Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15480 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, in persona del l.r.p.t., rappr. e

dif. dagli avv. Cristina Buffoli e Ermanna Ghidini, elett. dom. in

Brescia, presso lo studio del primo, in Corso Magenta n. 43/d, come

da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, in persona del curatore

fall. p.t. liquidatore p.t., rappr. e dif. dagli avv. Gabriella

Angela Massa e Monica Battaglia, elett. dom. in Roma, presso lo

studio del secondo, in via Cunfida n. 20, come da procura a margine

dell’atto;

– controricorrente –

e contro

N.A. (C.F. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

e contro

A.M. (C.F. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

e contro

Procuratore Generale presso la Procura Generale della Repubblica

della Corte d’Appello di Torino, (C.F. (OMISSIS)), in Corso Vittorio

Emanuele II 130, Torino;

e contro

Procuratore Generale presso la Procura Generale della Repubblica

della Corte di Cassazione presso il Palazzo di Giustizia, Piazza

Cavour, Roma;

– ricorrenti –

per la cassazione della sentenza App. Torino 1.9.2015, in R.G. n.

1301/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 9 maggio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per la cassazione con rinvio;

udito l’avv. Ghidini per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, impugna la sentenza App. Torino 1.9.2015, in R.G. n. 1301/2015, con cui è stato respinto il suo reclamo avverso il decreto di revoca dell’ammissione al concordato preventivo e la sentenza dichiarativa del proprio fallimento rispettivamente resi da Trib. Alessandria 4.6.2015, la seconda su istanza di dipendenti.

2. Ritenne la corte d’appello di dover confermare la sussistenza delle condizioni per la revoca del concordato ed altresì per il conseguente fallimento, sulla premessa che: a) sulla base di contestazione del commissario giudiziale afferente a credito di 2,2 milioni di Euro vantato dalla debitrice verso una società di leasing e verificato come privo dei requisiti di certezza, all’esito di apposito procedimento L. Fall., ex art. 173, il tribunale revocava l’ammissione al concordato, proposto con liquidazione di tutti i beni e previsione di soddisfacimento del 33,14% ai chirografi, dopo rinuncia di previo concordato prenotativo e con procedura giunta nel frattempo all’approvazione dei creditori, a maggioranza; b) anche per la corte, era corretto dubitare della reale sussistenza di quella posta attiva che, dall’esame dei documenti contrattuali, non emergeva quale vero e proprio credito (ed invece sua mera potenzialità) in capo alla società utilizzatrice in caso di adempimento integrale, semmai risultando la mera facoltà d’acquisto del bene, aggiungendo un prezzo predeterminato, ma solo per l’ipotesi – già esclusa in fatto – di regolare adempimento fino alla fine, mentre era priva di riscontro la prospettazione di subentro di terzi (tanto più ad un prezzo di mercato non certo) e retrocessione alla società concordatizia di una somma equivalente, dipendendo dal consenso della concedente, che anche in quel caso non ne sarebbe stata la debitrice, diversamente da quanto esposto nel piano; c) inoltre, mancava la prova della avvenuta conclusione di trattative (e dunque di vincolatività) con Mediocredito (già Leasint s.p.a.) per la vendita concordata dell’immobile e con sicuro credito della società utilizzatrice verso la società di leasing, apparendo al più previsto solo il versamento dell’eccedenza e comunque violandosi la par condicio, ove si andava a soddisfare per circa 476 mila Euro il credito chirografario di Mediocredito; d) ancora, il caso della risoluzione rimetteva alla società concedente, secondo apposita clausola, la scelta di prezzo ed acquirente, ciò facendo dubitare ulteriormente della configurabilità di un credito in capo all’utilizzatore; e) la continuazione del leasing, per parte sua, esigendo il saldo in prededuzione dei canoni e del prezzo di riscatto, avrebbe peggiorato la aspettativa temporale di credito dei privilegiati, ogni risorsa dovendo essere accantonata per fronteggiare tale esborso, per oltre 3 milioni di Euro già secondo il tribunale, senza che peraltro dalla liquidazione potessero trarsi tali liquidità; f) sul piano processuale, nessun impedimento sussisteva avuto riguardo al voto già espresso dai creditori, essendo imposto al tribunale sino all’omologazione la verifica di tutte le condizioni di ammissibilità della procedura; g) nel merito, la mancanza di fattibilità giuridica, e dunque del presupposto del consenso informato dei creditori, era confermata poichè al più la società concedente si sarebbe impegnata a retrocedere alla debitrice, secondo lo schema dell’art. 169 bis, la mera differenza tra il maggior ricavo dalla vendita (del tutto incerta, se collocata a 5,7 milioni di Euro) rispetto al credito residuo (certo per 3,5 milioni di Euro).

3. Il ricorso è su sette motivi, ad esso resiste la società con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., artt. 173 e 179, avendo erroneamente la corte escluso l’inammissibilità della procedura di revoca, nonostante l’approvazione del concordato ed il mancato mutamento di circostanze di fatto.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione della L. Fall., artt. 160, 161 e 180, ove la corte non ha rilevato la esorbitanza del controllo giudiziale per come esercitato sul merito della proposta di concordato, cioè sulla valutazione economica di un cespite dell’attivo.

3. Con il terzo motivo si avversa la sentenza ai sensi della L. Fall., artt. 160-161, ove ha ritenuto insussistente la posta attiva del credito inerente al contratto di leasing, al di là della plurale indicazione del titolo giuridico che esso andava ad assumere.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione della L. Fall., artt. 160-161, nonchè il vizio di motivazione, ove la sentenza ha preteso che tra le condizioni di ammissibilità figurassero solo crediti già certi, liquidi ed esigibili.

5. Con il quinto motivo si ripete la violazione della L. Fall., art. 161, oltre alla L. Fall., artt. 169 bis e 180, ed ancora il vizio di motivazione, ove la corte ha assunto l’esistenza del contratto di leasing in corso ma negato il titolo giuridico fondante il credito.

6. Con il sesto motivo si deduce la violazione della L. Fall., artt. 160, 161, 169 bis, nonchè il vizio di motivazione, ove la corte ha stabilito l’irrilevanza dell’accordo con Mediocredito, per l’ipotesi che, ritornando in concordato, la società debitrice decidesse di risolvere il citato contratto di leasing, con le conseguenze di retrocessione del supero dalla vendita.

7. Con il settimo motivo si denuncia il vizio della L. Fall., artt. 160, 161, 169 bis, ove la corte ha errato nel negare natura prededucibile alla rate di leasing scadute prima del concordato (per circa 476 mila Euro), così contestando alla società di averne previsto il pagamento integrale.

8. Il primo motivo è infondato, in quanto questa Corte segue l’indirizzo, cui prestare adesione, per cui “in tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla predetta procedura, ai sensi della L. Fall., art. 173, anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza, e, quindi, anche ove questi ultimi siano stati resi edotti di quell’accertamento” (Cass. 25165/2016, 14552/2014). Va invero e solo aggiunto che il regime processuale della revoca, di cui alla L. Fall., art. 173, è unico ed abbraccia tanto le ipotesi di frode (nominativamente intese o a fattispecie aperta) quanto i casi di impossibilità di dar conto da parte del tribunale, e come oggetto dei suoi doveri di accertamento fino all’omologazione, della permanenza positiva delle condizioni di ammissibilità (Cass. 10778/2014, Cass. s.u. 9935/2015, Cass. 9061/2017).

9. Nè a più restrittivi limiti può pervenirsi invocando la nuova lettera della L. Fall., art. 179, comma 2, laddove collega la rilevazione del commissario, dopo il voto, di mutamenti delle condizioni di fattibilità del piano alla modifica di voto dei creditori, possibilità che invece conferma che all’omologazione concorrerebbe, nel caso, un incidente addirittura regressivo sul piano della regolarità della procedura, perdendo essa un requisito (in ipotesi, la maggioranza dei consensi), ma senza che – al contrario – il mancato mutamento delle condizioni di fattibilità come in precedenza sommariamente scrutinate sia di ostacolo alla riproduzione di un aggiornato (e negativo) giudizio su di esse in sede di omologazione, anche senza opposizioni vincolate, a tanto non deponendo alcuna logica lettura della disposizione, priva di interferenze dirette con l’istituto della revoca.

10. Il secondo motivo è infondato, in virtù del principio, cui il Collegio intende dare continuità, per cui “il giudice, in verità, è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la differenza (nozionistica) (…) serve semplicemente a questo: che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. Tanto vuol dire non solo che non è vero che il controllo di fattibilità economica, per usare l’espressione fin qui impiegata, sia in sè vietato (v. Cass. n. 11497-14 e, da ultimo, Cass. n. 26329-16). Vuol dire anche che, nella prospettiva funzionale, è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile. E’ difatti riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all’alternativa fallimentare, oltre che, ovviamente, la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi.” (Cass. 9061/2017).

11. Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili, mirando essi a sovvertire le risultanze dell’apprezzamento di fatto condotto dal giudice di merito e dunque proponendosi un aggiramento del principio per cui “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, cine riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. s.u. 8053/2014, Cass. 21257/2014). Inoltre, va ribadito – più puntualmente quanto al sesto motivo – che “in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi” (Cass. 5795/2017).

12. Il settimo motivo è inammissibile, posto che, per un verso, la ricorrente si limita a censurare la pretesa inesattezza di una qualificazione giuridica astratta del credito della società di leasing, nell’ipotesi di optata risoluzione del contratto e determinazione degli effetti di cui alla L. Fall., art. 169 bis, senza però correlare tale vizio, in termini di necessaria decisività, alla più complessa risultanza dell’accertamento in fatto cui è giunta la corte, che ha piuttosto negato rilevanza al preteso accordo con Mediocredito, così escludendo un quadro di certezza contrattuale utile a far conseguire l’attivo variamente prospettato come credito connesso alla vicenda del leasing. Per altro verso, la singola questione, per come isolata, non mostra una correlazione più evidente alla ratio decidendi della sentenza, che più in generale ha escluso l’attendibilità di ogni titolo giuridico alla cui stregua potesse configurarsi un credito plausibile nascente dal contratto di leasing stesso.

13. Il ricorso principale va dunque rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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