Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1548 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. II, 26/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 284/2005 proposto da:

M.M. (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso il Cav. GARDIN LUIGI, rappresentati e difesi

dall’avvocato COSTANTINI VITTORIO;

– ricorrenti –

e contro

D.F.;

– intimato –

sul ricorso 3402/2005 proposto da:

D.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo STUDIO SALVATORE &

MASSIMILIANO

TORRISI, rappresentato e difeso dall’avvocato PETRUCCI RODOLFO;

– controricorrente ric.incidentale –

e contro

M.C., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 622/2003 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato DRAGONE Francesco, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PETRUCCI Rodolfo, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 gennaio 2001 il Tribunale di Lecce, adito da D.F. e in via riconvenzionale da M.M. e M.C., dichiarò risolto per inadempimento dei convenuti il contratto preliminare del 2 settembre 1995, con cui si erano obbligati a vendere all’attore per L. 50.000.000 un terreno in contrada (OMISSIS) e li condannò alla restituzione della caparra di L. 2.000.000, oltre agli interessi.

Impugnata da M.M. e M.C., la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Lecce, che con sentenza del 10 novembre 2003, in parziale accoglimento del gravame, ha pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento di D.F., ma ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento di danni proposta dai promittenti venditori; ha compensato tra le parti le spese dell’intero giudizio.

A queste conclusioni il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: che il fondo era stato promesso in vendita come “agricolo”, con implicita esclusione della sua edificabilità; che appunto su tale qualità incideva semmai il vincolo militare gravante sul bene e quindi non influiva sul suo valore economico; che l’esistenza di una servitù di elettrodotto era resa palese dalla presenza di un traliccio nel terreno, di cui il promittente acquirente aveva preso visione e che aveva ricevuto in consegna, senza muovere contestazioni; che l’inesatta affermazione circa la proprietà esclusiva dei promittenti venditori di uno dei quattro muri di confine non era elemento tale, nell’economia del negozio, da far ravvisare un dolo determinante o un inadempimento di non scarsa importanza; che era stato quindi D.F. a rendersi inadempiente, rifiutando l’acquisto; che non poteva essere accolta la domanda di M.M. e M.C., di condanna dell’altra parte al pagamento del prezzo, non essendo stata chiesta l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo; che era mancata la compiuta allegazione e la prova del danno lamentato dagli appellanti, con conseguente inutilizzabilità anche del criterio sussidiario di liquidazione equitativa; che il pregiudizio prospettato da M.M., per non aver avuto i mezzi per adempiere un altro contratto preliminare, che a sua volta aveva concluso con un terzo per l’acquisto di un immobile, non era direttamente connesso con l’inadempimento di D.F. ed esulava dalle sue conseguenze ordinarie e normali, anche perchè l’interessato avrebbe anche potuto fare ricorso al credito o ad altri mezzi di finanziamento.

M.M. e M.C. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. D.F. si è costituito con controricorso, formulando a sua volta sei motivi di impugnazione in via incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

Del ricorso principale il resistente ha contestato l’ammissibilità, sostenendo: che il mandato rilasciato al loro difensore da M. M. e M.C. è privo del requisito della specialità, in quanto riferibile a un giudizio da promuovere in primo grado anzichè in sede di legittimità; che nei motivi manca l’indicazione di norme di diritto che siano state violate, nonchè l’illustrazione delle ragioni per le quali è stata chiesta la cassazione della sentenza impugnata.

L’eccezione è solo parzialmente fondata.

La prima deduzione del controricorrente va disattesa, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la quale è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che eventuali incongruenze non inficiano la validità della procura che sia apposta a margine (come nella specie) o in calce all’atto introduttivo del giudizio di legittimità, poichè l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente quello specifico e puntuale riferimento dell’uno all’altro, che il disposto dell’art. 365 c.p.c. richiede (v., da ultimo, Cass. 27 gennaio 2009 n. 1954).

A proposito poi dell’altro rilievo formulato da D.F., si deve rilevare che l’indicazione richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4 non è indispensabile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, quando le argomentazioni svolte danno la possibilità di individuare con precisione le norme o i principi che si assumono violati o falsamente applicati (v., tra le altre, Cass. 4 giugno 2007 n. 12929).

Tale possibilità emerge con chiarezza dal contesto del primo motivo del ricorso principale, con cui viene prospettata una censura evidentemente attinente all’art. 112 c.p.c. e adeguatamente motivata, con specifico riferimento al contenuto della sentenza impugnata:

M.M. e M.C. lamentano che la Corte d’appello ha omesso di provvedere sulla prima delle domande che avevano proposto.

La doglianza è fondata.

Risulta dagli atti di causa – che questa Corte può direttamente prendere in esame, stante la natura del vizio denunciato – che nell’adire il giudice di secondo grado gli appellanti avevano chiesto: “1) Dichiarare l’appellato tenuto ad adempiere al contratto preliminare 2/9/95, riconoscendo l’infondatezza nel merito della domanda attrice, e condannare lo stesso al pagamento del residuo prezzo con la rivalutazione e gli interessi di legge,- 2) In subordine, dichiarare risolto il predetto preliminare per inadempienza dell’Avv. Dragone… “. Nè queste conclusioni sono state poi modificate nel cor ulteriore del giudizio.

La Corte d’appello ha rigettato la seconda delle domande sub 1), rilevando che per il suo accoglimento sarebbe stato necessario che M.M. e M.C. avessero chiesto l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di acquisto assunto da D.F.. La decisione è corretta, poichè soltanto da una sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo di vendita avrebbe potuto sorgere il diritto degli alienanti a percepire il prezzo del bene. Ma prima di prendere in esame la domanda di risoluzione, proposta sub 2) in via subordinata, la stessa Corte avrebbe dovuto provvedere sull’altra che pure era stata formulata in via principale sub 1) dagli appellanti, per far affermare, sia pure con una decisione puramente dichiarativa, la persistenza del proprio diritto alla conclusione della vendita: decisione nella quale avevano fatto consistere in via prioritaria il loro interesse, con prevalenza su quello alla pronuncia di risoluzione.

Effettivamente inammissibile è invece il secondo motivo del ricorso principale, che si esaurisce in questa affermazione: “La Corte di merito avrebbe dovuto inoltre accogliere la domanda di risarcimento di danni proposta dai M., quale effetto consequenziale all’inadempimento dell’Avv. D., ai sensi del citato art. 1453 c.c.”: Manca dunque una qualsiasi precisa e puntuale critica alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, per escludere che fosse stata data la prova, sia pure nei limiti richiesti per una liquidazione equitativa, del pregiudizio lamentato dagli appellanti:

prova che comunque avrebbe dovuto essere fornita, poichè l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale costituisce di per sè un illecito, ma non obbliga automaticamente al risarcimento, occorrendo che risulti esserne in concreto derivato un danno (v., per tutte, Cass. 20 ottobre 2006 n. 22529).

L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento del terzo, con cui si sostiene che le spese di giudizio non avrebbero dovuto essere compensate, ma poste almeno in parte a carico di D.F..

Con il primo motivo del ricorso incidentale viene addebitata alla Corte d’appello la mancata pronuncia sull’eccezione di nullità del contratto preliminare, che era stata sollevata dall’attore sia con l’atto introduttivo del giudizio, sia con una memoria del 19 aprile 1996, per non essere stata parte del negozio la moglie di M. C., comproprietaria del fondo promesso in vendita.

La censura non può essere accolta.

La questione di cui si tratta, implicitamente risolta in senso negativo dal Tribunale, era estranea alla materia del contendere devoluta in secondo grado, sicchè la Corte d’appello non doveva nè poteva affrontarla. Del resto, il contratto preliminare di vendita di una cosa parzialmente altrui impedisce bensì al promissario di ottenere l’esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c. (Cass. s.u. 8 luglio 1993 n. 7481), ma non è invalido o inefficace, come il ricorrente incidentale sostiene: comporta l’obbligo del promittente di acquistare lui stesso la quota del bene che non gli appartiene, per ritrasferirla all’altra parte, o di farla alienare a questa direttamente dal comproprietario (Cass. s.u. 18 maggio 2006 n. 11624).

Gli altri motivi addotti a sostegno del ricorso incidentale possono essere presi in considerazione congiuntamente, poichè per una stessa ragione vanno disattesi: attengono ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Da tali vizi la sentenza impugnata è immune, in quanto la Corte d’appello ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione, in ordine sia all’inequivoca esclusione dell’edificabilità del terreno in questione, perchè qualificato nel contratto come “agricolo”, sia alla irrilevanza del vincolo militare, in quanto appunto incidente soltanto sulla edificabilità, sia al carattere palese della servitù di elettrodotto, resa evidente dal traliccio di sostegno della linea aerea, sia alla marginalità, nell’economia complessiva dell’affare, della comproprietà con il vicino di uno dei quattro muri di confine del fondo. La diversa valutazione, opposta a quella compiuta dal giudice a quo, che di questi elementi viene propugnata nel ricorso incidentale – anche in base a circostanze che non risultano dalla sentenza impugnata e che D.F. non deduce di aver prospettato in sede di merito, con la precisa indicazione degli atti difensivi in cui sarebbero state fatte valere – non può costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.

Accolto pertanto il primo motivo dei ricorso principale, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il terzo, rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Lecce, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il terzo;

rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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