Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1548 del 23/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1548 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 8352-2015 proposto da:
GEMMA SRL, in persona del legale rappresentante MARIO SEVERI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEDILUCO 9, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO DI GRAVIO, che la rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MONTE MAGNOLA IMPIANTI SRL, in persona del legale
rappresentante

pro tempore

sig. GIANCARLO BARTO LOTTI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 109,
presso lo studio dell’avvocato PARIDE SFORZA, rappresentata e

Data pubblicazione: 23/01/2018

difesa dagli avvocati GUIDO PONZIANI, ALFREDO RETICO giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente nonché

Anselmo Ursitti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 71,
presso lo studio dell’avvocato WALTER FELICIANI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ENRICO ORLANDI giusta autorizzazione alla
costituzione nel presente giudizio con decreto del 24/10/2016 del
Giudice Fallimentare del Tribunale di Avezzano dott.ssa Caterina
Lauro e in forza di procura speciale con atto pubblico per notaio
Simona Iorio di Avezzano del 4/01/2017 repertorio n. 2.342;

interveniente

avverso la sentenza n. 913/2014 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 19/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data
11/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALBERTO CARDINO che ha concluso per l’accoglimento del 2° motivo
del ricorso incidentale, assorbiti gli altri;
udito l’Avvocato ENRICO ORLANDI.
FATTI DI CAUSA
Gemma S.r.l. (conduttrice) propose appello avverso la sentenza
del 2 novembre 2013, con la quale il Tribunale di Avezzano aveva
rigettato la domanda – proposta da Monte Magnola Impianti S.r.l.
(locatrice) – di risoluzione per inadempimento della conduttrice del
contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, sottoscritto
tra dette parti in data 30 giugno 2006 e, in accoglimento della
domanda riconvenzionale avanzata dalla conduttrice, aveva accertato

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FALLIMENTO GEMMA SRL in persona del Curatore fallimentare dott.

la validità tra le parti del contratto in parola, rigettando tutte le
ulteriori domande avanzate rispettivamente dalle dette parti.
Monte Magnola Impianti S.r.l. resistette al gravame chiedendone
il rigetto e propose, a sua volta, appello incidentale avverso il capo
della sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda

conduttrice e di conseguente condanna alla restituzione dell’immobile,
nonché avverso i capi inerenti al rigetto della domanda di rimborso
delle spese sostenute per i lavori al piano terra e di risarcimento dei
danni arrecati al locale prefabbricato e ai macchinari ivi contenuti.
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza emessa in data 18
settembre 2014, in parziale accoglimento dell’appello incidentale e in
parziale modifica della sentenza impugnata, condannò Monte Magnola
Impianti S.r.l. all’immediata consegna, in favore della Gemma S.r.l.,
dei locali posti al primo e al secondo piano dell’immobile denominato
Rifugio Capanna Brin, previo eventuale ottenimento delle
autorizzazioni necessarie a rendere il secondo piano idoneo all’uso per
cui era stato locato; accertò che il canone annuo di locazione dovuto
dalla Gemma S.r.l. alla società locatrice per il godimento del solo
piano terra era pari, per il primo anno (1/12/2006 – 30/11/2007), ad
euro 33.333,00, oltre IVA, per il secondo anno (1/12/200730/11/2008), ad euro 40.000,00, oltre IVA, per il terzo e il quarto
anno (1/12/2008-30/11/2010), ad euro 44.000,00, oltre IVA e per i
successivi anni dall’1/12/2010 fino alla consegna delle ulteriori
porzioni dell’immobile oggetto di locazione ad euro 48.000,00, oltre
IVA; rigettò nel resto l’appello principale ed integralmente l’appello
incidentale e condannò Monte Magnola Impianti alle spese di lite
nonché al pagamento del contributo unificato ex art. 1, comma 17,
legge 228/2012.
Avverso la sentenza della Corte territoriale Gemma S.r.l. ha
proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.
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di risoluzione del contratto in questione per inadempimento della

Monte Magnola Impianti S.r.l. ha resistito con controricorso
contenente pure ricorso incidentale basato su due motivi.
In prossimità dell’udienza il Fallimento Gemma S.r.l. ha
depositato atto di costituzione nonché memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

