Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15484 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 14/07/2011), n.15484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6129-2007 proposto da:

AZIENDA U.S.L. n. (OMISSIS) DI MESSINA, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

288, presso lo studio dell’avvocato ACCARDO ANDREA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MERLO ARTURO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 142/C,

presso lo studio dell’avvocato PRUDENTE SIMONA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALOISI FRANCESCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29/03/2006 R.G.N. 526/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato MERLO ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Messina rigettando il gravame della AUSL (OMISSIS) contro la parte ora intimata, ha riconosciuto a quest’ultima, medico convenzionato titolare di duplice convenzione, il compenso aggiuntivo su entrambe le convenzioni dal 1 gennaio 1995.

Secondo la Corte territoriale gli incarichi sono senz’altro cumulabili e in ciascuno di essi il compenso in questione è diversamente strutturato, quindi va calcolato separatamente per ciascuno di essi. La non cumulabilità dovrebbe essere specificamente prevista mentre non lo è: nulla si rinviene al riguardo nel D.P.R. 22 luglio 1994, n. 484, art. 45. L’assenza dei divieti esprime la volontà contrattuale di non porre limiti al cumulo: ciascuno dei compensi incontra i propri limiti specifici ma non vi è un tetto massimo da non superare. Non si può estendere al compenso aggiuntivo la disciplina in tema di compenso per la variazione del costo vita, perchè si tratta di fattispecie diverse. Il D.P.R. n. 484 del 1996, quale atto di normazione secondaria cui va applicato l’art. 15 preleggi, ridisciplinando il trattamento retributivo dei medici convenzionati ha abrogato il precedente compenso per la variazione del costo vita previsto dal D.P.R. n. 314 del 1980. Inoltre, a conforto della diversità dei due istituti nessun riferimento si rinviene, in tale normativa successiva, sulle quote di carovita.

Pertanto, il compenso aggiuntivo, quale quota fissa di retribuzione, va corrisposto dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 484 del 1996 che, a questo limitato effetto, decorre dal 1 gennaio 1995.

La AUSL (OMISSIS) di Messina chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi.

La parte intimata resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto valida procura speciale e di autosufficienza, sollevate nel controricorso sono infondate.

La procura al difensore della parte ricorrente è conferita a margine del ricorso per cassazione e tanto basta, secondo un ormai saldissimo orientamento giurisprudenziale, per il quale ogni citazione sarebbe superflua, a farla ritenere validamente conferita per impugnare la sentenza dinanzi a questa Corte.

La delibera dell’Azienda alla quale fa si fa riferimento nel controricorso per sostenere che essa non conterrebbe menzione della procura speciale, non è riprodotta nè viene indicato in quale degli atti processuali essa si trovi, sicchè, a parte ogni altra considerazione, la Corte non è posta in grado di valutare la portata della censura.

La parte controricorrente nel sostenere poi che la specialità della materia trattata imporrebbe “un richiamo integrale a tutti gli articoli di legge, norme contrattuali e accordi collettivi indicati in ricorso”, a parte l’improprio richiamo alla necessità di riproduzione delle norme di legge, trascura di considerare che le norme contenute negli accordi collettivi di cui si tratta, sono direttamente conoscibili da questa Corte vista la specifica tecnica normativa con la quale tali accordi sono stati recepiti.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 30 del 1993, art. 55 e della L. n. 724 del 1994, art. 6 e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, in connessione con il D.P. Reg. Sic. 7 luglio 1995, n. 189.

Si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione delle norme richiamate, trascurato di considerare che nella Regione siciliana l’istituzione delle Aziende sanitarie locali è avvenuta solo con effetto dal 10 luglio 1995, con la conseguenza che per le pretese creditorie anteriori legittimata passiva restava la Regione attraverso le gestioni liquidatorie delle Usl.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha completamente omesso di trattare la questione ora in esso sollevata, benchè il ricorrente sostenga di aver prospettato nel ricorso in appello, come nell’atto di costituzione in primo grado, l’eccezione di difetto di legittimazione.

Così stando le cose, il vizio nel quale è incorsa la sentenza impugnata e che avrebbe dovuto essere qui denunziato è l’omessa pronunzia e non già la violazione di norme sostanziali, sulle quali nessuna statuizione è riscontrabile nella decisione in esame.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 484 del 1996, art. 25 in connessione con gli articoli 45,58 e 14 dello stesso d.p.r. Violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c..

Si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione delle norme richiamate, riconosciuto al sanitario titolare di doppia convenzione un compenso aggiuntivo di importo superiore a quello più favorevole riconoscibile al sanitario massimalista con un unico incarico, senza tener conto del limite generale nella fruizione dell’emolumento stabilito dal D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45 attraverso la fissazione di una misura massima del compenso aggiuntivo, limite destinato ad operare come criterio interpretativo anche nelle ipotesi di doppio incarico.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è prevalentemente orientata nel senso che il compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, di cui al D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, art. 45, lett. C non può superare l’importo spettante al sanitario con unica convenzione, restando inammissibile il cumulo in favore del medico convenzionato che sia titolare di due rapporti, atteso che si applica senza limitazioni, in forza del richiamo fattone dal D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, lett. F, il regime giuridico già vigente per l’istituto delle quote di carovita, regime perfettamente compatibile con il nuovo meccanismo di incrementi automatici del compenso. Nè a sostegno di diversa interpretazione possono valere argomenti sistematici come il riferimento all’art. 36 Cost., non applicabile in relazione a prestazione d’opera professionale autonoma, o quello al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 – nel testo vigente “ratione temporis” – nella parte concernente la struttura del compenso spettante al medico, perchè con riguardo ai compensi fissi ben poteva stabilirsi una limitazione dell’erogazione, confermando quanto ai meccanismi automatici di adeguamento la disciplina già operante per il soppresso istituto delle quote di carovita. (Cass. 24164/2006; conf. Cass.16681/2008; 13279/2010; in senso contrario, isolatamente, a quanto consta, Cass. 4412/2006).

La sentenza impugnata d’altra parte non contiene argomenti che possano indurre questa Corte a mutare tale orientamento. Quindi in accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata.

Poichè non vi è necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito, con rigetto della domanda svolta dalla parte intimata contro la parte ricorrente.

Quanto alle spese, possono essere compensate quelle dei giudizi di merito, svoltisi prima del definitivo consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte, mentre la parte intimata va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da R.E., che condanna al pagamento in favore della AUSL ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 20,00 per esborsi ed in Euro 3000 (tremila) per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali; compensa interamente fra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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