Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1548 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1548 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 27/01/2014

SENTENZA

sul ricorso n. 26568/12 proposto da:
Auto

2000

S.r.l.,

rappresentante

in persona

pro tempore

del

suo

legale

Calanca Amedeo,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n.
38, presso lo Studio dell’Avv. Paolo Panariti,
rappresenta e difesa dall’Avv. Sergio Buzzi, giusta
delega a margine del ricorso;

ricorrente

contro
()

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 167/21/12 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 4 luglio
2012;

udienza del 7 novembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Sergio Buzzi, per la ricorrente;
udito l’Avv. dello Stato Giovanni Palatiello, per la
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 167/21/12, depositata il 4
luglio 2012, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della
decisione n. 42/01/11 della Commissione Tributaria
Provinciale di Viterbo, respingeva i riuniti ricorsi
proposti dalla contribuente Auto 2000 S.r.l. avverso
gli avvisi di accertamento n. TKL030201583/2009 e n.
TKL030201594/2009 coi quali veniva recuperata IVA IRAP
IRES anni d’imposta 2004 2005 relativamente a “frodi
carosello” consistenti nel fittizio acquisto da parte
della contribuente di autovetture per le quali le due

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Società venditrici avevano totalmente omesso il
versamento IVA.
La CTR, ritenuto che la “fatturazione su operazioni
soggettivamente inesistenti che avevano dato luogo ad
una illegittima detrazione di costi e dell’IVA
derivanti da fatture emesse da società «cartiere>>”

scorta della circostanza per cui quest’ultime “non
erano dotate di alcuna struttura operativa e gestionale
idonea allo svolgimento dell’attività d’impresa”,
statuiva la legittimità delle riprese a tassazione in
quanto la contribuente non aveva adempiuto “all’onere
della prova di segno opposto al contenuto della
suddetta presunzione” ed altresì perché non potevasi
“far carico all’ufficio di fornire ulteriori elementi
certi di prova della partecipazione o della
consapevolezza della frode da parte della società
contribuente”.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, ma
ammettendo che l’Ufficio aveva “disposto la
rimodulazione delle pretese tributarie limitatamente ai
recuperi fiscali riguardanti le imposte dirette alla
luce della novella normativa intervenuta nel 2012” e
per l’effetto chiedendo che fosse dichiarata “la
cessazione della materia del contendere in parte qua”.

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fosse da giudicarsi presuntivamente dimostrata sulla

La contribuente si avvaleva della facoltà di depositare
memoria

ex

art. 378 c.p.c., dando ivi atto

dell’avvenuto “sgravio”.
Diritto

1.

In

relazione

allo

“sgravio”

indicato

in

controricorso – e di cui la contribuente ha dato atto

la cessazione della materia del contendere con
esclusivo riferimento alla ripresa dei costi ai fini
dell’accertamento delle imposte dirette.
2. Col quinto motivo di ricorso, ma da esaminarsi
preventivamente pel suo carattere logico giuridico
preliminare, la contribuente censurava la sentenza a’
sensi

dell’art.

360,

comma

1,

n.

3,

c.p.c.,

denunciando, in rubrica, “Nullità dell’avviso di
accertamento per mancata allegazione di documenti da
cui

scaturiscono

le

violazioni

oggetto

dell’accertamento – violazione e falsa applicazione
dell’art. 42 d.p.r. 600/73 e dell’art. 7 1. 212/2000”;
secondo la contribuente, difatti, poiché in documenti
richiamati negli impugnati avvisi erano relativi alle
due Società venditrici, in mancanza di allegazione
degli stessi, la CTR avrebbe dovuto dichiarare la
nullità degli accertamenti.
Il motivo è inammissibile perché non è consentito nel
presente proporre questioni nuove e diverse rispetto a
quelle trattate in sede di gravame. Ed in effetti,
senza che sia stata censurata per omessa pronuncia,
l’impugnata sentenza nulla dice circa la mancata

