Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15489 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Rivoli Veronese, in persona del sindaco, rappresentato e

difeso dall’Avv. Prof. Benincasa Maurizio, nel cui studio in Roma,

viale di Villa Massimo, n. 33, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

F.A., rappresentato e difeso dagli. Avvocati Fichera

Elisa del foro di Verona e Lorenzo Prosperi Mangili del foro di Roma,

nel cui studio in Roma, G. Vico, 1, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale del Veneto 16 – 23 febbraio 2006, n. 8/21/06;

nonchè

sul ricorso proposto da:

Z.P., rappresentata e difesa dagli Avvocati Elisa

Fichera del foro di Verona e Lorenzo Prosperi Mangili del foro di

Roma, nel cui studio in Roma, G. Vico, 1, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

Comune di Rivoli Veronese, in persona del sindaco, rappresentato e

difeso dall’ Avv. Prof. Maurizio Benincasa, nel cui studio in Roma,

viale di Villa Massimo, n. 33, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale del Veneto 22 marzo – 16 maggio 2006, n. 23/15/06;

Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del

presidente dott. Enrico Altieri;

Sentito per il Comune l’Avv. Maurizio Benicasa, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso del Comune e il rigetto di quello della

Z.;

Sentito per il F. e la Z. l’Avvocato Lorenzo Prosperi

Mangili, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del Comune e

l’accoglimento di quello della Z.;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

SEPE Ennio Attilio il quale ha chiesto la cassazione di entrambe le

sentenze nel primo procedimento, con integrazione del

contraddittorio, e il rigetto del secondo ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

p.1. Svolgimento del processo.

1.1. Il ricorso n. 32732/06.

La commissione tributaria provinciale di Verona rigettava quattro ricorsi riuniti, proposti da F.A. avverso altrettanti avvisi di liquidazione per i.c.i. relativi agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, emessi dal Comune di Rivoli Veronese sul presupposto che gl’immobili del ricorrente non possedessero la caratteristica della ruralità.

Proponeva appello il F., ribadendo la sua qualifica di coltivatore diretto e precisando che i fabbricati erano strumentali all’attività agricola, e in particolare all’allevamento del pollame.

Costituitosi in giudizio, il Comune opponeva che il F. non era in possesso di alcuna documentazione, perizia o certificato di ruralità, che il capannone era classificato in categoria (OMISSIS), e che il terreno su cui insisteva il fabbricato non era sufficiente ad assicurare almeno dei mangimi per gli animali, sicchè veniva meno il presupposto di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29 (t.u.i.r.). Con successiva memoria l’appellante deduceva che, in relazione all’annualità 1998, era divenuta definitiva una sentenza della commissione tributaria provinciale, con la quale era stato annullato un avviso di liquidazione i.c.i. per lo stesso capannone, dichiarandosi il collegamento funzionale dell’immobile con l’attività agricola.

La commissione tributaria regionale accoglieva l’appello con la seguente motivazione:

il F. esercitava l’attività agricola di allevamento di galline ovaiole quale soccidario della società Eurominerva di (OMISSIS), dalla quale riceveva i pulcini e provvedeva alla loro alimentazione, percependo alla fine del ciclo la quota di riparto derivante dal contratto di soccida. L’istituto comportava la natura strumentale del fabbricato ove gli animali erano allevati, rispetto all’attività agricola esercitata dall’appellante, così come era stato ritenute dalla decisione della stessa commissione provinciale per il 1998;

quanto all’iscrizione degli immobili nel catasto fabbricati, a seguito della modifica introdotta col D.L. n. 557 del 1993 il “catasto edilizio urbane “era stato ridenominato” catasto dei fabbricati”, nei quali erano compresi i fabbricati rurali, che mantenevano tale qualificazione;

poichè ricorrevano i presupposti di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9 doveva riconoscersi il carattere di ruralità.

Avverso tale sentenza il Comune di Rivoli Veronese ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

Il F. resiste con controricorso.

1.2. Il ricorso n. 34990/06.

La commissione tributaria provinciale di Verona accoglieva, previa riunione, i ricorsi proposti da Z.P. avverso gli avvisi di liquidazione emessi dal Comune di Rivoli Veronese, aventi ad oggetto l’i.c.i. per gli anni dal 1998 al 2000, relativa a tre immobili, per i quali era stata attribuita la rendita catastale prima del dicembre 1999. Accogliendo le censure della ricorrente, la commissione riteneva che gl’immobili avessero destinazione rurale, essendo utilizzati per allevamento di polli e funzionalmente collegati ad un’azienda agricola.

