Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15480 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11126-2015 proposto da:

R.B., G.M.T., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OTIAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO

GIUDICE, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1205/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA del 19/06/2014, depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato BRUNO LO GIUDICE, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

R.B. e G.M.T. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR dell’Abruzzo indicata in epigrafe che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha ritenuto legittima la cartella notificata ai contribuenti il 20 aprile 2011 dopo che il procedimento giurisdizionale relativo alla legittimità di taluni accertamenti notificati ai medesimi contribuenti relativi all’anno di imposta 1984 era stato dichiarato estinto per effetto della mancata riassunzione del giudizio innanzi al giudice del rinvio disposto da questa Corte.

La CTR riteneva che, essendo divenuto definitivo l’accertamento relativo alla pretesa fiscale per effetto della definitività del giudizio estinto per mancata riassunzione, il termine di prescrizione rimanesse sospeso per la durata del giudizio.

I contribuenti hanno dedotto quattro motivi di ricorso, ai quali ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Esaminando per ordine di logicità il terzo e quarto motivo che prospettano la nullità della sentenza in quanto contenente una motivazione illogica, contraddittoria e apparente, gli stessi sono manifestamente infondati.

Ed infatti, la CTR ha esposto le ragioni poste a sostegno della decisione, ritenendo in sostanza che la pendenza del giudizio al quale era seguita la mancata riassunzione non poteva ridondare favorevolmente sul contribuente. Il giudice di appello ha quindi sottolineato l’erroneità della decisione impugnata che aveva sostenuto l’inidoneità del processo estinto a sospendere la prescrizione.

Gli altri due motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti prospettano l’erroneità in diritto della sentenza impugnata sono infondati, dovendosi integrare la motivazione impugnata, corretta nel dispositivo, con le considerazioni di seguito esposte.

Ed invero, questa Corte ha di recente chiarito che “in tema di contenzioso tributario, l’estinzione del processo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 63, comma 2, per omessa riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio, comporta la definitività dell’avviso di accertamento impugnato (e della pretesa tributaria in esso incorporata), giacchè detto avviso non è un atto processuale, ma l’oggetto del giudizio (cfr. Cass. 21143/15, 16689/13, 5044/12, 3040/08).Tanto premesso ed attesa la peculiare natura della pretesa tributaria (in quanto necessariamente incorporata in un atto impositivo) deve ritenersi che, in ipotesi di estinzione del processo, per omessa riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio, il dies a quo del termine di prescrizione (come di quello di decadenza) va ancorato, a prescindere dalla previsione di cui all’art. 2945 c.c., comma 3, alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, posto che solo da tale data, per effetto dell’acquisita definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 15 far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione; ciò tanto più in presenza (come nel caso di specie) di sentenze di primo e di secondo grado ad essa sfavorevoli, dato l’obbligo di restituzione del tributo eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dal giudice tributario, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2,. – cfr. Cass. n. 556/2016, depositata il 15.1.2016 -.

A tali principio si è uniformata la CTR. Le censure di diverso tenore esposte dai ricorrenti vanno pertanto disattese in ragione dei principi espressi dalla pronunzia sopra ricordata.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella udienza nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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