Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15486 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2013, dep. 26/07/2016), n.15486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11863/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGIIESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

ISA SPEDIZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2058/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 24/01/2014,

depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza della CTR Toscana meglio indicata in epigrafe relativa alla rettifica di bollette d’importazione presentate dalla ISA Spedizioni srl. Non si è costituita la parte intimata.

Il primo motivo è manifestamente infondato. La censura, invero, prospetta per l’un verso un infondato rilievo in ordine all’inversione dell’onere della prova, spettando all’ufficio dimostrare i presupposti della rettifica nei confronti dell’importatore, come puntualmente ritenuto dalla CTR. Per il resto, la ricorrente sollecita a questa Corte una diversa valutazione degli elementi che la CTR ha ritenuto inidonei a dimostrare la frode che non solo non è consentita a questa Corte ma che a monte difetta di autosufficienza, non avendo indicato quali elementi fattuali avrebbero dimostrato la frode dell’importatore. La seconda censura rimane assorbita dal rigetto del primo motivo.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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