Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15486 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. III, 03/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36091/2019 proposto da:

H.T., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELISA SFORZA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1590/2019 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

depositata in data 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/2/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

H.T., cittadino del Pakistan, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso a seguito di uno scontro avvenuto in patria con un Imam;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento H.T. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 7/12/2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza in data 15/5/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto dell’inattendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso del procedimento, tale da escludere la possibilità del riconoscimento di qualunque forma di protezione internazionale;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da H.T. con ricorso fondato su un unico motivo d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente esercitato i propri doveri di cooperazione istruttoria, con particolare riguardo alle modalità di valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento, nella specie operata in contrasto con i principi sul punto imposti dalla legge;

il motivo è fondato;

osserva al riguardo il Collegio come la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01);

in particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest’ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sè assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purchè di detta circostanza se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati;

rimane in ogni caso fermo come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non sia affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, nel trattare della questione relativa alla credibilità della vicenda narrata dal ricorrente, si è limitato ad esprimere una propria soggettiva valutazione in ordine a talune circostanze del complessivo racconto del richiedente, rilevando, in modo generico e sostanzialmente immotivato, il relativo carattere incongruente, omettendo totalmente di estendere la propria considerazione all’insieme delle dichiarazioni e di procedere all’esame dell’impegno dell’interessato eventualmente profuso nel fornire tutte le informazioni a sua disposizione ai fini del giudizio;

in particolare, varrà considerare come la corte territoriale abbia propriamente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale espressamente raccomandati dalla legge e, più in generale, con la struttura “procedimentale” e “comprensiva” del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni;

in forza di tali premesse, le lacune indicate devono ritenersi tali da riflettersi inevitabilmente sulla legittimità della motivazione in thema dettata dal giudice di merito, atteso che il mancato rispetto del “modello legale di lettura” delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo vale a escludere l’avvenuta giustificazione, in modo legalmente adeguato, del giudizio di inattendibilità così espresso dal giudice di merito;

è appena il caso di rilevare, ai fini della successiva istruttoria da compiersi in sede di rinvio, come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 8819/2020), soltanto il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria in relazione alle ipotesi di cui dell’art. 14, lett. a) e b) del citato D.Lgs., presuppone l’accertamento di una violazione individualizzata, ossia riferibile direttamente e personalmente al migrante in relazione alla situazione del Paese di provenienza (da compiersi in base al racconto ed alla valutazione di credibilità operata dal giudice di merito): onde una valutazione negativa ne esclude, ipso facto, la possibilità del riconoscimento delle predette forme di protezione maggiore (valutazione di credibilità che potrebbe, comunque, non essere addirittura necessaria ove, dalla stessa prospettazione del ricorrente, non emerga l’esistenza dei fattori di inclusione nelle due forme delle dette protezione);

diversa, al contrario, è la prospettiva del giudice in tema di protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c) e di protezione umanitaria, per il riconoscimento delle quali devono rispettivamente ritenersi necessari e sufficienti (anche al di là e a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto): per l’una, l’esistenza di una situazione di conflitto armato che possa integrare gli estremi del rischio così come tratteggiato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (172/2009, Elgafalji; 285/2912, Diakitè) e di questa stessa Corte (per tutte, funditus, Cass. 18130/2017); per l’altra, la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità – accertamento da compiersi (anche) alla luce del dettato costituzionale di cui all’art. 10, comma 3, ove si discorre di impedimento allo straniero dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza della censura esaminata, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte

d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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