La decisione veniva impugnata dal Comune, il quale, dopo aver precisato che gli avvisi si riferivano soltanto ad un capannone avicolo, svolgeva le seguenti censure:

1) l’Agenzia del Territorio aveva attribuito al capannone la classe (OMISSIS), propria del fabbricato a destinazione industriale e non suscettibile di diversa utilizzazione se non dopo radicali trasformazioni;

2) la decisione aveva riconosciuto il carattere rurale del fabbricato in base ai criteri di cui alla L. n. 133 del 1994, art. 9, comma 3 ignorando quanto previsto dal comma 3 bis, secondo cui, per i fabbricati in cui si svolge attività produttiva, è necessario che l’agricoltore ricavi dalla coltivazione del fondo, su cui insiste il fabbricato, almeno un quarto dei prodotti agricoli impiegati nell’allevamento.

Con sentenza 22 marzo – 16 maggio 2006 la commissione tributaria regionale del Veneto – sede staccata di Verona, accoglieva l’appello del Comune, affermando che, in base all’art. 29 cit. t.u.i.r. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), i fabbricati strumentali all’attività agricola hanno carattere rurale solo quando l’attività in essi esercitata viene effettuata “con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno”.

Avverso tale sentenza Z.P. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi.

Il Comune resiste con controricorso.

p.2. I motivi di ricorso.

2.1. Il motivo del ricorso n. 32732/06.

Il Comune premette che la decisione impugnata sarebbe in contrasto con altra resa dalla stessa commissione regionale nel giudizio instaurato dal coniuge del F., comproprietaria degli stessi stabilimenti produttivi, decisione nella quale è stata escluso il carattere di ruralità dei detti immobili.

Con un unico, articolato motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis, convertito nella L. n. 133 del 1994; D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2; art. 29 (ora art. 32) del cit. t.u.i.r.; D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2; art. 2697 cod. civ.; artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ.;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Deduce che la conclusione cui la commissione tributaria regionale è pervenuta sarebbe in contrasto con la disciplina della materia.

Alla data di entrata in vigore dell’i.c.i. i fabbricati agricoli non erano iscritti nel catasto urbano, e quindi erano esclusi dal tributo. Successivamente, con l’entrata in vigore del D.L. n. 557 del 1993, art. 9 gli stessi fabbricati, pur mantenendo la loro qualificazione di rurali, dovevano essere iscritti nel Catasto Edilizio Urbano. L’iscrizione non comportava l’automatica soggezione all’i.c.i., essendo questa ricompresa in quella che grava sui terreni agricoli, a cui i fabbricati sono strumentali. Per il riconoscimento del carattere di ruralità i fabbricati devono possedere i requisiti di cui al citato D.L. n. 557 del 1993, art. 9 il quale prevede al comma 3 il caso dei fabbricati destinati ad edilizia abitativa; al comma 3 bis i fabbricati produttivi.

Il carattere di strumentante alle attività agricole, al fine di escludere la soggezione all’i.c.i., va riconosciuto a tutte le costruzioni di cui all’art. 29, cit. t.u.i.r., fra cui quelle destinate all’allevamento di animali con mangimi ottenibili almeno per un quarto dal terreno. Il citato art. 9 ha mantenuto fermo il requisito dell’asservimento dell’immobile ad un fondo limitatamente all’edilizia abitativa, assegnando rilevo, per gli altri immobili, solo alla destinazione ad una delle finalità indicate dall’art. 29, cit. t.u.i.r..

Il F. non aveva fornito la prova di tale requisito, per cui appariva del tutto irrilevante il titolo in virtù del quale egli esercitava l’attività di allevamento. Diversamente argomentando, sarebbe agevole eludere la disciplina in esame, beneficiando dell’esenzione i.c.i. attività a carattere industriale, quale sarebbe quella esercitata dal F..

Rileva, infine, la difesa del Comune che, comunque, la commissione regionale non aveva svolto specifica motivazione circa la ricorrenza dei presupposti, pur dettati per i soli fabbricati destinati ad edilizia abitativa, di cui all’art. 9, comma 3.

p.2. I motivi del ricorso n. 34990/06.

La ricorrente premette che, relativamente agli immobili in contestazione, il coniuge F.A. aveva impugnato un avviso di liquidazione i.c.i. per l’anno 1998, relativo agli stessi beni di cui i coniugi erano comproprietari al 50 pro indiviso. La commissione tributaria provinciale aveva annullato l’avviso, riconoscendo il carattere rurale dell’immobile, e contro tale decisione non risultava proposto appello. Inoltre, con successiva sentenza del 16 – 23 febbraio 2006, la commissione tributaria regionale di Venezia, in accoglimento dell’appello dello stesso F.A., dichiarava non dovuta l’i.c.i. per gli anni da 1999 a 2000, sempre in considerazione del carattere rurale del fabbricato.

Col. primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3, 3 bis, e 5, convertito nella L. n. 133 del 1994; del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29 (ora art. 32); in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che l’enunciazione normativa (art. 9) indica cinque requisiti, i quali erano tutti presenti, e che non aveva rilievo il requisito introdotto dal comma 3 bis. Era, invece, determinante il fatto che l’attività agricola fosse esercitata nella forma della soccida semplice, che l’immobile fosse in proprietà indivisa per regime di comunione legale, e che nei confronti del comproprietario si fosse formato un giudicato favorevole.

