Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15485 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2013, dep. 26/07/2016), n.15485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11686/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PRESSNET SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9918/4/2014 della COMMISSIONE TRIUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 13/10/2014,

depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO

Premesso che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe resa nei confronti della società Pressnet s.r.l.. Nessuna difesa ha depositato la società intimata;

Rilevato che la notifica del ricorso eseguito a mezzo posta non è regolare, mancando l’avviso CAN alla società intimata, avendo ricevuto la notifica l’incaricata del soggetto presso cui la stessa è domiciliata;

Considerato che va disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

PQM

Dispone come da pane motiva e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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