Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15485 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18322-2006 proposto da:

CMS COSTRUZIONE MACCHINE SERIGRAFICHE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

MAZZINI 117, presso lo studio dell’avvocato ADAMO ROBERTO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33 presso lo studio

dell’avvocato LUDINI ELIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LOCATI MARCO PIETRO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 07/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ADAMO ROBERTO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato LUDINI ELIO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Zibido S. Giacomo nel 2001 notificava alla società CMS s.r.l. avviso di accertamento relativo all’ICI per gli anni dal 1995 al 1999 avente ad oggetto un immobile di proprietà della società, rettificando la base imponibile dichiarata dalla contribuente.

Questa impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sostenendo di avere corredamene indicato la base imponibile sulla base del valore contabilizzato nelle scritture in relazione ad un precedente contratto di locazione finanziaria relativo all’immobile, di categoria (OMISSIS) e sprovvisto di rendita catastale.

Il Comune si costituiva asserendo che il valore da assumersi a tale fine era quello denunciato a fini INVIM all’atto dell’acquisto della proprietà dell’immobile.

La Commissione accoglieva il ricorso.

Appellava il Comune e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 123/2/05, in data 6-7-2005 depositata il 7- 7-2005, accoglieva il gravame, concludendo che la base imponibile era costituita dal valore dichiarato ai fini INVIM. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione la società con un motivo.

Il Comune resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la società deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, nel testo vigente prima della modifica di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Premesso che essa ricorrente al termine di un rapporto di locazione finanziaria immobiliare durato vari anni il (OMISSIS) aveva esercitato il diritto di opzione pagando le somma di L. 55.000.000 e divenendo così proprietaria dell’immobile, capannone industriale, di categoria (OMISSIS) senza rendita catastale, sostiene di avere correttamente iscritto in bilancio il valore del bene per L. 55.000.000, pari al prezzo di riscatto dell’immobile, in applicazione della normativa civilistica e fiscale in materia. Ne consegue, ad avviso della ricorrente, che, poichè ai sensi dell’art. 5, comma 3 citato per i fabbricati classificati al gruppo catastale B non iscritti in catasto, il valore a fini ICI è determinato secondo i criteri stabiliti dal D.L. 11 luglio 1992, art. 7, comma 3, e pertanto coincide con il valore costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili.

Ne deriva che illegittimamente la Commissione di appello aveva ritenuto erronea tale valutazione, accogliendo la tesi del Comune sulla applicabilità del valore desunto dalla dichiarazione a fini INVIM. Il Comune in controricorso confuta in diritto le argomentazioni della ricorrente.

Il motivo è infondato.

Costituisce principio assodato (v, Cass. n. 27065 del 2008) che in tema di imposta comunale sugli immobili la tassazione di una unità immobiliare classificabile nel gruppo (OMISSIS) interamente posseduta da una impresa, sprovvista di rendita catastale deve avvenire sulla base del criterio di calcolo indicato dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 con determinazione del valore contabile del bene alla data di inizio di ciascun anno solare, fino al momento di attribuzione della rendita che ha valore costitutivo.

Orbene, è incontroverso che il contratto di locazione finanziaria si è esaurito nel corso dell’anno 1993, e che, avendo la società esercitato il diritto di riscatto, alla data del 1 gennaio 1994 la stessa era proprietaria “pieno iure” dell’immobile.

Da ciò la necessità di determinare il valore contabile dell’immobile, a partire da tale anno, utilizzando criteri diversi ed indipendenti da un contratto di locazione finanziaria scaduto ed ormai irrilevante.

In applicazione di tali principi, è stato infatti ritenuto che il valore di un bene acquisito tramite ” leasing” è dato non dal solo prezzo di riscatto, ma dalla sommatoria di quest’ultimo e dei canoni di locazione finanziaria indicati nel contratto (v. Cass. n. 7332 del 2010, citata in memoria).

Ne consegue che il motivo di gravame, fondato sul perdurante rilievo, ai fini della determinazione del valore dell’immobile da iscriversi nelle scritture contabili ai fini ICI dell’ultima rata del contratto di locazione finanziaria, deve essere respinto.

Non essendo stati dedotti ulteriori motivi di illegittimità della sentenza impugnata, sotto il profilo del diverso criterio seguito dalla commissione (anch’esso fondato su un valore emergente dalle scritture contabili) detta statuizione risulta immune da censura.

Il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese a favore del Comune, che liquida in Euro 3000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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