Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15480 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13931-2009 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GARGIULO GIUSEPPE con studio in 80136 NAPOLI, Via

Giacinto Gigante n. 108, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LARES SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t.,

dott. Mi.Fr.Pa., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato BALBONI BARBARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TROISI MICHELE giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 318/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

Sezione Civile, emessa il 05/03/2009, depositata il 19/03/2009;

R.G.N. 498/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con distinti atti di citazione la Lares srl conveniva in giudizio M.G. (nel 2000) e A.S. (nel 2001), per sentirli condannare al pagamento della rispettiva provvigione, avendo svolto attività di intermediazione immobiliare in relazione alla compravendita di un immobile di proprietà dei M., da cui aveva ricevuto l’incarico; compravendita, che non era stata stipulata dopo che era intervenuta proposta di acquisto dell’ A., accettata dal M..

Riunite le cause, il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava le domande nel contraddittorio dei convenuti che si erano costituiti in giudizio (sentenza del 7 settembre 2005).

2. La Corte di appello di Salerno, accogliendo l’appello proposto dalla Lares srl, condannava gli appellati – entrambi dichiarati contumaci per essere stata l’impugnazione notificata tempestivamente presso la cancelleria del Tribunale – al pagamento della rispettiva provvigione (sentenza del 19 marzo 2009, notificata il 22/24 aprile successivo).

3. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il M., con quattro motivi, corredati da quesiti ed esplicati da memoria.

Resiste con controricorso la Lares srl, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica all’ A., effettuata per posta dall’ufficio Unep territorialmente incompetente.

L’ A., ritualmente intimato, non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione della società, attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio nel processo di cassazione. L’eccezione di nullità, riferita all’incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario notificante, concerne la notifica all’ A. del ricorso proposto dal M..

L’eccezione è inammissibile per difetto di interesse, potendo essere fatta valere dalla parte che ha ricevuto la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario territorialmente incompetente. Inoltre, la società ha un interesse sostanziale contrario atteso che l’ A. è stato condannato, al pagamento della provvigione in favore della società, dalla sentenza impugnata.

2. Il primo e secondo motivo di ricorso concernono a regolarità de contraddittorio nel giudizio di appello, dove il M. è stato dichiarato contumace, avendo il giudice ritenuto ritualmente effettuata la notifica presso la cancelleria dei Tribunale.

Il terzo e quarto motivo di ricorso concernono il merito della controversia.

2.1. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ. e i primi tre quesiti non rispettano tale previsione normativa, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

2.1.1. Questo il primo quesito: “Se la mancata annotazione nei registri degli atti notificati presso la cancelleria del Giudice di prime cure dell’atto di appello che si assume come notificato alla parte appellata, la quale non è venuta a conoscenza dell’esistenza del giudizio di appello, determini o meno la radicale inesistenza e/o nullità del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza”.

Questo il secondo: “Se, in ogni caso, la notificazione dell’atto di appello effettuata alla parte appellata personalmente presso la cancelleria del Giudice di prime cure, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 330 c.p.c. e R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 sia o meno valida ed efficace”.

I suddetti quesiti, come emerge evidente, sono confusi, imprecisi, tali da non consentire di comprendere cosa in effetti sia accaduto nella notifica dell’atto di appello al M.. Se, dalla parte espositiva dei motivi e dagli atti riprodotti in ricorso, oltre che dalle difese della controparte, si è compreso bene come in effetti sia avvenuta la notifica dell’atto di appello al M., il quesito su tale profilo di censura, per essere rispettoso dell’art. 366-bis cod. proc. civ., avrebbe dovuto essere analogo al seguente:

“Se la notifica dell’atto di appello della Lares al M. – parte costituita ne primo grado mediante avvocato, che aveva eletto domicilio presso la Cancelleria de giudice di prime cure – è inesistente o nulla, così invalidando il relativo giudizio di appello, qualora, come nella specie, sia stata effettuata presso la suddetta Cancelleria a nome della parte M., rappresentato e difeso dall’avvocato … con il quale è elettivamente domiciliato presso la cancelleria, con conseguente mancata annotazione nei registri di cancelleria a nome dell’avvocato e mancata conoscenza dell’interposto appello”.

2.1.2. Con il terzo quesito, il ricorrente chiede alla Corte “Se, alla luce dell’art. 1755 c.c., comma 1, il mediatore abbia diritto o meno alla provvigione nel caso in cui tra le parti non sia stato stipulato alcun contratto o atto giuridicamente vincolante”.

Discutendosi nel processo, con diversi esiti in primo e secondo grado, se a proposta di un acquirente seguita dalla accettazione dell’alienante sia o meno idonea a configurare la conclusione dell’affare richiesta dall’art. 1755 cod. civ., è evidente il carattere generale ed astratto del quesito proposto che, in quanto privo di qualunque indicazione relativa alla fattispecie, non consente di offrire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente; nè il quesito può essere integrato dalla parte esplicativa del motivo (tra le tante Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420).

2.2. Il quarto motivo è pure inammissibile per la contraddizione esistente tra quesito con cui si conclude e la parte esplicativa. Con il quesito si chiede di dire alla Corte se, alla luce dell’art. 1326 cod. civ. e della L. 28 febbraio 1985, n. 47, della cui violazione ci si lamenta in rubrica, possa o meno ritenersi concluso un contratto quando la parte proponente non indichi tutti i dati necessari per la successiva stipulazione del contratto mediato (per esempio il rispetto delle norme edilizie). Invece, nella parte esplicativa, il ricorrente si duole della valutazione dei documenti e dell’esame fatto in maniera lacunosa e parziale, oltre che della omessa considerazione di alcuni contenuti dei documenti e di un documento, in particolare (p. 80 del ricorso), senza censurare la decisione per difetto di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.

2.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna M.G. al pagamento, in favore della Lares srl, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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