Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15487 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2013, dep. 26/07/2016), n.15487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11988/2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASETTA MATTEI

239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO TARANTO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3287/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 18/09/2014,

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

S.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi contro la sentenza resa dalla CTR della Sicilia meglio indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale erano stati annullati parzialmente tre avvisi di accertamento per annualità diverse fondati su accertamenti bancari compiuti dal fisco e conseguente individuazione di maggior reddito rispetto a quello dichiarato.

L’Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo, con il quale si prospetta la nullità della sentenza per motivazione apparente, è manifestamente infondato, avendo la CTR condiviso la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ridotto la pretesa fiscale originariamente reclamata dall’ufficio, ritenendo le giustificazioni offerte dal contribuente su talune delle movimentazioni bancarie idonee a superare la presunzione nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2.

Ora, la deduzione della nullità della sentenza per assenza di motivazione non coglie nel segno, posto che il giudice di primo grado aveva indicato dettagliatamente gli importi per i quali il contribuente non aveva fornito adeguate giustificazioni, indicandoli in modo preciso per ciascun conto corrente, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione – v. pagg. 5 e 6.

E’, evidente che il rinvio per relationem alla decisione di primo grado operato dalla CTR – è pienamente legittimo, divenendo la decisione impugnata parte integrante dell’ano rinviante – cfr. Cass. S.U. n. 642/2015. Ne consegue che la parte appellante avrebbe semmai dovuto dedurre una dettagliata contestazione dei risultati ai quali era pervenuto il giudice di primo grado che la CTR aveva condiviso per confutarne la fondatezza, compiutamente dimostrando il diverso risultato al quale si sarebbe giunti rispetto a quello indicato dalla CTP, non potendosi in forza della censura siccome proposta dalla parte ricorrente mettere in discussione la legittimità della decisione impugnata che ha, per converso, esposto le ragioni poste a fondamento del rigetto dell’impugnazione attraverso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. Tali conclusioni resistono alle difese esposte in memoria dalla parte ricorrente.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile e infondato, se solo si consideri che la censura prospetta in realtà l’omesso esame di fatti al di fuori del parametro normativo di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nemmeno ravvisandosi alcuna violazione del parametro normativo invocato – artt.115 e 116 c.p.c. – nè risultando esposto il vizio di non contestazione.

Il terzo motivo di ricorso, fondato sulla postulata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, è manifestamente inammissibile, posto che la decisione impugnata non può dirsi in contrasto con i principi espressi da questa Corte a proposito del valore presuntivo degli accertamenti fiscali fondati sulla menzionata disposizione che, per converso, sono stati puntualmente richiamati dalla stessa CTP, non potendosi per converso esaminare la questione relativa all’omesso esame della perizia di parte che avrebbe seminai potuto giustificare il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se solo la parte contribuente avesse individuato gli elementi fattuali eventualmente tralasciati dalla CTR. E’ invece affetta dal vizio di inammissibilità la censura per quel che concerne la documentazione che non sarebbe stata esaminata dal giudice di merito che non può essere dedotta sotto il profilo della violazione di legge (Cass. S.U. n. 8053/2014).

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, ove si consideri che non ricorre il vizio di motivazione dell’accertamento fiscale allorchè l’atto si riferisca a previo pvc conosciuto dalla parte contribuente (Cass. n. 7360/2011, Cass. n. 26472/2014) – evenienza accertata dalla CTR – cfr. pag. 3 sentenza impugnata.

Il quinto motivo è infondato, occorrendo solo correggere la motivazione della sentenza che ha escluso la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, dovendosi affermare che la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, nè l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati – cfr. Cass. n. 7584/2015.

Sulla base delle superiori considerazioni, che resistono ai rilievi difesivi esposti dalla parte ricorrente in memoria in cui si richiamano peraltro elementi fattuali nuovi non utilizzabili in questa sede, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 7.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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