Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15490 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. I, 03/06/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 03/06/2021), n.15490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.N., rappr. e dif. dall’avv. Assunta Fico,

assunta.fico.avvocaticrotone.legalmail.it, elett. dom. presso lo

studio in Crotone, via Libertà 27/B, come da procura allegata in

calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Catanzaro 3.10 2019, n. 1894,

in R.G. 180/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 25.5.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. M.N. impugna la sentenza App. Catanzaro 3.10.2019, n. 1894, in R.G. 180/2018 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Catanzaro 18.12.2017 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, per quanto qui di residuo interesse, ha ritenuto, all’esito dell’udienza: a) insussistente la attendibilità del narrato relativo all’allontanamento del richiedente dalla Nigeria, con riguardo a presunto rapimento da parte di “(OMISSIS)” e segregazione per sei mesi, nonchè la professione cristiana, tutti elementi riferiti in modo contraddittorio e, quanto alla religione, senza alcuna comprovata conoscenza dei corrispondenti fondamenti; b) insussistenti i presupposti della protezione sia quale rifugiato sia di quella sussidiaria, per difetto di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) assente il conflitto armato ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), non risultando segnalazioni di tal fatta per l’area di provenienza, secondo le fonti internazionali indicate; d) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando situazioni di vulnerabilità connesse al rimpatrio, con certa compromissione grave dei diritti fondamentali;

3. il ricorrente propone quattro motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce l’erroneità della sentenza ove ha omesso di disporre nuova audizione del ricorrente, la quale avrebbe permesso di superare le contestate lacune emerse per quanto verbalizzato in precedenza, e ciò in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, oltre che art. 46, comma 3 Direttiva 2013/32; con il secondo motivo si censura la omessa valutazione del livello d’integrazione del ricorrente e i documenti prodotti; con il terzo motivo, si contesta l’omessa considerazione delle circostanze persecutorie subite in Nigeria e la mancata tutela ivi offerta dalle autorità; il quarto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del richiedente;

2. il primo motivo è inammissibile, sotto plurimi profili; in un generale quadro di non autosufficienza della censura – non riportandosi almeno in sintesi il corrispondente motivo d’appello – la doglianza evita di confrontarsi con il principio, fermo presso questa Corte, per cui il giudice ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente “a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. 21584/2020); e così si è ribadito, nel solco di quanto affermato dal citato precedente, che il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza ed in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass. 25312/2020);

3. osserva inoltre il Collegio che il giudizio di non credibilità, cui è giunta la corte d’appello, è stato contestato, oltre tutto, in termini generici, operando peraltro in tema il principio per cui esso appartiene all’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, salvo il minimo costituzionale, nel caso assolto, della motivazione stessa (Cass. 21142/2019);

4. il secondo motivo è inammissibile, per assoluta genericità e assente indicazione almeno del contenuto minimo dei documenti pretesamente non esaminati, dei quali nemmeno si riporta dove come e quando sarebbero stati introdotti in giudizio (Cass. 28184/2020);

5. il terzo motivo è inammissibile, correttamente conseguendo il diniego delle due protezioni maggiori per un verso dalla ritenuta non credibilità del narrato e, quanto alla situazione in Nigeria, dalla inesistenza di conflitto armato nella zona di provenienza secondo la nozione chiarita quale rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per cui essa, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, così che il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306/2019);

6. il quarto motivo è inammissibile, poichè non si confronta con la ratio decidendi di esclusione della protezione umanitaria, negata sul duplice presupposto che la situazione di emergenza nel Paese di provenienza non appariva tale da eliminare ogni garanzia di vita al rimpatrio e che il racconto non era credibile; il ricorrente, a sua volta ed inoltre, non ha circostanziato come lo stato di salute prospettato in giudizio (e peraltro non oggetto di specifica localizzazione processuale, Cass. 28184/2020) fosse incompatibile con le ipotizzate cure da seguire in Nigeria, nè ha richiamato alcun altro elemento d’integrazione sociale così da giustificare lo scrutinio di completezza ed effettività della comparazione presupposta da Cass. 3681/2019 e per come ripresa da Cass. s.u. 29459/2019;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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