Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15488 del 22/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 22/06/2017, (ud. 14/02/2017, dep.22/06/2017),  n. 15488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3285-2016 proposto da:

A.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22132/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 29/10/2015 R.G.N. 9357/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega verbale Avvocato LUIGI

FIORILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 30.3.09, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 13405/2004, condannava POSTE ITALIANE s.p.a. al risarcimento dei danni derivanti dalla dichiarata nullità delle clausole appositive del termine ai contratti di lavoro stipulati con F.A. (per il periodo 16 novembre 1999-31 gennaio 2000), Fe.Au. (per il periodo 1 febbraio 2000-30 giugno 2000) e A.C. (per il periodo 17 marzo 1998-30 aprile 1998), in base all’art. 8 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 (come integrato dall’Accordo 25 settembre 1997), per le esigenze eccezionali inerenti la riorganizzazione in corso-commisurati alle rispettive retribuzioni globali di fatto mensili, proprie dell’area operativa di appartenenza, a decorrere dal 22 ottobre 2002 per il F., dal 23 ottobre 2002 per il Fe. e dal 2 ottobre 2002 per la A., comprese, per detti periodi, le competenze contrattuali ex art. 55-bis All. 2 B CCNL 11 gennaio 2001.

Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso Poste Italiane s.p.a., deducendo in particolare, quanto alla posizione di A.C., che il relativo contatto a termine non poteva comunque essere convertito in contratto a tempo indeterminato, essendo stato legittimamente stipulato prima del ritenuto limite temporale del 30 aprile 1998; quanto agli altri lavoratori lamentava l’insussistenza del detto limite temporale di efficacia alla luce degli accordi sindacali stipulati in materia.

Con sentenza n. 22132/2015, questa Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, inerente la posizione A., di cui respingeva nel merito la domanda originariamente proposta, e rigettava gli altri.

Per la revocazione di tale sentenza propone ricorso la A., poi illustrato con memoria, cui resiste la società Poste Italiane con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La ricorrente A. lamenta che questa Corte, respingendo nel merito ogni sua domanda, non aveva tenuto conto che la lavoratrice aveva stipulato, oltre al contratto a termine del 17.3.98, altro contratto di lavoro a termine (dal 1.6. al 30.10.1999), questione ritenuta assorbita dalla Corte d’appello di Roma, ma riproposta dalla lavoratrice in sede di controricorso in cassazione.

Converrà chiarire che nella specie il procedimento bifasico (rescindente e rescissorio) previsto dagli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c. novellati è stato superato dalla trattazione del ricorso direttamente in pubblica udienza. La circostanza non ha tuttavia provocato alcun pregiudizio per le parti, essendo stato evidentemente il ricorso ritenuto ammissibile e, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 2) e 3), è stato direttamente trattato in pubblica udienza.

Venendo dunque al merito si osserva.

Il ricorso è fondato. Come dedotto dall’attuale ricorrente, e come risulta dal suo controricorso in sede del giudizio di legittimità risoltosi con la sentenza oggetto di richiesta di revocazione, la lavoratrice ebbe a chiarire di aver stipulato con Poste Italiane, oltre al contratto del 17.3.98, altro contratto in data 1.6.99 e con scadenza al 30.10.99, sicchè questa Corte non avrebbe potuto decidere nel merito respingendo la sua originaria domanda, ma avrebbe dovuto accogliere il primo motivo del ricorso Poste e cassare la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice per l’esame del successivo contratto a termine del 1.6.99.

Trattandosi di errore percettivo e non valutativo, il ricorso deve essere pertanto accolto nei limiti di cui sopra, con conseguente revocazione, in parte qua, della sentenza n. 22132/2015 di questa Corte, sicchè, ferma restando la cassazione della sentenza in quel giudizio impugnata, rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, per l’esame del contratto a termine stipulato tra la A. e la società Poste il 1.6.99.

Il giudice del rinvio provvederà a regolamentare le spese tra la società Poste e la A. anche quanto al presente giudizio di revocazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; revoca in parte qua la sentenza n. 22132/2015 di questa Corte e, ferma restando la cassazione della sentenza impugnata, rinvia, anche per le spese, la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, per l’esame del contratto a termine stipulato tra la A. e la società Poste il 1.6.99.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA