Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15487 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. III, 03/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36919/2019 proposto da:

Y.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato LUCA ZANACCHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDERICA MONTANARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2989/2019 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

depositata in data 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/2/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Y.A.R., cittadino del Pakistan, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essersi allontanato dal proprio paese per il timore di subire ritorsioni e violenze per ragioni di carattere religioso, nonchè per sfuggire alle gravi difficoltà economiche vissute in patria;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento Y.A.R. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 21/9/2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza in data 23/10/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) del difetto di attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del processo, tale da escludere i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale, nonchè, in ogni caso, 2) dell’insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da Y.A.R. con ricorso fondato su tre motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente esercitato i propri doveri di cooperazione istruttoria, con particolare riguardo alle modalità di conduzione dell’esame di attendibilità del relativo racconto di vita, nella specie operato in contrasto con i principi sul punto imposti dalla legge;

il motivo è infondato;

osserva al riguardo il Collegio come la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01);

in particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest’ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sè assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purchè di detta circostanza se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati;

rimane in ogni caso fermo come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non sia affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01);

nel caso di specie, fermo l’oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato, varrà considerare come il ricorrente abbia propriamente omesso di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

osserva il Collegio, al riguardo, colme, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità, dovendo in ogni caso ritenersi che la motivazione dettata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo giudice a quo dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili al racconto dell’odierno ricorrente e del grado della relativa attendibilità in conformità ai parametri di valutazione legalmente stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;

l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento, in proprio favore, di tutte le forme di protezione internazionale concretamente rivendicate;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, e nonchè per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, permesso di soggiorno per motivi umanitari;

il secondo e il terzo motivo sono fondati nei termini di seguito indicati;

dev’essere preliminarmente disattesa la censura sollevata dal ricorrente con riguardo al mancato riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria relativa alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

osserva al riguardo il Collegio come, rispetto alla valutazione in questa sede censurata dal ricorrente, assuma valore dirimente la circostanza, sottolineata dalla corte territoriale, della sostanziale inattendibilità del racconto di vita dell’odierno istante, ciò che esclude in radice la stessa configurabilità dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), attesa la decisiva incidenza, a tali fini, della positiva dimostrazione (nella specie mancata) del concreto riscontro delle circostanze concernenti le vicende strettamente individuali del richiedente;

dev’essere, viceversa, accolta la censura avanzata dal ricorrente con riguardo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

al riguardo, occorre preliminarmente rimarcare il carattere meramente incidentale del dubbio sollevato dal giudice a quo in ordine al dato della provenienza dell’odierno ricorrente dal Pakistan, essendosi il giudice a quo limitato a dedurre tale rilievo unicamente alla stregua di una logica conseguenza della sostanziale inattendibilità del racconto di vita reso dall’interessato, senza dar conto dell’avvenuta conduzione di specifiche indagini su tale dato di fatto obiettivo, anche avvalendosi della produzione documentale dell’interessato, pure esaminata dai giudici del merito ad altri fini;

sul punto, varrà osservare come, ai fini dell’indagine concernente l’accertamento della provenienza geografica dell’interessato, il giudice del merito non possa limitarsi a considerarne indimostrato il ricorso unicamente sulla base dell’inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’interessato in relazione al proprio racconto di vita o delle vicende della propria esperienza di emigrazione, dovendo necessariamente dar conto dell’impegno istruttorio compiuto con riferimento al diverso e specifico dato obiettivo di detta provenienza, e della natura oggettivamente insuperabile degli esiti negativi che da detto impegno istruttorio siano eventualmente conseguiti con carattere di inevitabilità, solo a tal punto potendo ritenersi obiettivamente impraticabile alcun esame circa le condizioni del paese di origine, in relazione, tanto alla relativa sicurezza personale nei termini di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), quanto al rispetto del nucleo essenziale dei relativi diritti fondamentali, rilevante ai fini della valutazione comparativa essenziale per il riconoscimento della protezione umanitaria;

