Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15484 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15740-2006 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIA

569 VILL.A, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI COMITE FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MILETO;

– intimato –

sul ricorso 30086-2006 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIA

569 VILL.A, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI COMITE FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILETO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 25/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANZARO, depositata il 09/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LOMBARDI FRANCESCO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo

di ricorso e in subordine il rigetto nel merito.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Mileto notificava a G.G. avviso di accertamento e liquidazione della imposta comunale sugli immobili per l’anno 1998, riferita a fabbricati di proprietà della stessa posti nel territorio di quel comune.

Avverso l’avviso proponeva ricorso la contribuente alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, eccependo il difetto di motivazione degli avvisi, inagibilità degli immobili e disparità di trattamento con la comproprietaria dei medesimi immobili, di cui chiedeva la chiamata in causa.

La commissione respingeva il ricorso.

Appellava la contribuente ma la Commissione Tributaria Provinciale della Calabria, con sentenza n. 25/6/06, in data 23-2-06, depositata in data 9-3-06, respingeva il gravame.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente, con due motivi.

Il Comune non svolge attività difensiva.

Il ricorso era iscritto al n. 15740/ 06 R.G..

Lo stesso ricorso era nuovamente notificato al Comune di Mileto ed era iscritto al n. 30086/06.

Anche in questa procedura non si costituisce l’ente intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi, diretti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti sussistendo ipotesi di litispendenza.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4art. 102 c.p.c.. Sostiene che essendo gli immobili soggetti ad ICI in comunione indivisa con altra persona, si verifica ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 14 citato, secondo cui ” se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi,” Nè in contrario può opporsi il disposto di cui all’art. 10, comma 4 della Legge istitutiva dell’ICI, che esclude la solidarietà tra i comproprietari, necessitando, a tal fine, la attribuzione di una autonoma rendita catastale, il che è da escludersi in situazione di proprietà indivisa dell’immobile. Conclude che ove vi è un immobile appartenente a più persone, le azioni su di esse incidenti devono essere proposte e coltivate nei confronti di tutti.

Non avendo il giudice di merito disposto la integrazione del contraddittorio, la sentenza doveva quindi essere cassata. Con il secondo motivo di ricorso, deduce vizio di omessa pronuncia della sentenza, ex art. 112 c.p.c., e comunque omessa motivazione, in quanto i giudici di primo e secondo grado non avevano preso in considerazione nè provveduto sulla istanza di ordinare al Comune la produzione in giudizio di tuta la documentazione ICI in suo possesso relativa agli immobili, da cui si sarebbero potuti trarre elementi decisivi per il giudizio.

Il primo motivo è infondato.

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 e art. 10, comma 1 soggetti passivi dell’ICI sono i titolari dei diritti reali citati dall’art. 3,( tra cui il diritto di proprietà) e la imposta è commisurata ” proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso”. Da ciò si evince che il comproprietario pro indiviso è tenuto al pagamento in ragione della quota astratta di proprietà di cui è titolare, e che non vi è vincolo di solidarietà con i comproprietari. Da tale principio discende che vi è un rapporto diretto ed esclusivo tra ciascuno dei comproprietari ed il Comune impositore, e pertanto che non sussiste di per sè una ipotesi di litisconsorzio necessario con i comproprietari ove un condomino instauri controversia con il Comune in ordine all’obbligo tributario a proprio esclusivo carico.

Irrilevante è il richiamo all’art. 10, comma 4 dello stesso D.Lgs., in quanto il riferimento ivi contenuto alla “autonoma rendita catastale” è relativo alla identificazione di un immobile soggetto al regime di condominio sugli edifici di cui all’art. 1117 c.c. al solo fine di indicare nell’amministratore il soggetto tenuto alla denuncia del fabbricato ai fini ICI ( laddove, in ogni altro caso, ai sensi della stessa disposizione di legge, l’obbligo grava su ogni comproprietario, con facoltà – e non obbligo- di presentare una dichiarazione congiunta).

E’ peraltro possibile che la controversia instaurata da un condomino in materia di ICI nei confronti del Comune per sua natura specifica coinvolga necessariamente gli altri, sì da dover essere decisa nel contraddittorio di tutti, e ciò può ad esempio verificarsi ove l’ammontare della imposta dipenda dal valore venale del bene, e questo sia in contestazione, coinvolgendo necessariamente tutti i comproprietari (ipotesi che non ricorre qualora la imposta derivi da rendita catastale, per la cui determinazione il Comune è estraneo e soggetto, come il contribuente, alla decisione in merito della Agenzia del Territorio).

Deve quindi concludersi che in caso di controversia in materia di ICI tra un titolare di una quota di un immobile in proprietà indivisa ed il Comune non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari, salvo che l’oggetto del contendere, per sua specifica natura, sia collegato all’immobile unitariamente considerato, per cui la decisione debba essere resa nei confronti di tutti i condomini.

Ipotesi che nella specie nemmeno è adombrata dalla ricorrente, che ha ipotizzato la sussistenza generalizzata della necessaria integrazione del contraddittorio di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14 in ogni caso di controversia in materia di ICI tra il comproprietario di un immobile ed il Comune impositore.

Il secondo motivo è inammissibile prima ancora che infondato. In primo luogo cita genericamente istanze fatte ai giudici di merito senza indicare in modo preciso e testuale l’atto in cui sono contenute ed i termini della medesime, con violazione del principio di autosufficienza. In secondo luogo, dallo stesso motivo si evince essere istanze tendenti ad ottenere che la Commissione, usando i suoi poteri officiosi, disponesse una acquisizione generale e generica di tutti i documenti in possesso del comune attinenti gli immobili in questione, a meri fini esplorativi.

Disposizione non solo rimessa alla discrezionalità del giudice di merito non censurabile in questa sede, ma, di per sè, palesemente inammissibile.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla per le spese, non avendo il Comune svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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