Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15489 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. I, 03/06/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 03/06/2021), n.15489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.B., rappr. e dif. dall’avv. Davide Ascari,

davide.ascari.ordineavvmodena.it, elett. dom. presso lo studio in

Modena corso Duomo n. 20, come da procura allegata in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Catanzaro 11.6.2028, n. 809, in

R.G. 526/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 26.5.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. A.B. impugna la sentenza App. Catanzaro 11.6.2020, n. 809, in R.G. 526/2018 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Catanzaro 12.2.2018 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, per quanto qui di interesse, ha ritenuto, all’esito dell’udienza e precisato che le tre forme attuali di protezione riassumono il diritto d’asilo ex art. 10 Cost.: a) non attendibili le circostanze, relative al timore di conseguenze ritorsive a causa del coinvolgimento in un processo penale per omicidio stradale (cui era seguito il non pagamento delle somme fissate a risarcimento per le vittime, somme di cui il ricorrente non disponeva), quali non dettagliatamente riferite nè quanto all’episodio, nè per il lavoro di autista svolto, nè per il processo penale asseritamente celebrato, nè per le aggressioni dei familiari della persona involontariamente uccisa; b) insussistenti le condizioni concessive della protezione di status (per difetto di indicazione di elementi di persecuzione) e di quella sussidiaria, anche per l’assenza nel Paese del conflitto armato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non risultando segnalazioni di tal fatta per l’area di provenienza, secondo le fonti internazionali indicate, mancando poi precisi riferimenti nella stessa domanda; c) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando situazioni di vulnerabilità connesse al rimpatrio, con certa compromissione grave dei diritti fondamentali;

3. il ricorrente propone tre motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. con il primo motivo si deduce l’erroneità della sentenza ove il giudice ha omesso di esercitare i poteri ufficiosi in ordine alla credibilità, limitandosi a riprodurre le argomentazioni del grado precedente; con il secondo motivo si censura la omessa valutazione della diretta esposizione a pericolo cui sarebbe soggetto il richiedente in caso di rientro coattivo; il terzo motivo contesta la violazione delle norme che, quanto alla protezione umanitaria, impongono la valutazione della vulnerabilità del richiedente;

2. il primo motivo è inammissibile, essendosi la censura sostanziata in mera critica dell’apprezzamento di fatto cui è giunto il giudice di merito, dunque nel rispetto del principio per cui se è vero che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella specie la corte ha dato ampio rilievo ad una pluralità di discordanze, contraddizioni, illogicità e incompletezze su plurimi aspetti per nulla secondari o isolati del racconto (Cass. 14674/2020, 24183/2020);

3. il secondo motivo è inammissibile, per un primo profilo, posto che la valutazione negativa sulla credibilità del narrato reagisce corrispondentemente almeno per la parte relativa alle vicende personali del richiedente (Cass. 16122/2020); quanto invece al riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la valutazione, pur officiosa, condotta circa la situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero (Ghana) è motivatamente giunta ad escludere un vero e proprio conflitto armato secondo la nozione chiarita più volte da questa Corte, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, così che il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306/2019);

4. inoltre, va ripetuto che il richiedente ha l’onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza, atteso che l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione ma esclusivamente su quello della prova; ne consegue che solo quando il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria, che tuttavia è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente (Cass. 9028/2021);

5. il terzo motivo è inammissibile, per assoluta genericità nei riferimenti, privi di qualunque dettaglio circa gli elementi che sarebbero stati pretermessi dalla corte a suffragio di un adeguato giudizio comparativo, nè essendo stata censurata la valutazione di non allegata nè provata vulnerabilità comunque contraddistinguente la complessiva domanda, in contrasto con i principi di cui a Cass. s.u. 29459/2019;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per la condanna al cd. doppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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