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in memoria ex art. 378 c.p.c. – deve esser dichiarata

allegazione di atti che sarebbero stati soltanto
richiamati negli avvisi (Cass. sez. lav. n. 15950 del
2004; Cass. sez. I n. 9936 del 2000).
3. Col quarto motivo di ricorso, ancora da esaminarsi
preventivamente ai restanti altri pel suo carattere
logico giuridico preliminare, la contribuente censurava

c.p.c., denunciando, in rubrica, il vizio di “Omessa o
insufficiente motivazione in ordine ad un fatto
controverso e decisivo per il giudizio”; a riguardo la
contribuente lamentava che la CTR avesse accolto le
“ragioni sostenute dall’Amministrazione” senza che
fossero stati prodotti i “verbali relativi alle
verifiche” delle due Società venditrici.
Il motivo è inammissibile perché con lo stesso non
tanto viene denunciato un vizio motivazionale bensì,
come in precedenza, si addebita alla CTR di aver
illegittimamente utilizzato prove documentali e cioè i
“verbali relativi alle verifiche” delle due Società
venditrici. E poiché l’impugnata sentenza non tratta la
questione delle conseguenze della mancata produzione in
giudizio dei “verbali” in parola, anche qui senza sia
stata contestata l’omessa pronuncia, consegue che la
questione deve riguardarsi come nuova e inammissibile
(Cass. sez. lav. n. 15950 del 2004; Cass. sez. I n.
9936 del 2000).
4. Col secondo motivo di ricorso, ancora preliminare
rispetto agli altri, la contribuente censurava la
sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 5, c.p.c.,

5

la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,

denunziando, in rubrica, vizio di “Omessa motivazione
su un punto decisivo e controverso”; e questo perché la
CTR avrebbe fondato l’accertamento della consapevolezza
dell’attività fiscalmente fraudolenta delle due Società
venditrici, esclusivamente sulla scorta di indizi
soltanto riferibili a queste ultime.

evidenziato

l’iter logico

seguito per ritenere

accertata la consapevolezza della contribuente rispetto
alla “frode carosello” e precisamente laddove ha
esposto di aver di ciò ricavato la prova presuntiva
sulla scorta della circostanza che le due Società
venditrici “non erano dotate di alcuna struttura
operativa e gestionale idonea allo svolgimento
dell’attività d’impresa” (Cass. sez. lav. n. 3668 del
2013; Cass. sez. III n. 6012 del 2008).
5. Col terzo motivo di ricorso, anch’esso da esaminarsi
preventivamente al primo, la contribuente censurava la
sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
esponendo, in rubrica, “Violazione e falsa applicazione
degli artt. 17, 19 e 21, comma 7, d.p.r. 633/72”; ad
illustrazione del motivo, la contribuente deduceva come
la CTR erroneamente non avesse tenuto conto di taluni
elementi di prova che avrebbero dovuto portarla a
ritenere che non vi fosse alcuna consapevolezza della
“frode carosello” eventualmente perpetrata dalle due
Società venditrici.
Il motivo è inammissibile, perché con lo stesso non
tanto si censura una error in indicando e mentre invece

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Il motivo è infondato, giacché la CTR ha invece ben

si denuncia un vizio motivazionale precisamente
consistente nel non aver la CTR spiegato la mancata
considerazione delle prove ritenute in contrasto con
quella presuntiva dalla quale era stato ricavato che la
contribuente fosse consapevole della “frode carosello”
(Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. I n. 4178

