Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15485 del 26/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2013, dep. 26/07/2016), n.15485
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11686/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
PRESSNET SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 9918/4/2014 della COMMISSIONE TRIUTARIA
REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 13/10/2014,
depositata il 13/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO
Premesso che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe resa nei confronti della società Pressnet s.r.l.. Nessuna difesa ha depositato la società intimata;
Rilevato che la notifica del ricorso eseguito a mezzo posta non è regolare, mancando l’avviso CAN alla società intimata, avendo ricevuto la notifica l’incaricata del soggetto presso cui la stessa è domiciliata;
Considerato che va disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.
PQM
Dispone come da pane motiva e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016