Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15489 del 22/06/2017

Cassazione civile, sez. lav., 22/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29602-2011 proposto da:

AZIENDA SANITARIA U.S.L./(OMISSIS) DI MONTALBANO JONICO – GESTIONE

LIQUIDATORIA P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

82, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA GIOCOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCA CHIETERA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI APPENNINI, 46, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

GIAMPAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA MESSINO’,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 697/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 28/12/201er.g.n. 28/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCA CHIETERA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Matera, con la sentenza pronunciata l’8 gennaio 2009 accoglieva il ricorso proposto da R.F. il 26 gennaio 2006 nei confronti dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n. (OMISSIS) di Montalbano Jonico e dichiarava il diritto del ricorrente a ricoprire, mediante scorrimento della graduatoria approvata con Delib. n. 700 del 2001, il posto di farmacista dirigente offerto nel pubblico concorso bandito con Delib. 24 aprile 2001, n. 250 a far data dall’8 settembre 2003, con contratto a tempo indeterminato, alla cui stipula l’ASL resistente era obbligata, con tutte le conseguenze di legge.

2. La Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza n. 697 del 2010, depositata il 20 dicembre 2010, pronunciando sull’appello proposto dalla Gestione liquidatoria A.S.L. n. (OMISSIS) di Montalbano Ionico nei confronti di R.F. avverso la suddetta sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Matera, dichiarava inammissibile l’appello per difetto di legittimazione attiva dell’appellante.

2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’Azienda sanitaria U.S.L. n. (OMISSIS) di Montalbano Jonico-Gestione liquidatoria, prospettando due motivi di impugnazione.

3. Resiste con controricorso R.F. eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, e l’inesistenza del mandato a favore del procuratore ricorrente.

4. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2016 la causa veniva rinviata all’udienza del 2 marzo 2017 invitando le parti a fornire ulteriori elementi circa l’eccepita inesistenza del mandato a favore del procuratore ricorrente.

5. In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti depositavano memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare l’esame dell’eccezione di inesistenza del mandato a favore del procuratore ricorrente in ragione della prospettata mancata prova del fondamento della rappresentanza legale per il conferimento del mandato alle liti.

2. Assume il controricorrente che l’Azienda sanitaria di Montalbano Jonico è stata soppressa per effetto della L.R. Basilicata 1 luglio 2008, art. 12 e ad essa è subentrata quale successore l’Azienda sanitaria di Matera, in persona dl Direttore generale, al quale sono stati attribuiti, dalla citata legge, poteri gestori mentre il Commissario liquidatore, posto a carico della gestione liquidatoria, ha poteri amministrativi, con esplicazione degli stessi per un periodo di sei mesi prorogabili per altri sei mesi.

Espone che dalla formulazione del ricorso non si comprendeva se il dr. G.V.N. stesse in giudizio e avesse conferito il mandato quale rappresentante legale della soppressa A.S.L. o quale liquidatore della Gestione liquidatoria dell’Azienda, anche se le conseguenze che ne deriverebbero sarebbero analoghe.

Nella prima ipotesi, lo stesso non potrebbe avere la rappresentanza di un ente che è stato già soppresso ed accorpato alla A.S. di Matera, nel secondo caso il dr. Guadiano era decaduto dall’incarico di Commissario liquidatore in applicazione della L.R. n. 12 del 2008, art. 6, comma 4, che dispone che il Commissario liquidatore espleta le funzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla nomina e può essere prorogato nelle stesse per non oltre ulteriori sei mesi; al termine di tale periodo l’eventuale residuo delle gestioni liquidatorie di cui al precedente comma 3 viene assunto dai Direttori Generali delle nuove Aziende.

Siccome il Commissario liquidatore era stato nominato dal Presidente della Giunta regionale con Decreto 30 dicembre 2008, le funzioni, anche in caso di proroga, erano cessate al 30 dicembre 2009.

Ne conseguiva che al 1 marzo 2011, data di adozione dell’atto deliberativo per il conferimento dell’incarico per proporre ricorso per cassazione, il Commissario liquidatore, che lo aveva adottato, era decaduto, indipendentemente dalla questione in ordine alla rappresentanza o meno processuale. Pertanto in tale veste non aveva il potere di adottare atti così come neanche in quella di legale rappresentante dell’A.S. n. (OMISSIS) di Montalbano, essendo detta Azienda soppressa. Pertanto il ricorso per cassazione era stato proposto da procuratore privo dello ius postulandi, risultano il mandato conferito carente di legittimazione processuale.

3. Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica del 2 marzo 2017 la Azienda sanitaria U.S.L. n. (OMISSIS) di Montalbano Jonico gestione liquidatoria, rileva che il dott. Gaudiano in precedenza nominato Commissario liquidatore, era stato nominato nelle more Direttore generale della Azienda sanitaria locale di Matera, giusto decreto PRG n. 2 del 9 gennaio 2008 e giusto contratto di prestazione d’opera del 9 gennaio 2009 avente durata triennale, diventando così legale rappresentante della gestione liquidatoria. Al momento del conferimento del mandato, come si evinceva dal contratto di assunzione e dalla deliberazione di incarico, che produceva in allegato alla memoria, lo stesso svolgeva funzioni di Commissario liquidatore della gestione liquidatoria U.S.L. n. (OMISSIS) di Montalbano Jonico, e in tale veste aveva conferito il mandato per il presente giudizio.

4. L’eccezione del controricorrente è fondata come di seguito esposto.

5. Occorre precisare che come ripetutamente affermato da questa Corte la L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, disponendo che “in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, nè direttamente, nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali”, e prevedendo che a tal fine le Regioni fossero dotate di apposite gestioni a stralcio, con individuazione dell’ufficio responsabile di esse, ha per ciò stesso inteso escludere l’ipotizzata successione, e la L. 23 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, ha confermato tale scelta.

6. la L.R. Basilicata n. 12 del 2008, art. 6, comma 1, primo periodo, (Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale), ha stabilito “Contestualmente alla nomina dei Direttori Generali delle nuove Aziende, il Presidente della Giunta Regionale con propri decreti, su conforme Delib. della Giunta Regionale, nomina i Commissari Liquidatori di ciascuna Azienda Sanitaria USL preesistente nelle persone dei rispettivi Direttori Generali o Commissari in carica, stabilendone i relativi compensi; agli stessi si applica il trattamento giuridico previsto per i Direttori Generali. I commissari liquidatori si insediano nelle funzioni dalla stessa data di insediamento dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali”.

L’art. 6 ha previsto, inoltre, che “In caso di vacanza, potrà, altresì, essere nominato Commissario Liquidatore dell’Azienda sanitaria locale soppressa il Direttore generale della nuova Azienda sanitaria locale competente per territorio”.

7. Pertanto, per la nomina del Commissario liquidatore occorreva una specifico decreto del Presidente della Giunta regionale, sia che la nomina investisse il Direttore generale o il Commissario della preesistente Azienda, sia che la nomina investisse il Direttore generale della nuova Azienda.

7.1. Il successivo comma 4, della citata L.R. n. 12 del 2008, art. 6 stabilisce “Il Commissario liquidatore espleta le funzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla nomina e può essere prorogato nelle stesse per non oltre ulteriori sei mesi; al termine di tale periodo l’eventuale residuo delle gestioni liquidatorie di cui al precedente comma 3 viene assunto dai Direttori Generali delle nuove Aziende”.

8. La nomina dei Direttori generali delle nuove Aziende – incarico non incompatibile con quello, distinto, di Commissario liquidatore, come si evince dalla L.R. n. 12 del 2008, art. 6, comma 5, – nomina disciplinata da altra disposizione, contenuta nella L. n. 12 del 2008, art. 5, comma 2, (“Entro il 1 dicembre 2008, il Presidente della Giunta Regionale nomina con propri decreti, su conformi Delib. della Giunta Regionale, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza e il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale di Matera, nell’osservanza delle procedure e delle modalità di cui alla L.R. 31 ottobre 2001, n. 39, art. 9 e fissa la data del loro insediamento al 1 gennaio 2009, da cui decorre a tutti gli effetti l’entrata in funzione delle nuove Aziende”), doveva intervenire con un distinto decreto.

9. Dal combinato disposto della L.R. n. 12 del 2008, art. 5 e art. 6, in particolare, commi 1 e 4, risulta che sia la nomina del Commissario liquidatore della gestione stralcio, sia l’attribuzione delle relative funzioni per il residuo della gestione stralcio al Direttore generale della nuova Azienda, come previste dalla legge regionale, richiedono l’adozione di un decreto del P.G.R., su delibera della G.R., che costituisce il fondamento del potere rappresentativo del Commissario liquidatore o del Direttore generale, in tale veste, per la Regione in relazione alla gestione stralcio.

10. Ciò, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 549 del 1999, art. 2, comma 14: “Per l’accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell’àmbito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, sono trasformate in gestioni liquidatorie” (…).

11. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di rappresentanza delle persone giuridiche, in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante sostanziale in capo al procuratore speciale che abbia sottoscritto la procura alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l’onere della prova dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass., n. 19824 del 2011).

