Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1549 del 23/01/2018


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Cassazione civile, sez. III, 23/01/2018, (ud. 19/01/2017, dep.23/01/2018),  n. 1549

Fatto

I FATTI DI CAUSA

M.G. conveniva in giudizio la CONSAC Gestioni Idriche s.p.a., contestando l’importo dovuto per somministrazione di acqua potabile ad uso domestico soltanto estivo sulla base dei conteggi contenuti Euro 3.992,32 in una fattura per il 4^ trimestre con quale si ricontabilizzavano i consumi precedenti dopo una pulitura del misuratore; chiedeva dichiararsi la “nullità della fattura” e in subordine non dovute le somme richieste (che erano state ricalcolate, dato il consumo superiore alla media, applicando la tariffa più onerosa prevista per la fascia di eccedenza).

La Consac s.p.a. chiedeva il rigetto della domanda, e che si dichiarasse dovuta da parte della cliente la somma indicata nella fattura.

Il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava la domanda della somministrata.

Con l’appello la M. in via preliminare lamentava che il primo giudice non avesse rilevato il difetto di forma scritta del contratto, prescritta ad substantiam in tutti i contratti tra pubblica amministrazione (cui riteneva equiparabile la Consac s.p.a. in quanto gestore di un pubblico servizio) e privato.

La Consac non contestava la novità della domanda di nullità introdotta solo in appello dalla cliente, ma argomentava nel senso:

– che la forma scritta del contratto non fosse dovuta a pena di nullità, non essendo essa appellata una pubblica amministrazione o soggetto assimilato;

– che il contratto scritto comunque esistesse (e produceva a questo scopo vari documenti, tra i quali un atto di delega al subentro del 7.2.1996, a seguito del quale si era avviato il rapporto tra Consac e M., fin dal 1996, con regolari pagamenti delle bollette).

La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l’appello della M. ritenendo nullo il contratto per mancanza del requisito della forma scritta richiesto a pena di nullità e dichiarando che nulla fosse dovuto dalla stessa alla Consac per la fattura impugnata.

Sosteneva in particolare che fosse stata la stessa Consac ad ampliare il thema decidendum fin dal primo grado, introducendo la domanda di accertamento dell’obbligo di pagamento in capo alla M. e con essa il tema della esistenza del contratto, gravandosi in tal modo dell’onere di provare l’esistenza di un contratto valido.

La CONSAC s.p.a. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di M.G., per la cassazione della sentenza n. 455/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Salerno il 22 luglio 2013.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 gennaio 2017 e decisa al termine dell’udienza a seguito di discussione in camera di consiglio; successivamente, il collegio decideva di riconvocarsi nella sua originaria composizione in data 29 novembre 2017, disponendo come segue.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 1421 c.c..

Sostiene che la sentenza di appello sia incorsa in extrapetizione, in quanto la società aveva in effetti proposto domanda riconvenzionale in primo grado per far accertare la sussistenza del debito della M., sulla quale il giudice di primo grado non si era pronunciato, e che, non avendo la Consac appellato sul punto nè riproposto la domanda riconvenzionale, la cognizione del giudice d’appello avrebbe dovuto limitarsi alla domanda proposta dalla M., che non faceva riferimento alla validità o meno del contratto ma si limitava a contestare l’esattezza della fatturazione.

Per cui la nullità del contratto, dedotta solo in appello dalla M., avrebbe dovuto essere ritenuta questione inammissibile in quanto tardiva.

Anche con il secondo motivo, la società ricorrente deduce la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 101,183,184 e 345 c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso su una questione non sottoposta al contraddittorio delle parti: lamenta in particolare di aver prodotto una serie di documenti in appello, volti appunto a contrastare la nuova eccezione di nullità, e che il deposito non le sia stato consentito sulla base del presupposto – errato, nella ricostruzione della ricorrente – secondo il quale fosse stata la stessa Consac, già in primo grado, a richiedere l’accertamento della validità del contratto (e che quindi la documentazione avrebbe potuto e dovuto esser prodotta fin dal primo grado).

I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, e devono essere rigettati non sussistendo le violazioni lamentate.

Come motivato dalla corte d’appello, è stata la stessa Consac che ha richiesto, fin dal giudizio di primo grado, che il rigetto della pretesa avversaria di non pagare la fattura si fondasse sull’ accertamento della sussistenza del proprio credito, e nel far ciò ha ampliato essa stessa il thema decidendum introducendovi implicitamente, come presupposto logico-giuridico da vagliare, l’accertamento dell’esistenza di un contratto valido tra sè e il somministrato.

Non risulta che la questione formasse oggetto di autonoma domanda riconvenzionale, rinunciata in difetto di appello sul punto, come sostiene la ricorrente. Al contrario, a fronte dell’atto di appello avversario in cui la M., per la prima volta quanto alle sue difese, introduce la questione della nullità del contratto per mancanza di forma, la Consac, nella comparsa di risposta in appello (alla quale questa Corte ha accesso, essendo stati denunciati vizi processuali) non solo non rileva la tardività dell’eccezione di nullità, ma ribadisce l’esistenza di un valido contratto scritto tra le parti, indicando la data in cui la M. ebbe a subentrare al precedente contraente. La materia del contendere in ordine alla quale si articolano le difese di entrambe le parti è quindi comprensiva della questione della validità del contratto.

Quindi, in primo luogo il giudice d’appello correttamente ha preso in considerazione la questione, adeguatamente coordinando il principio della domanda con il principio del contraddittorio (v. Cass. n. 28424 del 2008).

La questione della nullità del contratto di somministrazione per difetto di forma avrebbe anche potuto peraltro essere esaminata ex officio dal giudice di appello, in conformità al principio di diritto secondo il quale il rilievo “ex officio” di una nullità negoziale – sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione” – deve ritenersi consentito, semprechè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale. (Cass. S.U. n. 26242/2014).

L’obbligo di rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità incontra il solo limite del rispetto del principio del contraddittorio, che impone la previa necessaria indicazione alle parti del “thema decidendum”, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 21775 del 2015). Se la questione fosse stata introdotta per la prima volta in appello, quindi, il giudice avrebbe dovuto sottoporre le questione al contraddittorio delle parti, segnalandola ed ammettendole a provare, anche a mezzo di una nuova produzione documentale, la validità o meno del contratto. Nel caso di specie, il rigetto dell’istanza della parte volta a poter produrre nuovi documenti in appello atti a comprovare la validità del contratto è stato motivato senza incorrere nella violazione del principio del contraddittorio, non perchè la corte d’appello abbia ritenuto superfluo il contraddittorio sul punto, ma perchè ha ritenuto che la questione facesse parte dell’oggetto del giudizio fin dal primo grado, e quindi che eventuali documenti volti a documentare l’esistenza e la validità del contratto, sostenuta dalla stessa Consac, avrebbero dovuto essere prodotti dalla parte appellata fin dal primo grado.

Con il terzo motivo, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., comma 1, artt. 1326,1327 e 1350 c.c., in relazione agli artt. 1559 e 2597 c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 1,16 e 17 e sostiene che, anche a voler prescindere dalla tardiva introduzione della questione di nullità del contratto di somministrazione per mancanza del requisito della forma scritta, la sentenza sia comunque affetta da violazione di legge per aver imposto un requisito di forma non previsto dalla legge.

Il motivo è infondato.

La società ricorrente deriva dalla trasformazione, in forma societaria, del Consorzio volontario di enti locali costituito tra i Comuni del Cilento per la gestione del servizio di adduzione, accumulo e distribuzione dell’acqua potabile e del servizio fognario e depurativo; il Consorzio ha successivamente assunto la forma di società di capitali, a totale capitale pubblico detenuto dai Comuni soci per la gestione del servizio idrico integrato, e dal 2011 la Consac è il gestore idrico integrato nell’area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e gestisce nell’area di sua competenza territoriale il servizio pubblico locale, a rete, avente rilevanza economica, di somministrazione di acque potabili agli utenti. Ricostruendo sinteticamente il quadro normativo di riferimento relativo alla somministrazione dell’acqua potabile agli utenti, il servizio veniva erogato dapprima direttamente dagli enti locali, dietro versamento da parte degli utenti di un canone avente natura tributaria.

Con la L. n. 319 del 1976, viene istituito il Servizio idrico integrato, con la previsione che (art. 6) i servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico potessero essere gestiti o direttamente dai Comuni o da Consorzi intercomunali (o da comunità montane o da Consorzi istituiti dalle Regioni a statuto speciale o da Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218).

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, ha previsto la possibilità del trasferimento, da parte di un consorzio pubblico intercomunale ad una società per azioni di nuova costituzione, della gestione degli impianti per i servizi pubblici di rilevante interesse economico. La natura del canone versato dai privati è quindi mutata,, da entrata tributaria in corrispettivo per l’erogazione di un pubblico servizio (anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 2008 e poi n. 39 del 2009, si è espressa nel senso della natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo del canone versato dagli utenti in riferimento al servizio idrico integrato).

In riferimento alla gestione delle acque nell’area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, si è verificato il passaggio della gestione del servizio dal Consorzio di Comuni alla società Consac a capitale esclusivamente pubblico.

La materia è stata successivamente disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, che ha abrogato la legge n. 319 del 1976, introducendo significative innovazioni.

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 141, prevede che “Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell’ambito del servizio idrico integrato”.

L’art. 149 bis del predetto D.Lgs., che disciplina l’affidamento del servizio (introdotto dalla L. n. 164 del 2014 e poi modificato dalla L. n. 190 del 2014), prevede che ” L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”.

Questa Corte ha avuto modo in più occasioni e in relazione a diverse questioni di pronunciarsi in relazione al servizio idrico integrato, chiarendo, quanto alla natura del rapporto che si instaura con gli utenti, che la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, si configura come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, ricavando come precipitato di questa qualificazione che è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l’esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione (Cass. n. 14042 del 2013; Cass. n. 24312 del 2014).

Dal complesso della normativa citata, e dalla complessità stessa del servizio di idrico integrato, che obbedisce necessariamente a principi e soddisfa interessi, non esclusivamente privatistici, consegue che la società che gestisce il servizio non è una comune società di capitali il cui capitale possa liberamente circolare sul mercato, ma è, soggettivamente, una società a capitale obbligatoriamente pubblico, i cui soci possono essere soltanto i Comuni dell’area in cui viene dalla stessa società organizzato, sorvegliato, gestito ed erogato al pubblico il servizio idrico integrato.

Il gestore, benchè abbia assunto la forma societaria della società di capitali, continua ad erogare un servizio di natura pubblica, non soggetto esclusivamente alle regole del mercato, per quanto trovi origine, nel suo rapporto con i privati fruitori delle prestazioni, non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza. La Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 2008, ha evidenziato l’inestricabile connessione delle suddetti componenti emergente, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l’utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione (e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge che prevedevano che il privato dovesse pagare per il servizio di depurazione delle acque anche se lo stesso non fosse stato effettivamente svolto).

La stretta connessione tra gli aspetti privatistici e pubblicistici dell’attività della Consap e lo svolgimento in forma necessariamente scritta dell’attività di contrattazione con i fruitori del servizio emergono anche dal suo stesso Regolamento, che prevede, nell’art. 2, che le sue previsioni debbano formare parte integrante di ogni contratto sottoscritto.

In definitiva, deve ritenersi che, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici, il soggetto gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come Consorzio di Comuni o come società di capitali, sia soggetto, nello stipulare con i fruitori del servizio il contratto di utenza, al rispetto degli obblighi anche di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto, per quanto qui interessa, del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto.

Così integrata la motivazione ai sensi dell’ art. 384 c.p.c., u.c., il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 29 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2018

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