Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15483 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15740-2009 proposto da:

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI REGIONE SICILIANA, in persona

dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui è difesa per legge;

– ricorrente –

contro

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, 2

Sezione Civile, emessa il 5/03/2009, depositata il 18/03/2009; R.G.N.

223/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GIACOBBE GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

APICE Umberto che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione siciliana propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio, nei confronti di A. F., danni conseguenti alle mareggiate del (OMISSIS).

A.F. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al fatto controverso così individuato: “premesso che era stato accertato che il danno derivante dall’erosione litoranea dipendeva dal ridotto apporto del bacino fluviale del (OMISSIS);

costituisce fatto controverso se tale ridotto apporto fluviale fosse a sua volta dovuto ad imbrigliamenti ed a prelievi abusivi di inerti lungo l’alveo del fiume, oppure alla realizzazione dell’opera pubblica da parte della p.a. appellata”.

1.1.- Il primo motivo è infondato.

Il giudice di merito motiva infatti congruamente, con riferimento alla CTU svolta in primo grado, riguardo al fatto che te opere di difesa realizzate dalla p.a. “hanno causato un notevole accrescimento della spiaggia retrostante che in atto si estende fino alte stesse scogliere, a differenza dell’evidente fenomeno di erosione litoranea riscontrata lungo il terreno dell’attore” (pag. 8), nè può ritenersi che il giudice avesse l’obbligo di confutare la tesi del consulente di parte, riguardo alle cause del ridotto apporto fluviale del (OMISSIS), in quanto questa Corte ha affermato che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass. 28 ottobre 2009, n. 22801).

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2043 cod. civ., assumendo essergli stata addossata una responsabilità per colpa sulla base della sola prevedibilità del danno e non anche della sua evitabilità.

2.1.- Il secondo motivo è infondato, apparendo evidente dalla motivazione che, essendo il danno riferibile – secondo il giudice di merito – ad opera compiuta dalla p.a., il mancato compimento dell’opera avrebbe senz’altro evitato il danno stesso.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente, sotto il profilo della omessa motivazione, deduce l’esistenza di una concausa del danno costituente fatto controverso, consistente nella ubicazione della azienda agricola ad una distanza inferiore dal demanio marittimo rispetto a quella (di trenta metri) fissata dall’art. 55 c.n..

3.1.- Il mezzo è inammissibile, in quanto la questione – attenendo alla liquidazione del danno – è stata rinviata dal giudice alla successiva sentenza definitiva.

4.- Il ricorso va perciò rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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