Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1549 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4905-2010 proposto da:

R.S. (OMISSIS), G.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DI LORENZO ANGELO, RAMPAZZO RAFFAELLA,

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER

PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PEGORARO

WLADIMIRO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1611/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

30/09/09, depositata il 01/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Manzi Andrea (delega avvocato Federica Manzi),

difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti e chiede

l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Dr. Adelaide Amendola esaminati gli atti;

Osserva:

1. C.G. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Padova, sezione specializzata agraria, R.S. e G.A. e, dedotto di avere stipulato con gli stessi all’inizio dell’annata 1998/1999 un contratto di affitto avente ad oggetto un fondo rustico sito in (OMISSIS); che, espropriata dal Comune parte del predio, aveva ella comunicato all’ente la propria qualità di affittuaria al fine di percepire l’indennità prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 40; che i proprietari avevano peraltro contestato tale sua qualità, ha chiesto l’accertamento dell’esistenza del contratto di affitto.

Hanno resistito i convenuti, sostenendo che la C. aveva detenuto e coltivato il terreno a titolo gratuito. In via riconvenzionale hanno pertanto chiesto la condanna dell’attrice al rilascio immediato del fondo ovvero, in subordine, l’accertamento che il contratto di affitto sarebbe scaduto il 10 novembre 2011, con conseguente ordine di restituzione entro tale termine.

2. Con sentenza depositata il 22 ottobre 2008 il Tribunale di Padova ha accertato l’esistenza del contratto di affitto agrario con scadenza al 10 novembre 2013, disponendo il rilascio entro tale data.

Proposto dai soccombenti gravame, la Corte d’appello di Venezia, in data 30 settembre – 1 dicembre 2009, lo ha respinto.

3. R.S. e G.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

C.G. ha resistito con controricorso.

4. Il ricorso, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a).

5. Il primo motivo, col quale gli impugnanti denunciano violazione degli artt. 100, 102 e 354 cod. proc. civ., D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 26, 29 e 42 sotto il duplice profilo, da un lato, che, relativamente alle porzioni di fondo espropriate, i convenuti erano privi di legittimazione e di interesse a contraddire e, dall’altro, che l’azione, intentata dalla C. al dichiarato fine di conseguire l’indennità prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 avrebbe dovuto essere dalla stessa proposta nei confronti dell’espropriante, confusamente prospettando anche la ricorrenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario di cui sarebbe parte l’ente territoriale, è inammissibile.

H invero le doglianze pongono per la prima volta un problema di qualificazione della domanda, per giunta in contrasto con la linea difensiva assunta dai ricorrenti nel corso del giudizio di merito, ove, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, essi hanno contrastato la richiesta attrice deducendo l’esistenza di un contratto di comodato o, in subordine, di un contratto di affitto con scadenza al 10 novembre 2011.

Le critiche quindi, prima ancora che resistite dal principio per cui l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito il cui giudizio non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (confr. Cass. civ. 9 settembre 2008, n. 22893), sono nuove ed eccentriche rispetto al thema decidendum del giudizio di appello.

6. Il secondo motivo, col quale i ricorrenti deducono vizi motivazionali, con riferimento alla ritenuta attendibilità dei testi escussi, è del pari inammissibile nella misura in cui tende surrettiziamente a introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, ampiamente argomentato proprio in ordine alla affidabilità degli esiti della prova orale. Ne deriva che col mezzo proposto gli spugnanti sollecitano un tipo di sindacato precluso in sede di legittimità (confr. Cass. civ. 17 marzo 2008, n, 7111).

Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, tanto più che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dai ricorrenti, pur se esprimono la soggettiva opinione dei difensori della parte in ordine alle violazioni di legge e ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione e della pacifica giurisprudenza nella stessa ricordata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il giorno 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA