Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15483 del 22/06/2017

Cassazione civile, sez. un., 22/06/2017, (ud. 07/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19522/2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABATINO 12,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentato e

difeso dagli avvocati RITA CICIARELLO e DOMENICO POERIO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

MODIGLIANI 18, presso lo studio dell’avvocato ALDO ALOI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata in

data 7/01/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo del ricorso;

uditi gli Avvocati Graziano Pungì per delega dell’avvocato Rita

Ciciarello e Raffaello Misasi per delega dell’avvocato Aldo Aloi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.F., ex medico condotto dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, chiese la condanna di quest’ultima al pagamento delle somme dovutegli a titolo di retribuzione individuale di anzianità (c.d. R.I.A), pari ad euro 24.604,38 in relazione al periodo 1/1/1986 – 31/12/2002, secondo i parametri previsti dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 92, commi 5 e 6 e del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 108, dopo aver precisato che si era visto riconoscere il relativo diritto con sentenza del T.A.R. del Lazio n. 640/1994, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2357/2004.

L’adito giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente al periodo anteriore all’1/7/1998, mentre rigettò nel merito la domanda per il periodo successivo. Tale decisione, impugnata dal M., venne confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza pubblicata il 7.1.2015.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre M.F. con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 21 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17 e per errata applicazione dei principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 25258/2009 e 20726/2012, il ricorrente lamenta che erroneamente è stata negata, per il periodo anteriore al mese di giugno del 1998, la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di condanna dell’Azienda sanitaria provinciale al pagamento delle somme che gli spettavano a titolo di retribuzione individuale di anzianità (c.d. R.I.A), atteso che a fronte della unitarietà della fattispecie devoluta alla cognizione del giudice perdeva rilievo il riferimento alla data del 30.6.1998 come discrimine temporale della giurisdizione che, pertanto, non poteva che radicarsi in capo al medesimo giudice ordinario investito dell’esame della domanda.

2. Col secondo motivo il ricorrente si duole del travisamento, dell’erronea interpretazione, del malgoverno e della violazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 25258/2009 in merito al riconoscimento del diritto al conseguimento della retribuzione individuale di anzianità (c.d. R.I.A) e sugli effetti dell’art. 62 ccnl 2000, nonchè dei principi di diritto espressi dalla sentenza Tar Lazio 640/1994 e degli effetti di detta pronuncia recepiti nelle norme collettive. Il ricorrente lamenta, altresì, la violazione e falsa applicazione di principi e di norme di diritto e di contrattazione collettiva.

In particolare si contestano le affermazioni attraverso le quali la Corte territoriale ha ritenuto la natura non immediatamente precettiva dell’art. 62 ccnl 2000, ha statuito che il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 133, comma 2, non è stato abrogato dalla sentenza del Tar Lazio n. 640/1994 ed ha di conseguenza dichiarato che all’appellante non poteva essere riconosciuto il diritto azionato, posto che non vi era alcuna norma di legge o di contratto collettivo a suo fondamento. In concreto il ricorrente assume che l’ARAN aveva riconosciuto che il diritto ed il credito per l’emolumento denominato R.I.A. in favore dei medici ex condotti erano sorti per effetto della sentenza Tar Lazio 640/94, al cui giudicato le parti contrattuali avevano deciso di dare spontanea esecuzione, per cui a poco rilevava, come aveva fatto la Corte d’appello di Catanzaro, discernere sulla natura precettiva o meno dell’art. 62 ccnl 2000.

3. Col terzo motivo il ricorrente deduce i seguenti vizi: violazione del principio generale di effettività della tutela giurisdizionale, desumibile dagli artt. 6 e 13 CEDU, degli artt. 24, 111 e 113 Cost. e dall’ordinamento processuale; violazione del giudicato delle sentenze Tar Lazio 640/1994 e C.d.S. 2357/2004; errore di diritto e malgoverno dei principi in materia di giudicato; diniego di tutela giurisdizionale; illegittima applicazione della fattispecie e del principio contenuto nella sentenza del C.d.S. 4769/13; nullità della sentenza per falsa ed errata percezione della realtà processuale da parte della Corte d’appello giudicante; illogicità manifesta della motivazione sulla ritenuta non abrogazione del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 133, comma 2, per contrasto con le sentenze Tar Lazio 640/94 e C.d.S. 2357/2004, nonchè con l’art. 62 del CCNL 2000.

In pratica il M. invoca l’autorità del giudicato derivante dalle predette sentenze dei giudici amministrativi a lui favorevoli.

4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio della perequazione retributiva sancito dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 30, dei diritti riconosciuti nelle sentenze del Tar Lazio 640/94 e del Consiglio di Stato 2357/2004, oltre che dei principi in materia di giudicato; inoltre, il ricorrente deduce che erroneamente è stata ritenuta nella fattispecie la vigenza del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 110 e del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 133, comma 2.

In sintesi il ricorrente deduce di non aver mai domandato in entrambi i gradi di giudizio che fosse riconosciuto il suo diritto a percepire l’emolumento denominato R.I.A., ma di aver espressamente chiesto la condanna dell’azienda sanitaria provinciale al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di R.I.A, essendo stata applicata, a suo giudizio, una erronea decorrenza ed un errato computo del maturato economico in violazione del disposto della sentenza del Tar Lazio 640/94, confermata con effetto di giudicato dal C.d.S. con sentenza 2357/2004.

5. Osserva la Corte che il primo motivo sul difetto di giurisdizione è fondato.

Invero, dando seguito a quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20726 del 23.11.2012 in fattispecie analoga alla presente, concernente anch’essa differenze retributive pretese da ex medici condotti a titolo di R.I.A. innanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, si rileva che in tale decisione è stato posto in risalto il concetto di infrazionabilità della giurisdizione nei casi, come il presente, contraddistinti dalla unitarietà della questione di merito dedotta in giudizio, benchè ricompresa nel periodo al cui interno si colloca il discrimine temporale del 30.6.1998 tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, per cui a poco rileva, ai fini della individuazione della giurisdizione, che la fattispecie sostanzialmente unitaria si collochi “a cavallo” della data del 30.6.1998.

In tale sentenza si è, infatti, statuito che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 – secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all’art. 63 del decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data – stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta”.

Orbene, nella fattispecie non vi è alcun dubbio sul fatto che la questione posta all’attenzione dei giudici di merito nell’ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, con riferimento ad entrambi i periodi di tempo collocati prima e dopo la data del discrimine temporale del 30.6.1998 ai fini del riparto di giurisdizione, era sempre la stessa, trattandosi di verificare la fondatezza o meno delle questioni connesse alla richiesta di pagamento delle differenze economiche riconducibili al medesimo titolo della retribuzione individuale di anzianità (c.d. R.I.A), differenze vantate sulla scorta della stessa sentenza precedentemente emessa, all’esito di un procedimento giurisdizionale amministrativo, dai giudici del Tar Lazio e confermata dal Consiglio di Stato.

6. Il primo motivo va, dunque, accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario anche con riferimento alla domanda correlata al periodo antecedente al 30.6.1998.

La natura dirimente della questione pregiudiziale della giurisdizione, posta col primo motivo, esime questa Corte dall’esame delle altre ragioni di censura. Ne consegue che la causa va rimessa alla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione per la decisione di tutte le altre questioni di cui sopra.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette la causa alla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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