Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15486 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. II, 21/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20631/2019 proposto da:

G.O., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MICHELE UNIA 11,

presso lo studio dell’avvocato ROSA BONOMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO MELIDORO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 27/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da G.O. la sentenza n. 27/2019 della Corte di Appello di Catanzaro con ricorso fondato su due motivi e resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva rigettata.

Impugnata la decisione della detta Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato con provvedimento del Tribunale di Catanzaro in data 6.10.2016.

All’esito dell’interposto appello avverso la decisione del Tribunale stesso, l’adita Corte di Appello, con la sentenza oggetto del ricorso, rigettava il proposto gravame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso, sul presupposto di una paventata “radicale carenza di motivazione in ordine a tutte le domande formulate”, si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è assolutamente infondato.

Lo stesso non si confronta con la ratio della decisione gravata e con l’ampia e congrua motivazione data, su ogni aspetto della controversia, dalla sentenza per cui è ricorso.

Il motivo va, quindi, respinto.

2.- Il secondo motivo del ricorso è così rubricato ” error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 5, protezione internazionale. Motivazione apparente; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Mancata audizione del ricorrente”.

La censura di mera carenza motivazionale non è ammissibile.

Alla stregua dei vigente ed applicabile art. 360 c.p.c., n. 5, non c’è più la possibilità di adire questa Corte adducendo il vizio di motivazione “contraddittoria o insufficiente”.

Solo l’anomalia motivazionale irriducibile della sentenza può costituire oggetto di ricorso per cassazione (Cass. S.U. n. 8053/2014).

Quanto al resto il motivo si fonda su doglianze non ammissibili, nel loro complesso, in quanto del tutto svincolate dal confronto con la ratio della decisione basata su ampia esaustiva valutazione di ogni aspetto della controversia.

Consegue a tanto l’inammissibilità, nel suo complesso, del motivo.

3.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

4.- Nulla va statuito in ordine alle spese in quanto l’atto, definito controricorso, della parte intimata è inidoneo al fine di essere qualificato come rituale controricorso.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto non risultando. il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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