Col secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, nonchè violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che la commissione tributaria regionale non abbia considerato l’esistenza di un giudicato riguardante il comproprietario pro – indiviso dello stesso immobile, ritenendo rilevante soltanto il limite quantitativo dei mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno sul quale insisteva il fabbricato.

Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 29 (ora art. 32), comma 2, lett. b) e c), cit. t.u.i.r., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto applicabile l’ipotesi di cui alla lett. c), anzichè quella di cui alla lett. b) dell’art. 29, ignorando la natura agricola dell’attività, consistente in contratto di soccida, nel quale l’attività di consisteva nella trasformazione di prodotti zootecnici.

Col quarto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ., nonchè del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 5, convertito nella L. n. 133 del 1994; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce che l’art. 9, comma 5 dispone che, “nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno dei due soggetti …”. L’esistenza di un giudicato nei confronti di uno dei due comproprietari per il medesimo fabbricato doveva far ritenere accertato il carattere rurale dell’immobile. Si invoca, in proposito, il principio sul giudicato esterno, affermato da S.U. 16 giugno 2006, n. 13916. Per verificare la presenza e la portata di un giudicato la Corte di Cassazione può anche procedere a un diretto esame degli atti del processo.

Col quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., la ricorrente deduce che la decisione impugnata è incorsa in violazione delle regole in tema di onere della prova. Trattandosi di attività esonerata dall’imposizione incombeva al comune, parte attrice in senso sostanziale, fornire la prova dei relativi presupposti.

p.3. Motivi della decisione.

3.1. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi, il cui oggetto è l’esistenza della natura agricola, ai fini dell’i.c.i., di uno stesso bene in regime di comunione legale tra coniugi.

3.2. Sempre in via preliminare il Collegio osserva che l’oggetto, comune ai due giudizi, a parte il singolo atto impositivo impugnato, era l’accertamento della natura agricola dell’immobile, secondo il D.L. n. 557 del 1993, art. 9 convertito nella L. n. 133 del 1994 e gli effetti sul regime i.c.i. dell’atto di classamento dell’Agenzia del territorio, la cui legittimità non viene espressamente contestata.

Ciò premesso, è evidente che le questioni relative alla natura dell’immobile, soprattutto ove le stesse implichino un sindacato sull’atto di classamento e un accertamento su altri presupposti fatto, non possono essere decise se non in contraddittorio, oltre che con l’Agenzia del territorio, con i comproprietari. Non può ammettersi, infatti, che diversi giudici affermino, in relazione allo stesso tributo, una natura rurale o produttiva di un immobile, soprattutto quando venga posta in discussione (anche implicitamente ) la natura vincolante del classamento in relazione al potere impostivo dell’ente locale: l’esigenza di una pronuncia unitaria, infatti, non riguarda un mero antecedente logico – giuridico della pronuncia, ma investe la natura del bene che costituisce oggetto di imposizione.

E’, pertanto, la particolare natura dell’atto e del rapporto costituenti oggetto del giudizio ad imporre un simultaneus processus nei confronti di tutti i comproprietari, non essendo ammissibile che lo stesso bene sia considerato di natura rurale per un comproprietario e industriale per un altro comproprietario, soprattutto in un regime di comunione legale tra coniugi.

Vi è da considerare, d’altra parte, che, con sentenza n. 9660 del 2009, le Sezioni Unite della Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, escludendo l’esistenza di un litisconsorzio necessario nelle cause di revocatoria fallimentare instaurate nei confronti di un solo coniuge in relazione ad un bene immobile in comunione legale, hanno affermato che a tale soluzione deve pervenirsi soltanto perchè la sentenza di revoca comporta soltanto l’inefficacia relativa dell’atto dispositivo, e non incide direttamente sulla contitolarità del diritto di proprietà.

L’attribuzione disgiunta ai coniugi dell’amministrazione e della rappresentanza in giudizio per i beni in comunione legale, prevista dall’art. 180 c.c., pertanto, non può condurre a separate, e contrastanti, pronunce circa il classamento e la natura di un bene immobile, soggetto a tale regime, ai fini dell’applicazione dell’i.c.i..

In definitiva, l’esistenza di un litisconsorzio necessario, che la Corte può rilevare d’ufficio, comporta, secondo l’art. 383 c.p.c., comma 3, la cassazione di entrambe le sentenze di merito, con rinvio al giudice di primo grado, affinchè sia assicurata l’integrazione del contraddittorio. Al giudice di rinvio, che s’individua in una sezione della commissione tributaria provinciale di Verona diversa da quella che aveva emesso la decisione di primo grado, è affidata la decisione sulle spese, anche in relazione ai precedenti gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione; riunisce i ricorsi n. 32732 e 34990 del 2006;

cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia le cause, anche per la decisione sulle spese di questo e dei precedenti gradi, a sezione della commissione tributaria provinciale di Verona diversa da quelle che hanno emesso le sentenze di primo grado nel presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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