Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15488 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. II, 21/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 4258/16) proposto da:

EURO FOR CONSULTING GROUP S.R.L., IN LIQUIDAZIONE (P.I.: (OMISSIS)),

in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Gianfranco Carboni

ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Peter

Faller, in Roma, viale delle Milizie, n. 3;

– ricorrente –

contro

NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale in calce al controricorso (contenente

ricorso incidentale), dall’Avv. Filippo Bassu ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Nicola Laurenti, in Roma, via

F. Denza, n. 50/A;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

nonchè

BANCO DI SARDEGNA S.P.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Luigi Parenti

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Viale

delle Milizie, n. 114;

– controricorrente –

e

BANCA DI SASSARI S.P.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Luigi Parenti

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale

delle Milizie, n. 114;

– altra controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari – sez. dist.

di Sassari n. 4/2015, depositata il 7 gennaio 2015 (non notificata);

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;

uditi gli Avv.ti Gianfranco Carboni per la ricorrente principale,

Bruno Guaraldi (in virtù di delega) per le parti controricorrenti

Banca di Sassari s.p.a. e Banco di Sardegna s.p.a. e Nicola Laurenti

(per delega) nell’interesse della ricorrente incidentale Numera

Sistemi e Informatica s.p.a..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione del marzo 2004 la Euro Consulting Group s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Numera Sistemi e Informatica s.p.a. (d’ora in poi indicata come Numera s.p.a.), la Banca di Sassari s.p.a. e il Banco di Sardegna s.p.a. deducendo che: – in data 19 marzo 2002 aveva proposto alla citata Numera s.p.a. un’offerta – da destinare alle due suddette Banche – per la realizzazione e vendita, in licenza d’uso, di un progetto di formazione manageriale a distanza, consistente in dieci interventi di formazione con lezioni sequenziali e altri strumenti interattivi, per un importo complessivo di Euro 512.000,00, oltre iva; – che la proposta contrattuale veniva accettata dalla Numera s.p.a. mediante due ordini del maggio 2002 e gennaio 2003 indirizzati alla società attrice successivamente alla realizzazione del prodotto concordato; – che, a partire dal novembre 2002, tra la stessa attrice e le indicate convenute erano state intraprese altre negoziazioni per la realizzazione e fornitura di ulteriori otto prodotti in prosecuzione dell’originario investimento, ragion per cui la medesima attrice, confidando nel consolidamento del rapporto di collaborazione e in dipendenza dell’intesa verbale, aveva dato inizio alla realizzazione degli ulteriori prodotti da fornire, per la programmazione di un ulteriore investimento di Euro 450.000,000, oltre iva, con l’accordo del versamento di un acconto di Euro 160.000,00; – che, malgrado la formazione dell’accordo contrattuale conseguitone e la realizzazione dei prodotti convenuti con l’apporto delle richieste modifiche, le anzidette convenute non avevano rispettato i relativi obblighi, onde essa attrice aveva manifestato la sua disponibilità ad interrompere il rapporto di collaborazione, dietro il riconoscimento di adeguato risarcimento dei danni, oltre che dell’acconto pattuito, con riferimento alla cui richiesta la Numera s.p.a. esteriorizzava la sua opposizione sul presupposto che l’importo concordato avrebbe dovuto essere corrisposto solo “alla firma dell’accordo” contenuto nella proposta del 15 aprile 2003, che, tuttavia, non era mai intervenuta.

Sulla scorta di tale rappresentazione dei fatti la Euro Consulting Group s.r.l. chiedeva: 1) in via principale, che venisse accertato che tra essa e le convenute si era concluso, nella menzionata data del 15 aprile 2003 (o in quella che sarebbe risultata in corso di causa), un valido contratto avente ad oggetto la fornitura di otto prodotti E-Learning a fronte della corresponsione della somma complessiva di Euro 450.000,00, oltre iva, con la conseguente condanna delle medesime convenute al pagamento della predetta somma ai sensi dell’art. 1453 c.c., nonchè al risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento in conformità all’art. 1224 c.c.; 2) in via subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1337 c.c., la responsabilità precontrattuale delle convenute, disgiuntamente o in solido, e, quindi, condannarle al risarcimento del danno consistente nell’interesse negativo, pari alla somma di Euro 250.000,00 o ad altro importo maggiore o minore da quantificare anche secondo equità.

Si costituivano in giudizio tutte le tre convenute che instavano per il rigetto della domanda attorea e le due Banche, ancor prima in via preliminare, per la dichiarazione del loro difetto di legittimazione passiva (sostenendo che erano rimaste estranee al rapporto dedotto in giudizio).

Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 26 febbraio 2009, rigettava tutte le domande proposte dalla suddetta società attrice, ancorchè riconoscendo che le convenute erano incorse in responsabilità precontrattuale per aver ingenerato nella Euro Consulting Group s.r.l. un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione dell’affare, non perfezionato senza un’apparente valida ragione. Il citato Tribunale respingeva, però, la domanda risarcitoria formulata in via subordinata dalla citata attrice ritenendo che i relativi fatti costitutivi non erano stati dimostrati, avuto riguardo, in particolare, alla tipologia e all’entità degli effetti dannosi concretamente subiti, neppure determinabili mediante c.t.u., in assenza di specifiche allegazioni in proposito.

2. Interposto appello da parte della Euro Consulting Group s.r.l. e nella costituzione, in forma distinta, di tutte e tre le società appellate (le quali formulavano, altresì, separati appelli incidentali), la Corte di appello di Cagliari – Sez. dist. di Sassari, con sentenza n. 4 del 2015 (depositata il 7 gennaio 2015), rigettava il gravame principale ed accoglieva quelli incidentali proposti nell’interesse delle due Banche, mentre respingeva quello avanzato dalla Numera s.p.a., regolando le complessive spese giudiziali.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte sassarese riconfermava – quanto all’appello principale – che, nel caso di specie, non potevano ravvisarsi le condizioni per ritenere perfezionatosi un valido ed effettivo accordo contrattuale tra le parti e, inoltre, rilevava la correttezza della statuizione del primo giudice sulla mancata allegazione (e sulla omessa dimostrazione) dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria dedotta dalla Euro Consulting Group s.r.l. con riferimento alla pur accertata responsabilità precontrattuale.

Con riferimento ai proposti appelli incidentali, il giudice di secondo grado riteneva fondati quelli avanzati dalle due Banche dovendosi escludere che esse potessero essere considerate responsabili a titolo precontrattuale, mentre dichiarava infondato l’appello incidentale formulato nell’interesse della Numera s.p.a..

A quest’ultimo riguardo la Corte territoriale evidenziava come, alla stregua dell’esperita istruzione in primo grado, fosse rimasto provato che le trattative erano pervenute a livelli avanzati, in modo tale da ingenerare nella società fornitrice (appellante principale) un ragionevole affidamento nella conclusione dell’affare, anche considerando che un analogo rapporto si era appena perfezionato tra le stesse parti. Pertanto, l’interruzione delle trattative ad opera della committente Numera s.p.a., per ragioni inerenti alla convenienza economica dell’affare, non poteva dirsi improntata ai canoni di correttezza e salvaguardia dell’interesse della controparte, secondo buona fede, avendo protratto le trattative per un tempo rilevante e concordato modifiche al prodotto offerto in modo tale da indurre affidamento nella Euro Consulting Group s.r.l., già fornitrice di analogo bene.

3. Avverso la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la Euro Consulting Group s.r.l..

Hanno resistito con distinti controricorsi tutte le parti intimate e la Numera Sistemi e Informatica s.p.a. ha formulato anche ricorso incidentale riferito ad un unico complesso motivo.

La difesa della ricorrente principale ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo la ricorrente principale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè, in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del principio della non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c., avuto riguardo all’accoglimento dell’appello incidentale formulato dalle due Banche con riferimento all’esclusione della configurabilità di una responsabilità precontrattuale a loro carico, mancando di rilevare che le stesse avevano invece avuto una partecipazione attiva nelle trattative e nelle scelte dei prodotti oggetto di fornitura.

1.2. Con la seconda censura la ricorrente principale ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 1337,2043 c.c. e art. 2055 c.c., comma 1, sempre con riferimento alla circostanza prospettata con il primo motivo, sostenendo che la Corte territoriale aveva illegittimamente escluso la suddetta configurabilità di una responsabilità precontrattuale a carico delle due Banche non tenendo conto che l’intervento delle stesse si era idoneamente realizzato anche con riferimento alla programmata conclusione futura del secondo contratto.

1.3. Con la terza doglianza la ricorrente principale ha prospettato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, per non essersi la Corte di secondo grado pronunciata sull’istanza di ammissione delle produzioni documentali depositate unitamente all’atto di appello (relative a fatture, consulenti e fornitori), specificamente indicate, da ritenersi indispensabili ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria da responsabilità precontrattuale, invece ritenuta infondata per difetto di idonea allegazione dei relativi fatti costitutivi, considerati perciò non provati.

1.4. Con il quarto motivo la ricorrente principale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337,2043 e 2056 c.c., non avendo la Corte sassarese provveduto quantomeno al riconoscimento del risarcimento del danno da mancato guadagno derivante dalla perdita di altri affari per aver impiegato le proprie risorse nella definizione del contratto poi non concluso, potendo quantificare tale danno, conseguente all’ingiustificato recesso dalle trattative delle parti convenute, in base al criterio equitativo, nell’impossibilità di una sua esatta determinazione.

2. Con il suo unico motivo di ricorso incidentale la controricorrente Numera Sistemi e Informatica s.p.a. ha impugnato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la sentenza di appello con riferimento all’assunta violazione dell’art. 1337 c.c., nella parte in cui con essa era stata ravvisata la sussistenza a suo carico di una responsabilità precontrattuale nello svolgimento della vicenda dedotta in giudizio avuto riguardo alle forniture da parte della Euro Consulting Group s.r.l..

3. Rileva il collegio che è preliminare, sul piano logico-giuridico, esaminare il motivo di ricorso incidentale con il quale la Numera s.p.a. contesta la ritenuta configurabilità della responsabilità precontrattuale a sua carico (poichè, ove accolto, determinerebbe il venir meno delle condizioni per giudicare sulla fondatezza o meno dei motivi del ricorso principale, i quali, infatti, si basano sul presupposto della sussistenza di detta responsabilità precontrattuale nei confronti della stessa Numera s.p.a., oltre che delle due Banche).

Il motivo, tuttavia, è da rigettare.

Esso, invero, pur tendendo alla confutazione dell’impugnata sentenza sulla richiamata questione, si risolve, in effetti, nella mera contestazione degli apprezzamenti fattuali operati adeguatamente dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato – sulla scorta di un idoneo percorso logico-argomentativo – in quali comportamenti specifici della Numera s.p.a. si era venuta a sostanziare la configurabilità di detta responsabilità precontrattuale, ritenendola, perciò, sussistente.

Infatti, la Corte territoriale, una volta esclusa la ricorrenza di una responsabilità propriamente contrattuale a carico della Numera s.p.a., ha compiutamente accertato – respingendo al riguardo il motivo di appello incidentale formulato da quest’ultima società – come, per effetto dei complessivi rapporti intercorsi con la Euro For Consulting Group, realizzatisi in plurime fasi contrattuali e con la proposizione di più ordini, le trattative intercorse tra le parti si dovessero considerare pervenute ad un livello particolarmente avanzato, tale da indurre nella società fornitrice dei prodotti un ragionevole affidamento nella conclusione dell’affare contrattuale nel suo complesso, anche in virtù della circostanza che un analogo rapporto era stato concluso tra le medesime parti.

In particolare, il giudice di appello – riconfermando sul punto l’approdo già raggiunto dal giudice di prime cure – ha analizzato gli esiti delle prove testimoniali e delle conferenti risultanze documentali, ponendo in risalto come dalle relative emergenze i rapporti tra le parti si erano progressivamente sviluppati, attraverso specifiche condotte e l’approntamento parziale dei prodotti ordinati, in funzione della conclusione di un contratto in via definitiva, così ingenerando in capo alla Euro For Consulting Group un legittimo affidamento da ritenersi rilevante ai fini della configurazione della responsabilità precontrattuale riconducibile alla violazione dell’obbligo di buona fede specificamente previsto nell’art. 1337 c.c..

Osserva, peraltro, il collegio che – su un piano generale – la regola posta da quest’ultima norma non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica – nella prospettiva del raggiungimento dell’accordo finale – il dovere delle parti di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti fuorvianti e fornendosi reciprocamente ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto (cfr., ad es., Cass. n. 24795/2008 e Cass. n. 21255/2013).

In definitiva con la censura prospettata mediante il ricorso incidentale, la Numera s.p.a. ha, invero, inteso chiedere a questa Corte di procedere, inammissibilmente, ad una rivalutazione di merito delle risultanze probatorie, senza, peraltro, che sia stata denunciata una violazione riconducibile dell’art. 360 c.p.c., n. 5, circa l’omesso di fatti decisivi che avrebbero potuto condurre – in ipotesi – alla invocata esclusione di detta responsabilità.

4. Passando all’esame dei motivi del ricorso principale, rileva il collegio che i primi due motivi – valutabili congiuntamente siccome tra loro connessi – sono destituiti di fondamento poichè involgono la sollecitazione, nei riguardi di questa Corte, di operare inammissibili rivalutazioni di merito circa la ritenuta esclusione, da parte del giudice di appello, della compartecipazione effettiva delle due Banche nello svolgimento delle trattative tra la Numera s.p.a. e la Euro For Consulting Group, essendo, invero, rimasto inequivocamente accertato che il loro intervento era stato finalizzato solo alla verifica del grado di soddisfacimento dei prodotti forniti dalla suddetta Euro For Consulting Group, essendone le utilizzatrici finali.

Pertanto, per come evincibile dalle complessive risultanze istruttorie, emerge che la Corte territoriale ha – con adeguata valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità – correttamente accertato che, in effetti, le trattative preordinate alla conclusione del contratto (e, perciò, all’assunzione delle reciproche future obbligazioni) erano intercorse tra la Numera s.p.a. e la Euro For Consulting Group e che la prima – la quale sarebbe stata tenuta, in via esclusiva, al pagamento della relativa fornitura – le aveva illegittimamente interrotte.

Alla stregua di tale complessiva valutazione non può, perciò, ritenersi che si sia venuta a configurare alcuna violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), nè che si siano verificate le condizioni per ravvisare l’operatività del principio di non contestazione riferito all’art. 115 c.p.c., oltretutto non espressamente previsto da detta norma nella sua versione antecedente (ed applicabile “ratione temporis” nel caso di specie) alla sua novellazione intervenuta per effetto della L. n. 69 del 2009.

5. Ritiene, invece, il collegio che è fondato il terzo motivo del ricorso principale. Va, in proposito, osservato che – dal contenuto dell’impugnata sentenza (v. pag. 10 dedicata alla questione in oggetto) – non risulta che la Corte di appello abbia preso una precisa posizione sulla rilevanza probatoria dei documenti specificamente indicati in ricorso (v. pagg. 27-28 dello stesso), di cui era stata invocata in secondo grado l’ammissione delle relative produzioni, e, quindi, valutato, in concreto, la loro indispensabilità o meno ai fini della decisione, potendo, invero, l’apprezzamento delle loro risultanze essere determinante in funzione della definizione della causa, avendo la stessa Corte territoriale già accertato la sussistenza della responsabilità precontrattuale a carico della Numera s.p.a..

Così comportandosi, il giudice di appello ha omesso qualsiasi valutazione sulla possibile indispensabilità della documentazione prodotta dall’odierna ricorrente principale, attestante le spese dalla stessa sopportate per consulenti e fornitori ai fini della realizzazione dei formati cartacei degli otto prodotti di E-Learning oggetto delle intercorse trattative, poi non sfociate nella conclusione del correlato contratto. E ciò tenendosi conto anche del principio secondo cui, in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari (cfr., per tutte, Cass. n. 24625/2015).

In tal modo, la Corte sassarese è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (da intendersi riferita alla formulazione di quest’ultimo nella sua versione “ratione temporis” applicabile, ovvero in quella antecedente alla sopravvenuta modifica ad opera della L. n. 69 del 2009, poichè il giudizio di primo grado risulta – nel caso di specie – definito con sentenza pubblicata in data precedente all’entrata in vigore della citata legge, donde non era in tal momento pendente: v. art. 58, comma 2, della stessa Legge).

Al riguardo, infatti, l’univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21980/2009, Cass. n. 19608/2013 e Cass. n. 16745/2014) ha statuito che, in tema di giudizio di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile “ratione temporis”), nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perchè dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull’esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata.

In altri termini, con riferimento all’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. n. 353 del 1990 (nel testo applicabile “ratione temporis”), il giudice di appello può escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro degli esiti istruttori già acquisiti, possano risultare indispensabili perchè dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, con la conseguenza dell’insorgenza in capo al giudice del gravame del dovere – tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che le rendano indispensabili e verificatene la fondatezza – di motivare espressamente sulla ritenuta idoneità, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi.

Del resto, le Sezioni unite di questa Corte (v. sentenza n. 10790/2017) hanno ritenuto, in modo ancora più ampio e risolutivo, che, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (ancorchè nel testo previgente – già modificato dalla L. n. 69 del 2009 – rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado.

6. In conclusione, alla stregua delle complessive ragioni spiegate, vanno respinti il ricorso incidentale e i primi due motivi del ricorso principale, mentre va accolto il terzo motivo di quest’ultimo, derivandone l’assorbimento della quarta censura (attinente, invero, al subordinato profilo della quantificazione del danno, ove idoneamente provato).

Da ciò consegue la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Cagliari – sez. dist. di Sassari, in diversa composizione, che, oltre a compiere le sue necessarie valutazioni dipendenti dalla ritenuta fondatezza del predetto motivo, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità con riferimento a tutti i complessivi rapporti processuali instauratisi tra le parti.

In virtù del rigetto del ricorso incidentale occorre dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento – da parte della ricorrente incidentale – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso incidentale, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, ne rigetta i primi due e dichiara assorbito il quarto motivo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Cagliari – sez. dist. di Sassari, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento – da parte della ricorrente incidentale – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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