Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15483 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11538-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AUTOLOOK SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 84/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA 12/12/2013, depositata il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR delle Marche, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato, per quel che qui rileva, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato la rettifica notificata alla Autolook s.r.l. per l’indebito utilizzo del regime del margine anno 2003 e per l’indebita contabilizzazione di spese per sponsorizzazione.

Il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate, nella contumacia della parte intimata è manifestamente fondato alla luce dei principi, disattesi dalla C1R, più volte ribaditi da questa Corte in tema di onere della prova del contribuente circa la sussistenza dei presupposti per fruire del regime del margine.

Ed invero, si è più volte ritenuto che in tema di IVA, l’applicazione del regime del margine di utile di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36 convertito in L. 22 marzo 1995, n. 85, costituisce, in relazione agli acquisiti intracomunitari, un regime impositivo speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario. Ne consegue che, tutte le volte in cui la contestazione dell’Amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’operatività di tale regime di deroga – tra i quali quello che il cedente non ha potuto detrarre l’imposta afferente l’acquisto o che i beni dal medesimo ceduti erano stati alienati in regime di franchigia o ancora che il cedente avesse a sua volta assoggettato l’operazione al regime del margine (cfr., in termini, Cass. n. 20302/13, Cass. n. 3427/2010) – incombe al contribuente-cessionario. Fermo restando che il “rischio fiscale” della operazione intracomunitaria, realizzata con applicazione del regime del margine, ma in difetto dei presupposti richiesti ricade sul cessionario che, nei limiti imposti dall’onere di diligenza richiesto in base alle concrete circostanze, non abbia verificato preventivamene la regolarità sostanziale dell’operazione (e non soltanto la regolarità formale della fattura) anche con riferimento alla condizione soggettiva del cedente, risultando maggiore il grado di impegno esigibile nella predetta verifica, in dipendenza della qualità professionale del cessionario, ove trattasi di operatore commerciale del settore (“diligentia viri eiusdem generis ac professionis”) – cfr Cass. 8636/12 -.

In definitiva, chi professionalmente esercita il commercio di autoveicoli è tenuto ad accertare, in base all’esame dei rispettivi documenti di circolazione, l’uso cui li aveva destinati il cedente straniero, e, di conseguenza, stabilire se fosse verosimile che questi non avesse esercitato il diritto di rivalsa per l’IVA pagata sull’acquisto. Senza dire che, come ritenuto da questa Sezione, il solo fatto che il cedente avesse certificato la soggezione delle operazioni al regime del margine non lo abilita a fruire del detto regime in assenza della prova dei requisiti soggettivi e oggettivi -Cass. n. 1215/2014 -.

Orbene, a tali principi non si è adeguato il giudice di appello che, ai fini della verifica dell’esistenza dei presupposti del regime agevolato, ha valorizzato elementi inconducenti quali l’esistenza o meno dell’indicazione dell’assoggettamento al regime del margine in fattura, totalmente tralasciando di esaminare gli obblighi che incombevano sul contribuente di dimostrare l’esistenza dei presupposti anzidetti e di vagliare gli elementi documentali – indicazione nei documenti delle autovetture dell’appartenenza delle auto a precedenti proprietari oggetti impiegati nell’attività di noleggio e non abilitati a fruire del regime del margine- dai quali verificare il rispetto degli obblighi di diligenza come sopra indicati.

Il secondo motivo di ricorso, concernente la detraibilità di costi per assente sponsorizzazione, è manifestamente fondato. La CTR ha violato i principi in tema di onere del contribuente in ordine alla sussistenza dell’inerenza e certezza dei costi, sul predetto gravando il compito di provare la loro effettiva sussistenza e il loro preciso ammontare – cfr. Cass. n. 9818/2016; Cass. n. 7214/2015; Cass. 6650/2006, Cass. n. 1709/2007, Cass. n.23626/2011, Cass. n. 16896/2014, Cass. n. 23550/2014, Cass. n. 1011/2015 Cass. n. 1951/2015) attraverso una documentazione di supporto dalla quale possa ricavarsi, oltre che l’importo, anche la ragione della spesa, di cui non è sufficiente addurre l’avvenuta contabilizzazione – Cass. Cass. n. 4570 del 2001. Non si è dunque conformato a tali principi il giudice di appello che, limitandosi a ritenere ai fini della dimostrazione di inerenza e certezza non necessario il contratto scritto, non ha assolto al compito di verificare se il contribuente avesse o meno assolto all’onere in punto di inerenza e certezza sul medesimo gravante.

Conclusivamente, in accoglimento dei due motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR delle Marche affinchè si adegui ai principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie i due motivi di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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