Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15487 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15487

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5422-2016 proposto da:

M.O., H.H., M.P., elettivamente

domiciliatisi in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EZIO CIVIDINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 215/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 19/09/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli Avvocati EZIO CIVIDINI per i ricorrenti e PAOLO MARCHINI

per l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.H., P. ed M.O. sono proprietari, nel Comune di (OMISSIS), del Grand Hotel Fasano, costituito da un corpo principale, da altro immobile e dall’adiacente parco a prospetto del lago di (OMISSIS). L’Amministrazione finanziaria sostenne che l’area di tre mappali adibita a giardino, scale, pontili e scivolo dell’albergo, oggetto di concessione risalente al 1999, si era abbassata, a causa di opere e costruzioni di contenimento, dagli iniziali metri 65,59 a 65,09 metri, sì da rientrare nell’invaso naturale del lago di (OMISSIS), afferente al demanio; sicchè i tre proprietari convennero in giudizio il Ministero dell’economia e l’Agenzia del demanio per sentire accertare che, di contro, le porzioni di terreno corrispondenti ai mappali in questione fossero del tutto o almeno in parte di loro proprietà.

Il Tribunale regionale delle acque pubbliche respinse la domanda e il Tribunale superiore ha rigettato il successivo appello proposto dai tre odierni ricorrenti, facendo leva sul decreto n. 1170 adottato nel 1948 dal Ministero dei lavori pubblici in base alle misurazioni pluviometriche, idrometriche e mareografiche del servizio idrografico italiano, protrattesi per molti anni, che fissò l’isoipsa del lago, ossia il livello altimetrico massimo che esso raggiunge in occasione delle piene ordinarie, a metri 65,59, entro il quale l’invaso è di natura demaniale. Ha sostenuto al riguardo che la natura provvedimentale del decreto, avente efficacia generale ed emanato per la tutela di interessi generali, quali la certezza della demanialità, la tutela del paesaggio e dell’ambiente naturale e la conservazione della risorsa idrica, esclude che accertamenti tecnici possano stabilire l’attuale livello della quota altimetrica del lago, alla determinazione della quale potrà provvedere soltanto il Ministero dei Lavori pubblici e dell’ambiente, avvalendosi del servizio tecnico nazionale idrografico.

Contro questa sentenza propongono ricorso i tre proprietari per ottenerne la cassazione, che affidano a quattro motivi, cui replica con controricorso la sola Agenzia del demanio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di delimitazione del demanio lacustre, dell’art. 943 c.c., nonchè della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, artt. 4 e 5 sostenendo che il D.M. n. 1170 del 1948 valorizzato nella sentenza impugnata sia illegittimo e che debba essere per conseguenza disapplicato.

Il motivo è infondato.

Posto che al demanio appartiene non soltanto l’acqua del lago, ma anche l’invaso che la contiene, ossia l’alveo, l’art. 943 c.c. ne specifica il criterio di espansione, là dove definisce l’alveo come “il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno” e, conseguentemente, ne determina l’estensione con riferimento alla piena ordinaria. Sicchè l’isoipsa che segna il confine tra l’alveo del lago e le adiacenti proprietà private deriva dal livello raggiunto dalle acque allo sbocco del lago durante le piene ordinarie (in termini, Cass., sez. un., 14 dicembre 1981, n. 6591; sez. un., 19 dicembre 1994, n. 10908; sez. un., 13 novembre 2012, n. 19703; sez. un., 18 maggio 2015, n. 10089); laddove il livello della piena ordinaria va determinato in base alla congiunta valutazione dell’elemento quantitativo e di quello temporale, dovendosi considerare come quota raggiunta dalla piena ordinaria il livello massimo attinto dalle acque in un numero di anni talmente prevalente rispetto a quelli del residuo periodo (all’uopo sufficientemente lungo) preso in considerazione, da rappresentare la norma.

Il D.M. n. 1170 del 1948 indicato in narrativa ha determinato in concreto il livello raggiunto dalle acque allo sbocco del lago durante le piene ordinarie, in quanto, come si evince dalla ricostruzione operata da Cass., sez. un., 19 dicembre 1994, n. 10908, ha aggiunto al valore dello zero idrometrico di Desenzano, pari a 64,08 m, il valore medio raggiunto dalle acque di 1,51 m: esso si è tradotto, in definitiva, in una misurazione, che, in luogo di contravvenire alla norma del codice civile, come si prospetta in ricorso, l’ha applicata, integrando, in virtù di dati tecnici, la nozione di piena ordinaria.

1.1.- Nessuna violazione o falsa applicazione è dunque ravvisabile nella sentenza impugnata, che, in aderenza all’art. 943 c.c., ha individuato l’area demaniale determinando l’estensione dell’alveo in considerazione della piena ordinaria, ed ha reputato congruamente e adeguatamente svolta, in base alle misurazioni pluviometriche, idrometriche e mareografiche ed in considerazione della conformazione montano-lacustre e degli interventi dell’uomo, la determinazione in concreto della quota altimetrica del lago compiuta col D.M. n. 1170 del 1948.

Col motivo in esame, insomma, si vuole aggredire un accertamento in fatto svolto dal giudice d’appello.

D’altronde, anche le precedenti pronunce delle sezioni unite sulle quali s’insiste in ricorso si sono limitate a dar conto del fatto che le diverse valutazioni basate sulle conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici in quei casi nominati, integrassero “motivato apprezzamento di merito” (così Cass., sez. un., n. 10908/94, cit. e sez. un., 6 giugno 1994, n. 5491).

1.2.- Nè è predicabile violazione di legge in ragione dell’addotto contrasto del D.M. n. 1170 del 1948 “con i principi generali in tema di delimitazione del demanio idrico statale (così come formulati dal Servizio Idrografico Italiano e accettati dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici)”, evocando, tali principi generali, pur sempre valutazioni tecniche.

1.3.- In definitiva, la censura scherma con la deduzione di violazione e falsa applicazione di legge la deduzione di un vizio di motivazione: sul piano generale, già nella prospettazione offerta in ricorso, nelle controversie che, come sostenuto in ricorso a proposito di quella odierna, richiedono che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento della consulenza tecnica – e, a maggior ragione, l’omessa considerazione delle valutazioni della consulenza comunque svolta – costituisce carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza, non già in violazione o falsa applicazione di legge.

2.- Il secondo motivo di ricorso, col quale, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano errata o falsa applicazione del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. b), là dove il giudice d’appello si sarebbe sottratto al dovere di pronunciarsi sulla domanda di merito, sostenendo di non poter disapplicare il D.M. n. 1170 del 1948, è inammissibile.

Si sostiene difatti nel corpo del motivo che il Tribunale superiore delle acque pubbliche avrebbe dovuto tener conto delle valutazioni svolte in corso di giudizio dal consulente tecnico d’ufficio; in tal modo si finisce col proporre una diversa lettura delle risultanze processuali, inibita a questa Corte.

3.- Col terzo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 167 c.p.c., comma 2, art. 345 c.p.c., comma 2 e art. 101 c.p.c., sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, fosse tardiva l’eccezione proposta dall’Agenzia fondata sul riconoscimento da parte loro della demanialità dell’area, quanto all’arco temporale intercorso tra la prima concessione demaniale ed il primo ricorso, perchè proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche. Sostengono sul punto che ad escluderne la natura di mera contestazione stia il fatto che l’eccezione si è fondata su fatti storici, dati dalle concessioni demaniali, dedotti soltanto in quella sede.

La censura è infondata.

3.1.- L’Agenzia ha al riguardo sottolineato che i fatti storici rappresentati dalle concessioni demaniali sono stati da essa allegati sin dalla comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale regionale, allorquando ha riferito che la vertenza concernente il pagamento dei canoni dei quali si discute in relazione all’area in questione “…si è poi conclusa a seguito del parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla ditta, mediante atto di concessione rilasciato dall’Amministrazione Finanziaria in data 12.10.1999 relativamente al periodo 1.1.2000-31.12.2005 (doc. 1)…”.

3.2.- Nessuna novità è quindi prospettabile sul piano delle deduzioni in fatto, laddove l’allegazione del preteso riconoscimento di demanialità pertiene alle allegazioni difensive.

4.- Col quarto motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in subordine, la violazione degli artt. 822 e 943 c.c., nonchè dei principi generali in materia di delimitazione del demanio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice d’appello non avrebbe esaminato nel merito l’eccezione di demanialità.

Il motivo non incorre nell’inammissibilità derivante dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 204 il quale, nell’operare un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, non consente l’esperibilità del ricorso per cassazione, ma lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione allo stesso Tribunale superiore nei casi previsti dall’art. 517 c.p.c. 1865, n. 4 (se la sentenza “abbia pronunciato su cosa non domandata”), n. 5 (“se abbia aggiudicato più di quello che era domandato”), n. 6 (“se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda”) e n. 7 (“se contenga disposizioni contraddittorie”), giusta quanto reiteratamente precisato da queste sezioni unite (da ultimo, vedi Cass., sez. un., 6 maggio 2014, n. 9662).

Ciò perchè la dedotta mancata pronuncia nel merito sull’eccezione proposta non investe uno dei capi della domanda (per analoga soluzione, a proposito del mancato esame di un motivo a sostegno di una domanda di annullamento, vedi Cass., sez. un., 12 gennaio 2011, n. 505).

Il motivo è comunque inammissibile con riguardo al profilo dell’omissione di pronuncia, in quanto implicitamente, ma inequivocabilmente il giudice d’appello si è pronunciato sull’eccezione, là dove ha affermato la demanialità del bene, che l’eccezione era intesa a sostenere, ed infondato in relazione alla deduzione di violazione di legge, che nella sostanza replica, quanto all’esclusione della demanialità, l’impostazione del primo motivo, che va respinta per le medesime ragioni al riguardo indicate.

5.- Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza in relazione alla parte costituita.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte, decidendo a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in Euro 10,000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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