ciò posto, con riguardo alla principale affermazione contenuta nella sentenza impugnata – relativa all’essere, il giudice del merito, esonerato dall’onere di svolgere alcuna forma di cooperazione istruttoria in caso di inattendibilità il racconto di vita reso dal richiedente – osserva il Collegio come, secondo l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (qui integralmente condiviso e fatto proprio, al fine di assicurare una continuità), in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, vada esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, a nulla rilevando, a tal fine, la ritenuta non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168 – 01); provenienza geografica da accertare, come in precedenza osservato, attraverso l’eventuale approfondimento, anche per altre vie, dell’impegno istruttorio esigibile d’ufficio dal giudice di merito;

sul punto, varrà evidenziare come la protezione sussidiaria, nel caso di cui all’art. 14, lett. c), cit., vada accordata per il sol fatto che il richiedente provenga da territorio interessato da situazioni di violenza indiscriminata: situazioni in cui il livello del conflitto armato in corso è tale che l’interessato, rientrando in quel paese o in quella regione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte giust. 17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaji, richiamata da Corte giust. 30 gennaio 2014, C 285/12, Diakitè; per la giurisprudenza nazionale cfr. pure, di recente: Cass. 13 maggio 2018, n. 13858; Cass. 2.3 ottobre 2017, n. 25083; Cass. 21 luglio 2017, n. 18130);

al riguardo, proprio la mancata personalizzazione del rischio preso in considerazione dall’art. 14, lett. c), dà ragione della sostanziale irrilevanza dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente che invochi tale forma di protezione;

il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, contempla, infatti, i criteri che la commissione e il giudice debbono seguire ove “taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove”: tali elementi o aspetti del narrato sono considerati veritieri – come si è visto – se ricorrano le condizioni indicate nelle lett. da a) ad e) del predetto comma 5;

il presupposto della norma è, evidentemente, l’esistenza di fatti che ineriscono alla vicenda individuale del richiedente, ma che costui, pur avendone l’onere non sia in grado di suffragare con una prova piena: fatti rispetto ai quali non sia nemmeno possibile l’acquisizione officiosa di elementi istruttori da parte del giudice;

la forma di protezione di cui all’art. 14, lett. c), prescinde, viceversa, da fatti che attengano a una vicenda individuale che il richiedente abbia l’onere di allegare e provare;

chi invochi la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), non si trova nella necessità di fornire ragguagli circa la propria storia personale: correlativamente, non ha l’esigenza di avvalersi dei criteri posti dall’art. 3, comma 5, per colmare le lacune probatorie che quella storia evidenzi;

il fatto costituivo della forma di protezione in esame è infatti la situazione di pericolo generalizzato dato dalla violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato nel paese o nella regione in cui l’istante deve essere rimpatriato;

la prova di tale situazione, in difetto di attivazione della parte, va acquisita d’ufficio dal giudice: come è stato efficacemente rilevato da questa Corte, quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069);

può dirsi, dunque, che i criteri posti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, agiscono come correttivi di un onere probatorio del richiedente riferito alla sua vicenda personale; poichè tale vicenda non rileva con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.Lgs. cit. (sempre che non si discuta della provenienza dell’istante), non può nemmeno configurarsi, in relazione ad essa, quella situazione di deficit probatorio che il cit. art. 3, comma 5, presuppone: e ciò rende inoperanti i criteri posti dalla detta norma per supplire a una carenza siffatta;

esclusa l’applicazione dei detti criteri, deve conseguentemente negarsi che il giudizio di credibilità o non credibilità delle dichiarazioni rese dal dichiarante sortisca conseguenze preclusive; e ciò, tanto per l’accesso al diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), quanto per la praticabilità della valutazione comparativa tra la situazione personale del richiedente nel paese di arrivo e la condizione di rispetto del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona nel relativo paese di origine, ai fini del riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

a quest’ultimo riguardo, infatti, nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità;

ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);

nel caso di specie, avendo il giudice a quo negato il proprio dovere di procedere all’attivazione dei propri doveri di cooperazione istruttoria, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, cit. e della protezione umanitaria invocate dall’odierno ricorrente, per il solo fatto di avere quest’ultimo reso dichiarazioni non credibili, in accoglimento del secondo motivo (limitatamente alla questione concernente il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) e del terzo motivo (disatteso il primo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo, nei limiti di cui in motivazione, e il terzo motivo; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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