Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1549 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1549 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso n. 14638/08 proposto da:
Agenzia delle
Centrale

Entrate, in persona del Direttore

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente contro
Valore S.p.A., in persona del suo legale rappresentante
pro

tempore

Valentini

Giovanni,

elettivamente

domiciliata in Roma, Via Lungotevere Flaminio, n. 46,
rappresentata

e difesa dall’Avv. Giuseppe Toscano,

giusta delega a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 27/01/2014

- controricorrente –

4

avverso la sentenza n. 65/17/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 18
dicembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Alessia Urbani Neri, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Bruno Lo Giudice, per delega dell’Avv.
Giuseppe Toscano, per la resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino,

che ha

concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 65/17/07, depositata il 18
dicembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
della Toscana, respinto l’appello dell’Ufficio,
confermava la decisione n. 81/02/06 della Commissione
Tributaria Provinciale di Lucca, che aveva accolto il
ricorso proposto dalla contribuente Valore S.p.A.
avverso il provvedimento di silenzio rifiuto n.
2005009116 all’istanza di rimborso di quanto ritenuto
pagato in più per imposta di registro in relazione
all’acquisto di terreni tassati originariamente con
aliquota del 15% in quanto agricoli, ma dalla ridetta

2

udienza del 20 novembre 2013, dal Consigliere Dott.

1
contribuente considerati invece edificabili e perciò
tassabili con aliquota dell’8%.
Secondo la CTR, i terreni in discorso, “inseriti nel
«Piano Strutturale>>” di cui all’art. 24 1. reg.
Toscana 16 gennaio 1995, n. 5, applicabile

temporis,

ratione

erano da considerarsi edificabili a’ sensi

conv. in 1. 4 luglio 2006, n. 248, norma
d’interpretazione autentica, per cui “un’area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente
dall’approvazione della regione e dall’adozione di
strumenti attuativi del medesimo”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La contribuente resisteva con controricorso.
Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di
depositare memoria.
Diritto
1. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e
falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 28 1. reg.
Toscana n. del 1995, nonché dell’art. 36, comma 2, d.l.
n. 223, conv. in 1. n. 248 del 2006, e, per l’effetto,
violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.p.r.
131/86 e dell’art. 1, parte prima, Tariffa allegata
allo stesso d.p.r. n. 131/86”. Questo perché, secondo

3

dell’art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223,

l’Agenzia delle Entrate, la CTR avrebbe errato nel
ritenere il “Piano Strutturale” uno strumento
urbanistico “generale”, avendo, in realtà, il ridetto
“Piano Strutturale”, una mera “funzione programmatica”,
non attributiva di destinazione edificatoria,
diversamente

dall'”inserimento

nel

Regolamento

direttamente precettiva”. Il quesito era peraltro: “se,
in forza dell’art. 36, comma 2, d.l. 4.7.2006 n. 223,
conv. in 1. 4.7.2007 n. 248, sia legittimo considerare
edificabile un terreno che tale sia asseritamente
qualificato solo nel Piano Strutturale (strumento
meramente programmatico e strategico di pianificazione
del territorio previsto dall’art. 24 1. reg. Toscana n.
5 del 1995), in mancanza di qualsiasi indagine sulla
conformazione che detto terreno ha ricevuto per effetto
del Regolamento Comunale (strumento precettivo previsto
dall’art. 28 l. reg. n. 5 del 1995, specificatamente
deputato alla perimetrazione e pianificazione del
territorio”.
Il motivo, con le precisazioni che seguono, è fondato.
In effetti, occorre iniziare dall’osservazione per cui
l’inserzione del terreno in contestazione nel “Piano
strutturale” non sia stata affatto dirimente. E come,
del resto, nemmeno sarebbe stato dirimente il suo
eventuale inserimento in PRG. Ed invero, in mancanza di
piano particolareggiato o di altro diverso strumento
attuativo di quello generale, il terreno non può essere
edificato. E per di qui la conseguenza che l’area

4

Comunale”, questo sì, invece, avente “efficacia

rimane agricola e con la finale illazione per cui la
stessa dovrà scontare la maggior aliquota di
trasferimento del 15%. A riguardo serve ulteriormente
chiarire come il richiamo fatto dalla CTR all’art. 36,
comma 2, d.l. n.

223

cit. sia stato improprio, giacché

la norma in parola non risolve la tematica

attribuendo qualità edificabile ad aree inedificabili.
In realtà l’appena veduta disposizione, peraltro
anticipata dalla nota giurisprudenza delle Sezioni
Unite di questa Corte di cui alle sentenze n. 25505 e
n. 25506 del 2006, è piuttosto rivolta a risolvere la
differente questione del reale valore di mercato
attribuibile al terreno agricolo che sia stato previsto
come edificabile dallo strumento urbanistico generale.
Risolve, cioè, la differente problematica del calcolo
dell’imponibile ai fini dell’imposta di registro o ICI
ecc. E lo risolve sulla scorta del fatto notorio per
cui la semplice aspettativa urbanistica derivata dalla
previsione di edificabilità da parte di uno strumento
generale, la cosiddetta vocazione edilizia, è di per sé
produttiva di incremento del valore di comune commercio
dei terreni coinvolti. E così come anche viene
letteralmente chiarito Ulbrubrica del ridetto all’art.
36, comma 2, d.l. n. 223 cit., significativamente
intitolata “Recupero di base imponibile”.
2. Assorbiti gli altri motivi
3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la
controversia deve esser decisa nel merito a’ sensi

5

dell’individuazione dell’esatta aliquota applicabile

ZSENTEDA77(7,71RAZIONg

Al SEI’S
dell’art.

384, comma 2, c.p.c.

e mediante rigetto dnA'” —

ricorso della contribuente introduttivo della lite
fiscale.
4. Nella novità della controversia, debbono farsi
consistere le ragioni che inducono la Corte a
compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara
assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, respinge il ricorso della
contribuente avverso il provvedimento di silenzio
rifiuto n. 2005009116, con integrale compensazione
delle spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 20 novembre 2013

P.Q.M.

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