Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15486 del 30/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15486
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 34928/2006 proposto da:
CMS, COSTRUZIONE MACCHINE SERIGRAPICHE SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
MAZZINI 117, presso lo studio dell’avvocato ADAMO Roberto, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II N. 33, presso lo
studio dell’avvocato LUDINI Elio, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LOCATI MARCO PIETRO, giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 78/2 006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 26/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
14/04/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ADAMO ROBERTO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l’Avvocato LUDINI ELIO, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Zibido S. Giacomo nel 2001 notificava alla società CMS s.r.l. avviso di accertamento relativo all’ICI per gli anni 2000 e 2001 avente ad oggetto un immobile di proprietà della società, rettificando la base imponibile dichiarata dalla contribuente.
Questa impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sostenendo di avere correttamene indicato la base imponibile sulla base del valore contabilizzato nelle scritture in relazione ad un precedente contratto di locazione finanziaria relativo all’immobile, di categoria (OMISSIS) e sprovvisto di rendita catastale.
Il Comune si costituiva asserendo che il valore da assumersi a tale fine era quello denunciato a fini INVIM all’atto dell’acquisto della proprietà dell’immobile.
La Commissione accoglieva il ricorso.
Appellava il Comune e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 78/7/06, in data 4-5-06 depositata il 26/5/2006, accoglieva il gravame, concludendo che la base imponibile era costituita dal valore dichiarato ai fini INVIM. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione la società con un motivo.
Il Comune resiste con controricorso illustrato da memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la società deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, nonchè del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, lett. B. Premesso che essa ricorrente al termine di un rapporto di locazione finanziaria immobiliare durato vari anni il 27-7-1993 aveva esercitato il diritto di opzione pagando le somma di L. 55.000.000 e divenendo così proprietaria dell’immobile, capannone industriale, di categoria (OMISSIS) senza rendita catastale, sostiene di avere correttamente iscritto in bilancio il valore del bene per L. 55.000.000, pari al prezzo di riscatto dell’immobile, in applicazione della normativa civilistica e fiscale in materia.
Ne consegue, ad avviso della ricorrente, che, poichè ai sensi dell’art. 5, comma 3 citato per i fabbricati classificati al gruppo catastale B non iscritti in catasto, il valore a fini ICI è determinato secondo i criteri stabiliti dal D.L. 11 luglio 1992, art. 7, comma 3, questo coincide con il valore costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili.
Ne deriva che illegittimamente la Commissione di appello aveva ritenuto erronea tale valutazione, ritenendo che dovesse trovare applicazione il disposto di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, secondo cui a decorrere dall’1-1-1998 nel caso di contratto di locazione finanziaria, la base lei era determinata in base alle scritture contabili del locatore, ovvero la società di “leasing”.
Rileva infatti la ricorrente che il contratto di locazione finanziaria si era estinto nel 1993, con trasferimento della proprietà del bene in capo alla società, per cui negli anni in contestazione detto rapporto si era esaurito con conseguente inapplicabilità della normativa sopra citata. Formula il seguente principio di diritto: “è legittimo applicare a bene immobile nella piena proprietà del contribuente il criterio di valutazione della base imponibile a fini ICI, a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, lett. B), che dispone modalità di calcolo della base imponibile a fini ICI con esplicito riferimento al bene locato?”.
Il Comune in controricorso confuta in diritto le argomentazioni della ricorrente.
Il motivo si fonda su un principio di diritto esatto, ma l’esito non è quello perseguito dalla ricorrente.
E infatti pacifico in causa che il contratto di locazione finanziaria relativo all’immobile si estinse nel 1993, e che, pertanto, negli anni in contestazione (2000 e 2001) non esisteva più, per cui è inapplicabile alla fattispecie la novella legislativa entrata in vigore nel 1998 secondo la quale in caso di locazione finanziaria la base imponibile ai fini ICI deve essere determinata sulla base delle scritture contabili del locatore, norma quale presuppone la vigenza e la attualità del contratto citato.
La Commissione è quindi incorsa nella violazione di diritto contestata, e pertanto al quesito deve darsi risposta affermativa, ma tale conclusione non è decisiva al fine della soluzione della controversia.
La statuizione censurata, invero, non costituisce la sola “ratio decidendi” della sentenza; infatti, la Commissione, preso atto della impossibilità di fare ricorso per la determinazione della base imponibile alla scritture contabili del locatore, ha optato per un criterio alternativo, pure tratto dalle scritture contabili della ricorrente, accogliendo la tesi del Comune e prendendo a base per la determinazione dell’ICI il valore del bene denunciato a fini INVIM. Tale decisiva statuizione, che è quella che ha portato il giudice di appello all’accoglimento del gravame proposto dal Comune, non è stata censurata dalla ricorrente, cui incombeva l’onere di dimostrare, con apposito motivo di ricorso, la illegittimità ovvero la erroneità di detto criterio e correlativamente la fondatezza del criterio contabile da essa seguito, pure esso fondato su un valore tratto dal contratto di locazione finanziaria esaurito nel 1993.
Ne consegue che il motivo proposto non tocca la “ratio decidendi” in base alla quale è stata data soluzione alla controversia e pertanto è inidoneo a determinare la nullità della sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese a favore del Comune, che liquida in complessivi Euro 3000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010