Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1548 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 23/01/2020), n.1548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35644-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

EDMONDO PANELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 407/2/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

Con sentenza n. 407/2/2018″ depor tata il 2 maggio 2018, non notificata, la CTR dell’Abruzzo, rigettò l’appello proposto da S.C. avverso la sentenza di primo grado della CTP dell’Aquila, che aveva accolto il ricorso dell’Ufficio avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro richiesta dall’Amministrazione, in uno alle imposte ipotecaria e catastale, anni 2009 e 2011, in conseguenza della revoca dell’esenzione fiscale di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 – bis, comma 2, avendo il contribuente concesso in affitto a terzi i fondi acquistati con le indicate agevolazioni. In particolare la CTR, per quanto rileva in questa sede, pur avendo ritenuto che la succitata norma richieda come necessaria, in capo al richiedente, per usufruire dell’esenzione, la sussistenza del requisito soggettivo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo in capo all’acquirente, ha tuttavia accolto l’appello del contribuente, sulla base di un contratto di subaffitto che prevedeva la continuazione della coltivazione del fondo da parte dello stesso.

Avverso suddetta pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione” affidato ad un solo motivo.

Il contribuente resiste con controricorso e deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATE

che:

La ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia, con l’unico motivo di ricorso, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 – bis, comma 2, come introdotto dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è fondato.

Appare opportuno riportare i testo del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5, comma 2 – bis, secondo cui “Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico”, cioè dell’estensione ritenuta necessaria, al raggiungimento del livello minimo di redditività, secondo il disposto del comma precedente, “e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui alla L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 5- bis, commi 1 e 2. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto”. Come questa Corte ha Ta avuto modo di rilevare in analoghe controversie (cfr. Cass. sez. 5, 18 dicembre 2013, m 23294; Cass. sez. 5, ord. 28 aprile 2017, n. 10544), la lettera della disposizione è nel senso della contestualità della sussistenza e dell’impegno a costituire il compendio unico e di coltivarlo o condurlo in qualità di coltivatore diretto o d’imprenditore agricolo professionale.

La diversa lettura data alla norma dalla CTR non tiene conto del termine di dieci anni dal rogito di trasferimento, che postula, che, alla data dello stesso, l’acquirente sia in possesso anche del requisito soggettivo previsto dalla citata norma. Del resto, come già osservato da Cass. n. 28294/13, diversa mente opinando la norma si presterebbe a facili evasioni d’imposta e contributive, rilevandosi, peraltro, come nella fattispecie in esame il controricorrente non abbia neppure allegato di avere successsivamente acquisito la qualità d’imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, con le rispettive posizioni contributive.

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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