Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1548 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. III, 25/01/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 25/01/2021), n.1548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29528-2019 proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dall’avv. STEFANIA SANTILLI

per procura speciale in atti elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Milano, via Lamarmora 42;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 21/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

1. – T.M., cittadino del Senegal, patrocinato dall’avv. Santilli, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 25.9.2019, articolato in tre motivi, avverso il decreto n. 6750/2019 del Tribunale di Milano, pubblicato in data 21.8.2019, con il quale il tribunale gli ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria.

2. – In sede di audizione davanti alla Commissione, il ricorrente, nato nel 1993, dichiarava di essere di religione cristiana, di etnia Maniak, di aver frequentato la scuola per nove anni, di aver lavorato come muratore, che il suo nucleo familiare nel paese di origine era composto dalla nonna materna. Dichiarava inoltre che la madre era cristiana e il padre musulmano, e che dopo la morte del padre i suoi parenti volevano che si convertisse alla religione musulmana. Dichiarava di esser scappato per paura di possibili violenze dei parenti legate a motivi religiosi. Sosteneva che la polizia sarebbe rimasta inerte a fronte di una eventuale richiesta di aiuto.

3. – Il tribunale riteneva credibile il racconto del ricorrente quanto alla zona di provenienza e alle sue condizioni personali e sociali, non credibile quanto alla esposizione a un rischio specifico di persecuzione. Affermava che, dalle informazioni assunte, di cui cita le fonti, in Senegal fosse garantita libertà di culto. Escludeva quindi le ipotesi di cui all’art. 14, lett. a) e b) in mancanza di un credibile fondato rischio di atti persecutori; escludeva anche la lett. c) perchè riteneva, sulla base delle Coi (Country of Origin Informations) acquisite che non sussista un conflitto generalizzato, o una situazione di violenza indiscriminata nella zona di Casamance, dalla quale proviene il ricorrente.

Escludeva altresì il diritto alla protezione umanitaria, considerando che la non meglio precisata attività formativo/lavorativa svolta dal ricorrente avesse il diverso scopo di consentirgli di svolgere una vita attiva nello spazio di tempo necessario all’esame e alla decisione sulle domande di protezione, in vista della percorribilità di un futuro percorso di integrazione e non costituisse presupposto di essa. Riteneva che il ricorrente non potesse trovarsi in una particolare condizione di vulnerabilità, se rimandato nel suo paese di origine.

4. – Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

5. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Considerato che:

6. – il ricorrente premette ai motivi di ricorso la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito nella L. n. 46 del 2017, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lett. g), con cui è stata introdotta la nuova disciplina processuale in materia di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis si applichino a tutti i procedimenti giudiziari sorti dopo il 180 giorno dalla entrata in vigore del suddetto decreto, mentre ai sensi dell’art. 21, comma 2, le nuove modalità di svolgimento dell’audizione in sede amministrativa trovino applicazione alle domanda in tema di protezione internazionale introdotte dal 180 giorno dalla entrata in vigore del decreto, e dunque prevede l’applicazione del nuovo rito processuale – con conseguente mera eventualità dell’udienza per l’audizione del ricorrente e mancanza di possibilità di proporre appello nel merito – anche laddove il procedimento amministrativo si sia svolto con il vecchio rito, per violazione dell’art. 3 Cost., per trattamento diseguale in situazioni identiche,nonchè per violazione del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. e violazione dell’art. 111 in materia di giusto processo.

La questione si appalesa manifestamente infondata, in quanto appare appartenere alla scelta discrezionale del legislatore la valutazione, sulla base delle esigenze che intenda privilegiare, di coordinare o meno l’entrata in vigore del nuovo rito processuale con la precedente e distinta fase amministrativa, del tutto autonoma rispetto ad esso, per quanto avente anch’essa oggetto l’esame della posizione del migrante. Le ragioni di queste scelte sono esplicitate, peraltro, nel preambolo al decreto n. 13 del 2017, là dove si enuncia la “straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la celere definizione dei procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per l’accelerazione dei relativi procedimenti giudiziari, nel rispetto del principio di effettività, in ragione dell’aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e dell’incremento del numero delle impugnazioni giurisdizionali””.

