non ha offerto prove volte a dimostrare che il dentista sia
incorso in specifiche negligenze.
La medesima Corte ha altresì escluso che l’estrazione
dentaria abbia cagionato un danno diretto mentre, quanto
all’anestesia, ha osservato che, anche quando essa sia stata
eseguita correttamente, sussiste comunque il rischio di una
lesione che può verificarsi pur in totale assenza di colpa a
carico del dentista.
5. Propone ricorso per cassazione Domenico Cerasani con due
motivi.
Resiste con controricorso Guido Singer.
Motivi della decisione

6. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «violazione
degli artt. 1175, 1176, 1218, 1375, 2230, 2236, 2697, c.c. 115 e
116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché

4

ha condannato lo stesso appellante a rifondere all’appellato

insufficiente

motivazione

su

un

punto

decisivo

della

controversia, in relazione all’art. 360 n. 5.»
Sostiene parte ricorrente che la Corte d’appello ha
erroneamente posto la prova dell’inadempimento del dentista in
capo al danneggiato e rileva che la relativa decisione sarebbe in

e di merito secondo la quale, nel giudizio in cui il paziente
agisce chiedendo il risarcimento del danno subito in seguito ad
un intervento dentistico, sono a carico dell’attore la prova del
contratto, quella dell’insorgenza di nuove patologie e quella del
nesso di causalità fra l’azione del medico e l’evento dannoso.
Detta giurisprudenza, quindi, impone al danneggiato solo di
allegare l’inadempimento del sanitario, mentre fa gravare sul
dentista l’onere di provare l’esattezza del suo adempimento.
Da tale erronea ripartizione dell’onere probatorio discende,
ad avviso del ricorrente, la conseguenza che il difetto di certa
ed inequivoca prova od anche il dubbio o l’incertezza di essa
ricadono sulla parte processuale che non sarebbe tenuta a
fornirla.
7. Con il secondo motivo si denuncia «violazione degli artt.
2697, 2727, 2729 c.c. 61, 62, 112, 115, 116 c.p.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed omessa, insufficiente,
contraddittoria pronuncia e motivazione su fatti controversi
decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»

5

aperto contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità

Ad avviso del ricorrente l’impugnata sentenza ha omesso di
pronunciarsi e di motivare sui punti dell’appello relativi alla
consulenza tecnica, al valore probatorio della cartella clinica e
ai principi fissati dalla giurisprudenza in materia di
responsabilità del medico odontoiatra ed anestesista.

suo danno diretto, provocato dall’estrazione dentaria, nonché
l’acritico recepimento, da parte della Corte d’appello, della
consulenza tecnica in quanto in contrasto con le risultanze
documentali.
8. I due motivi, da esaminare congiuntamente per l’evidente
connessione, sono fondati.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, in
tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del
paziente per danni derivanti dall’esercizio di attività di
carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre
qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o
concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto
l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza
o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato
un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna
incidenza causale sulla produzione del danno (Cass., 21 luglio
.

2011, n. 15993).
In altri termini, ai fini del riparto dell’onere probatorio,
l’attore,

paziente danneggiato,

deve limitarsi a provare

6

il

Il ricorrente lamenta altresì che il c.t.u. ha escluso un

l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza
o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del
debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato,
rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale
inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non

L’impugnata sentenza, a p. 6, ha precisato invece che “chi
ottiene una prestazione da un esercente una professione
intellettuale non può limitarsi a provare il danno ingiusto
subito, ma deve provare altresì l’inesattezza dell’inadempimento
e quindi anche l’inadeguata e/o difettosa prestazione del
professionista, prestazione in ordine alla quale l’attoreappellante Cerasani si è limitato ad insinuare dubbi, ma non ha
offerto di provare circostanze volte a dimostrare che il dentista
dott. Singer, nell’esecuzione dell’intervento, abbia eseguito
errori o sia incorso in specifiche negligenze”.
Tale assunto non è corretto. Il criterio di riparto
dell’onere probatorio, adottato dal giudice

a quo in relazione

alla fattispecie concreta è infatti in contrasto con la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, quale sopra
riportata.
Non avendo individuato la corretta regola, la sentenza non
argomenta l’esenzione di colpa professionale in modo
giuridicamente e logicamente appagante.

7

è stato eziologicamente rilevante.

9. I motivi del ricorso devono essere pertanto accolti e il
giudice del rinvio si dovrà attenere ai principi elaborati dalla
giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità
professionale del sanitario.
Lo stesso giudice provvederà anche alla liquidazione delle

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e
rinvia alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di
Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio
di cassazione.
Roma, 14 maggio 2014

spese del giudizio di cassazione.

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