motivazionale che, a causa del difetto di
autosufficienza del ricorso, nemmeno potrebbe qui esser
oggetto di scrutino. E ciò perché, in assenza di
trascrizione quantomeno delle parti specifiche degli
atti processuali in proposito rilevanti, non è dato a
questa Corte di sapere se fossero state davvero offerte
prove contrarie ed eventualmente di valutare di quale
tenore esse fossero (Cass. sez. H n. 23348 del 2011;
Cass. sez. Il n. 8401 del 2008).
6. Col sesto motivo di ricorso, sempre preliminare al
primo, la contribuente censurava la sentenza a’ sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunziando, in
rubrica, vizio di “Violazione dell’art. 112 c.p.c.”; a
riguardo, la contribuente evidenziava dapprima che gli
avvisi emessi erano “parziali” e concludendo che perciò
erroneamente la CTR aveva ritenuto che l’accertamento
fosse “induttivo”.
Il motivo è inammissibile perché, in violazione
dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. nemmeno indica se
trattasi di omessa pronuncia o di pronuncia
ultra petita

extra

o

e soprattutto nemmeno indica quale sia

stata la pronuncia erroneamente statuita o omessa dalla

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del 2007). E peraltro trattasi di un vizio

CTR ed invece limitandosi a dire che la CTR avrebbe
frainteso accertamento “parziale” e accertamento
“induttivo” e senza dire quali riflessi abbia avuto
sulla decisione.
7. Col primo motivo di ricorso, la contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 1. 24
dicembre 1993, n. 537”; ad illustrazione del motivo, la
contribuente esponeva dapprima che, a seguito delle
modifiche introdotte dall’art. 8, comma l e 3, d.l. 2
marzo 2012, n. 16, conv. in 1. 26 aprile 2012, n. 44,
l’attuale art. 14, comma 4

bis,

1. n. 537 cit.,

retroattivamente applicabile alla concreta fattispecie
perché non ancora esaurita, consentiva la deducibilità
dei “costi afferenti fatture soggettivamente
inesistenti”;

in secondo luogo,

la contribuente

osservava che erroneamente la CTR non aveva
riconosciuto l’indeducibilità dei ridetti costi; in
realtà, concludeva la contribuente, non solo il legale
rappresentante era stato tratto a penale giudizio per
fatti diversi, ma doveva ora tenersi nel conto che la
sua successiva assoluzione aveva reso comunque
deducibile i costi in parola a’ sensi dell’art. 14,
comma 4 bis,

l. 537 cit. applicabile retroattivamente

ex art. 8, comma 3, d.l. n. 16 cit.
Il motivo è inammissibile.
Come questa Corte ha avuto cura di trascrivere in
narrativa, nel decidere l’indeducibilità dei costi

8

n. 3, c.p.c., denunziando, in rubrica, vizio di

”afferenti”

gli

acquisti

di

auto

oggetto

di

controversia, la CTR ha espressamente giudicato nel
senso dell’esistenza di una sufficiente prova
presuntiva della consapevole partecipazione della
contribuente alla “frode carosello”.

Ratio decidendi

che non è stata oggetto di impugnazione, col

n. 10864 del 2012; Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011).
Deve anche aggiungersi come la

ratio decidendi

sia

perfettamente conforme all’orientamento di recente
manifestato da questa Corte che, in relazione al
generale principio di inerenza per cui non possono
esser considerati deducibili costi che non siano
“afferenti” la produzione, ha statuito che l’art. 14,
comma 4 bis,

1. n. 537 cit. debba interpretarsi nella

direzione che dalla mancata instaurazione del
procedimento penale o dalla penale assoluzione
“sostanziale” non discende alcuna automatica
deducibilità di costi e dovendosi invece sempre
accertare se p.es. gli stessi siano o no inerenti
(Cass. sez. trib. n. 10167 del 2012).
8. Nella particolarità della vicenda, da ritenersi tale
anche alla luce dello

ius superveniens

che ha dato

luogo ad una sostanziale reciproca soccombenza
parziale, debbono farsi consistere le ragioni che
inducono questa Corte a compensare integralmente le
spese processuali di ogni fase e grado.
P.Q.M.

9

conseguente suo passaggio in giudicato (Cass. sez. II

La Corte dichiara cessata la materia del contendere con
riferimento allo “sgravio” relativo alla ripresa di
costi avvenuta ai fini dell’accertamento delle imposte
dirette; nel resto, rigetta il ricorso; compensa
integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 7 novembre 2013

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