In ogni caso, nelle ipotesi in cui può verificarsi che il migrante sia sottoposto al procedimento amministrativo secondo le vecchie regole, circondate da minori cautele, e successivamente si trovi a proporre ricorso giurisdizionale secondo il nuovo rito, prevalentemente scritto e senza possibilità di appellare, non si ha una lesione apprezzabile del diritto alla difesa, perchè con l’apertura della fase giurisdizionale al richiedente asilo è assicurata una pronuncia sulla spettanza del suo diritto alla protezione invocata, resa da un giudice terzo ed imparziale all’esito di un processo a cognizione piena.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione della Convenzione di Ginevra, nonchè de D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8, e 14.

Ricostruisce la nozione del fatti persecutori ed indica come debba essere a suo avviso inteso il timore di essere sottoposto a persecuzione, per il quale individua la necessaria presenza di una componente soggettiva, il timore appunto e di una oggettiva, la ragionevole fondatezza di esso. Chiede la cassazione del decreto impugnato non avendo il tribunale considerato la pluralità di atti pregiudizievoli a suo danno nè l’assenza di soggetti che possano fornire una adeguata protezione in Senegal.

Il motivo è inammissibile, essendo teso, sotto l’apparente prospettazione di un vizio di violazione di legge, alla rinnovazione del giudizio in fatto, adeguatamente motivato, con il quale il tribunale ha escluso che il ricorrente potesse ritenersi esposto al compimento di atti persecutori. Esso si limita in definitiva a contestare la conclusione cui è prevenuto il tribunale, consistente nella esclusione che possa vantare credibili e fondati timori di subire attività persecutorie per la sua fede religiosa senza adeguatamente raccordarla con la premessa dalla quale essa discende (che il Senegal sia uno stato laico, ove è assicurata la libertà di culto).

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale di Milano riconosciuto l’esistenza di una minaccia grave alla vita del deducente, in virtù della attuale situazione in Senegal.

Segnala che il tribunale avrebbe rigettato la sua domanda, volta al riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, sulla base di COI non aggiornate alla data della decisione, dalle quali ha tratto il convincimento che il Senegal, e in specie la regione di provenienza del ricorrente, fosse caratterizzato da una situazione in via di progressivo miglioramento, e che la stessa non potesse ritenersi pari ad una situazione di pericolo diffuso per la popolazione. Il ricorrente sostiene che il decreto violi i parametri normativi del danno grave e del rischio di essere coinvolto in un conflitto armato generalizzato. Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico, rimanendo la censura priva di decisività. Le informazioni acquisite dal tribunale non sono risalenti nel tempo: il decreto cita rapporti ufficiali del 2018, per una decisione assunta nella camera di consiglio di maggio 2019. A fronte di ciò, per suffragare il suo motivo di ricorso in ordine alla violazione di legge, il ricorrente avrebbe dovuto segnalare COI diverse e successive rispetto a quelle poste a fondamento della decisione di merito, ma comunque precedenti alla decisione, dalle quali emerga una situazione diversa e più grave rispetto a quelle prese in considerazione dal tribunale, in conformità al principio secondo il quale “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (v. Cass. n. 4037 del 2020).

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, per non aver accolto la domanda di protezione umanitaria svalutando il livello di integrazione sociale raggiunto e non considerando adeguatamente la vulnerabilità del ricorrente ove costretto a tornare in patria. In particolare, sottolinea che nel giudizio di comparazione deve essere considerata non solo la condizione del paese di origine quando il ricorrente se ne è allontanato, ma anche la situazione all’attualità, oltre al profilo della integrazione. Aggiunge che il rimpatrio del ricorrente comporterebbe certamente una responsabilità dello Stato per violazione dell’art. 10 Cost. e dell’art. 3 e 8Cedu.

Il motivo è inammissibile.

Il percorso di integrazione del ricorrente è solo accennato, e svalutato nella sua importanza nel decreto, ma non è neppure accennato, nella sua specificità, nel ricorso, che si limita ad asserire, a pag. 31, che il ricorrente è inserito in un progetto a cui partecipa attivamente e dove ha avuto buoni risultato nell’apprendimento della lingua italiana, tant’è che ha trovato un lavoro in regola tuttora in corso e che mantiene da anni, senza neppure precisare quale sia questo lavoro, nè tanto meno se il preciso riferimento ad esso sia stato allegato, e quando, nel corso del giudizio di merito, e neppure se sia stata in precedenza prodotta, e quando, la documentazione ad esso relativa il tutto in violazione del principio di completezza del ricorso per cassazione, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA