Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1549 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. un., 20/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/01/2017),  n. 1549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29272-2015 proposto da:

SISTEMA PORTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CELLAMARE STUDIO LEGALE

ZUNARELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MASSIMO CAMPAILLA e GIANFRANCO BORRINI, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DEL PORTO DI LA SPEZIA, ASSOCIAZIONE

SPEZZINA DOGANALISTI DEL PORTO DI LA SPEZIA, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA S.S. APOSTOLI 66, presso lo STUDIO

LEGALE ZUNARELLI, rappresentate e difese dagli avvocati STEFANO

ZUNARELLIe VINCENZO CELLAMARE, per delega in calce al controricorso;

MASPED S.A.S. DI GEROLDI AGOSTINA E C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VINTI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALMO COSTA e MASSIMO CURTI,

per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

LA SPEZIA PORT SERVICE S.R.L.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3626/2015 del TRIBUNALE di GENOVA;

uditi gli avvocati Gianfranco BORRINI, Massimo CAMPAILLA, Massimo

CURTI e Almo COSTA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Anna Maria SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in

camera di consiglio, affermi come la controversia rientri nella

giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

La società Masped s.a.s. di Geroldi Agostina promuoveva dinanzi al Tribunale di Genova un giudizio per l’accertamento della illiceità del comportamento della società Sistema Porto s.r.l. nell’esercizio della attività di concessionaria dei servizi aeroportuali del Porto di La Spezia per l’espletamento dei “servizi di interesse generale” di cui al D.M. 14 novembre 1994, art. 1.

Con ordinanza del 30.4.2009, la Autorità Portuale di La Spezia, determinava il corrispettivo per il pagamento “dei servizi di interesse generale” relativi alla entrata ed uscita della merce dal porto nella misura di Euro 3,86 a container e la Sistema Porto s.r.l aveva ulteriormente previsto che l’eventuale espletamento di servizi ulteriori e diversi rispetto a quelli generali contemplati dalla concessione nonchè dalla ordinanza della Autorità Portuale di La Spezia sarebbe stato effettuato gratuitamente a favore dei soli spedizionieri aderenti da almeno tre anni alla Associazione degli Spedizionieri e dei Doganalisti del Porto di La Spezia mentre, per tutti gli altri interessati, sarebbe stato eseguito a titolo oneroso, e dietro il pagamento di un corrispettivo predeterminato nella misura di ulteriori Euro 6,00 a container.

La Masped, che non figurava tra gli aderenti alla Associazione degli Spedizionieri e dei Doganalisti, aveva stipulato con la Sistema Porto s.r.l. un contratto di prestazione di servizi di assistenza doganale alle condizioni suddette (e, dunque, con la previsione di pagamento dell’importo di Euro 3,86 per l’uscita ed entrata di ogni container e dell’ulteriore importo di Euro 6,00 a container per l’espletamento dei servizi accessori), contratto cui in un primo tempo aveva regolarmente ottemperato onorando le fatture emesse dalla Sistema Porto s.r.l. Solo in un secondo tempo, la Masped s.a.s. aveva interrotto i pagamenti delle fatture e promosso dinanzi al Tribunale di Genova una causa chiedendo che venisse accertato come la tariffa fissa determinata dalla Autorità portuale fosse omnicomprensiva e come, conseguentemente, la Sistema Porto non potesse richiedere nessuna ulteriore sovratassa o costo, sia per l’espletamento dei servizi generali necessari alla entrata ed uscita dal porto delle merci, sia per l’espletamento degli eventuali ed ulteriori pretesi servizi aggiuntivi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Sistema Porto, deve ritenersi “ricadano nella formulazione di cui al D.M. 14 novembre 1994, art. 1, lett. F”.

La Masped aveva richiesto al Tribunale di Genova, di accertare la nullità dell’accordo intercorso con l’Associazione Spedizionieri e Doganalisti del Porto di La Spezia e di dichiarare come la richiesta della somma ulteriore di Euro 6,00 a container per l’espletamento di servizi aggiuntivi, comunque funzionali alla entrata ed uscita delle merci, integrasse per il concessionario del pubblico servizio, operante in regime di monopolio, una intesa restrittiva della concorrenza adottata in palese violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea nonchè con abuso di posizione dominante.

La Sistema Porto s.r.l., propone regolamento preventivo di giurisdizione al fine di conseguire una pronuncia che stabilisca come la controversia instaurata dalla Masped debba essere devoluta alla giurisdizione amministrativa e non piuttosto a quella ordinaria atteso che, attraverso la domanda formulata, si è chiesto al giudice adito di conoscere ed interpretare la concessione ed i provvedimenti ad essa connessi onde individuare i limiti applicativi di quest’ultima.

Tra i controinteressati, la sola Masped ha depositato memoria sostenendo come ricorra la giurisdizione del giudice ordinario atteso che la domanda formulata con l’atto introduttivo da essa attrice mira esclusivamente ad accertare se la condotta della Sistema Porto integri o meno gli estremi dell’illecito, risolvendosi in una modalità di concorrenza ai danni degli spedizionieri che debbono usufruire dei servizi del Porto di la Spezia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, preliminarmente, rilevarsi l’ammissibilità del regolamento preventivo atteso che ciascuna parte di un giudizio già pendente (nel caso in esame, la Masped ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la Sistema Porto), ove abbia ragionevole motivo per dubitare della sussistenza della giurisdizione del giudice adito, può investite la Corte di Cassazione della decisione (Cass. S.U. 15237/2011; Cass. 8515/2012).

Risulta pacifico tra le parti che la controversia oggi pendente dinanzi al Tribunale di Genova trovi il suo presupposto nel mancato pagamento da parte di Masped, delle ultime fatture emesse a suo carico dalla Sistema Porto.

L’inadempimento, a dire di Masped, è giustificato dal fatto che il corrispettivo per l’espletamento del servizio di uscita ed entrata delle merci sarebbe stato fissato, non nella misura di Euro 3,86, come da concessione e successiva convenzione con l’Autorità portuale, ma nella misura di Euro 9,86, e ciò esclusivamente in ragione del fatto che il richiedente non figurava tra gli Associati degli Spedizionieri e Doganalisti del Porto di La Spezia.

La controversia non trova fondamento nel rapporto tra la P.A. concedente ed il concessionario del pubblico servizio, ma in un rapporto tra privati fondato su specifica e distinta pattuizione negoziale.

Anche se la Masped ha richiesto espressamente al giudice ordinario di accertare i limiti della concessione di pubblico servizio e di verificare se il corrispettivo fisso ivi stabilito fosse o meno comprensivo anche dei servizi aggiuntivi che la Sistema Porto pretende di offrire in virtù di parallelo accordo negoziale, tale accertamento non sembra implicare la individuazione della disciplina del rapporto concessorio nè presuppone la valutazione circa il modo in cui la P.A. ha esercitato il suo potere autoritativo (cfr. Cass. 24875/2008 nonchè Cass. 28549/2008 secondo cui, al fine di stabilire se la controversia sia o meno devoluta al giudice ordinario, è dirimente valutare se attraverso quella controversia l’autorità giurisdizionale venga chiamata a valutare l’esercizio del potere autoritativo della P.A.).

In sostanza, cioè, la controversia pendente impone al giudice di valutare, previo esame della concessione e degli atti successivi, se il corrispettivo ulteriore preteso della Sistema Porto fosse o meno effettivamente esigibile in virtù del rapporto contrattuale accessorio perchè destinato alla copertura di prestazioni estranee all’oggetto della concessione.

La conoscenza dell’atto amministrativo appare incidentale rispetto alla valutazione della pretesa della Masped che nella sostanza mira esclusivamente a conseguire una pronuncia che configuri la illiceità della convenzione con la Associazione degli Spedizionieri e dei Doganalisti e della conseguente richiesta economica formulata a suo carico.

Va, dunque, affermata la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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