12. Occorre premettere che la procura speciale per il presente giudizio di cassazione di conferimento del mandato, posta margine del ricorso per cassazione, come si legge nella stessa, veniva conferita dal “Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore dell’Azienda sanitaria USL n. (OMISSIS) di Montalbano Jonico – Gestione liquidatoria”, con sede legale in (OMISSIS) (data di sottoscrizione del ricorso da parte dell’avvocato il 30 novembre 2011).

Nell’intestazione del ricorso l’Azienda sanitaria U.S.L. n. (OMISSIS) di Montalbano Jonico – Gestione liquidatoria, veniva indicata in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. G.V.N., giusta deliberazione di incarico n. 17 del 1 marzo 2011.

9.1. La richiamata Delib. n. 17 del 2011 della Azienda sanitaria U.S.L. n. (OMISSIS) di Montalbano Jonico – Gestione liquidatoria, ha ad oggetto proposizione ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 697/2010- G.L. AUSL n. (OMISSIS) Montalbano Jonico c/ R. F. e nomina legale di fiducia, ed è stata adottata dal Commissario liquidatore dott. G.V.N.; la deliberazione, peraltro, benchè faccia riferimento della necessità dell’ impugnazione della sentenza di appello in cassazione, assume la Delib. (pag. 3) di impugnare la sentenza del Tribunale di Matera.

9.2. In allegato alla memoria depositata dalla ricorrente in prossimità dell’udienza pubblica del 2 marzo 2017, veniva prodotta copia del decreto P.G.R. n. 2 del 7 gennaio 2009, con la quale il dr. G.V.N. veniva nominato Direttore generale dell’Azienda sanitaria di Matera, e del relativo contrato stipulato in data 9 gennaio 2009.

Tale decreto, adottata in ragione della L.R. n. 12 del 2009, art. 5, comma 2, non ha ad oggetto la designazione a Commissario straordinario della gestione stralcio, che ai sensi dell’art. 6, in particolare della L.R. n. 12 del 2008, commi 1 e 4, ha fondamento in specifico decreto del P.G.R.

10. La prospettazione da parte della ricorrente della coincidenza della persona fisica che aveva ricoperto l’incarico di Commissario liquidatore della gestione stralcio (incarico ex lege di durata non superiore a sei mesi prorogabile di altri sei mesi, dal 30 dicembre 2008 fino al 30 dicembre 2009, non venendo tale dato dedotto dal R. a pag. 6 del controricorso, contestato espressamente nella memoria del ricorrente) e che aveva ricoperto l’incarico di Direttore generale della nuova Azienda (DPGR del 7 gennaio 2009), non assume rilievo, atteso che è in esame l’attribuzione da parte della Regione del potere rappresentativo in relazione alla gestione stralcio della vecchia Azienda sanitaria, che, in ragione della disciplina sopra richiamata, deve trovare fondamento in atti formali e non in circostanze fattuali.

11. Nella specie, quindi, a fronte dell’eccezione di controparte sulla non sussistenza del potere rappresentativo per il conferimento del procura alle liti, la ricorrente si è limitata a dedurre la coincidenza tra la persona fisica ( G.V.N.) che aveva ricoperto l’incarico di Commissario liquidatore della gestione stralcio della vecchia USL e l’incarico di Direttore Generale della nuova Azienda, di modo che, venuto meno il primo incarico, persistendo il secondo, la procura alle liti sarebbe stata conferita legittimamente.

In tal modo, la ricorrente non ha contrastato l’eccezione avversa, atteso che non ha provato, in relazione al conferimento nel 2011 del mandato con la procura speciale alle liti, allegando la relativa documentazione (nè richiamandone, in modo circostanziato, l’intervenuta produzione nel corso del giudizio), nè l’eventuale persistente attualità della nomina del dr. G.V.N., a Commissario liquidatore della Azienda U.S.L. (OMISSIS) di Montalbano Ionico – gestione liquidatoria, intervenuta ai sensi della L.R. n. 12 del 2008, art. 6, comma 1, nè la formale assunzione da parte del Direttore generale della Azienda sanitaria di Matera, nella persona del dr. G.V.N., del residuo della gestione stralcio della Azienda U.S.L. (OMISSIS) di Montalbano ionico, alla data di conferimento della procura alle liti nel 2011, non potendosi ciò desumersi dal mero iniziale decreto di nomina a Direttore generale della nuova Azienda del gennaio 2009.

12. Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l’indicazione nella procura delle generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell’ente, ovvero il titolo conferente alla medesima il potere rappresentativo dell’ente; in difetto di tali indicazioni, così come della qualità, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti (cfr., Cass., n. 7062 del 2002).

13. Pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura.

14. Ciò preclude l’esame dei motivi di ricorso.

15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per nullità della procura e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie in misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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