del Fallimento Gemma S.r.l..
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al giudizio di
cassazione, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non sono
applicabili le comuni cause di interruzione previste in via generale
dalla legge (ex multis, Cass., sez. un., 21/06/2007, n. 14385; Cass.
21/05/2008, n. 12967; Cass. 13/10/2010, n. 21153; Cass.
5/07/2011, n. 14786; Cass. 31/05/2012, n. 8685; Cass. 17/07/2013,
n. 17450). Non trova, pertanto applicazione ai giudizi in sede di
legittimità l’art. 43 legge fall. nella parte in cui recita che «l’apertura
del fallimento determina l’interruzione del processo» (Cass.,
13/10/2010, n. 21153; Cass. 5/07/2011, n. 14786; Cass.
17/07/2013, n. 17450).
Essendo, pertanto, ininfluenti nel giudizio di legittimità, la morte
della parte o l’intervenuto fallimento ovvero l’ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria della parte sopravvenuti,
il successore che intenda prendervi parte, può farlo con atto avente
natura sostanziale di atto di intervento (nel quale può essere
rilasciata la procura a difensore iscritto nell’albo speciale) che deve
essere notificato alla controparte, in vista dell’assicurazione del
contraddittorio sulla nuova manifesta legittimazione, non potendo
l’intervento detto aver luogo con il mero deposito di un atto nella
cancelleria della S.C. e stante l’esigenza di assicurare a tale atto una
forma simile a quella del ricorso e del controricorso. La nullità
derivante dall’omissione della notificazione è sanata solo se le
controparti costituite accettino il contraddittorio senza eccezioni (v.
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1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento

Cass. 31 marzo 2011, n. 7441; Cass. 25 ottobre 2010, n. 21836;
Cass. 23 febbraio 2007, n. 4233).
Nella specie il Fallimento Gemma S.r.l. ha depositato atto di
costituzione con allegata procura notarile (oltre che una memoria) ma
non risulta che tale atto sia stato notificato alle controparti o che

non è idoneo a far assumere al predetto Fallimento la qualità di parte.
2. Seguendo l’ordine logico va esaminato preliminarmente il
secondo motivo del ricorso incidentale, che non è tardivo, e con il
quale si lamenta «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e
1460 c.c. in relazione agli artt. 1587, 1277 e 1182 comma 3 c.c.;
contraddittorietà della motivazione».
Con il motivo all’esame la Monte Magnola Impianti S.r.l. censura
la sentenza impugnata sostenendo che la Corte territoriale avrebbe
violato le norme sopra indicate nella parte in cui ha affermato che «il
giudice di primo grado, pur accertando il mancato versamento da
parte della società conduttrice del canone di locazione indicato in
contratto, ha accertato che quest’ultima, a fronte del limitato
godimento del solo piano terra del rifugio, ha provveduto a versare su
un libretto di deposito acceso a nome della locatrice un canone
ridotto». Ad avviso della controricorrente ricorrente incidentale, non
si può «equiparare all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria il
fatto di aver versato l’importo su un libretto di deposito bancario
acceso a nome del creditore ed a lui mai consegnato».
Secondo la Monte Magnola Impianti S.r.l., le predette norme
sarebbero state erroneamente applicate dalla Corte di merito anche
laddove a p. 8 della sentenza impugnata si afferma che la condanna
della locatrice alla consegna degli altri due piani dell’unità immobiliare
denominata Rifugio Capanna Brinn, oggetto del contratto di locazione
in parola, «consegue al suo pacifico inadempimento». Assume, infatti,
la predetta società locatrice che, in base al contratto, i piani primo e
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queste ultime abbiano accettato il contraddittorio, sicché lo stesso

secondo avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31 dicembre 2006
mentre la conduttrice avrebbe dovuto versare euro 20.000,00 oltre
IVA entro il 1° dicembre e ulteriori euro 20.000,00 oltre IVA entro il
28 dicembre. Lamenta la Monte Magnola Impianti S.r.l. che, con
affermazioni contraddittorie e in contrasto con le norme in materia di

conduttrice adempiente per aver essa versato su un libretto di
deposito la somma di euro 9.600,00 ed abbia in tal senso riformato la
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva «ritenuto
legittima la mancata consegna delle ulteriori porzioni in forza
dell’accertata autoriduzione del canone, mentre al contrario il
principio giurisprudenziale, che esclude la facoltà per il conduttore di
operare una riduzione unilaterale del canone è stato utilizzato dal
Tribunale di Avezzano solo per affermare l’esistenza di
quell’adempimento della conduttrice la cui gravità è stata esclusa …».
Ad avviso della controrícorrente ricorrente incidentale,
l’autoriduzione del canone da parte del conduttore e l’omesso
pagamento anche del canone ridotto costituiscono inadempimento
che giustifica sia la risoluzione del contratto di locazione sia la
mancata consegna, da parte del locatore, delle ulteriori porzioni del
bene locato che avrebbero dovuto essere consegnate in un secondo
tempo.
2.1. Il motivo è fondato per l’assorbente rilievo che, nella specie,
sussiste la lamentata falsa applicazione delle norme dettate dal codice
civile in tema di adempimento e, comunque, la Corte di merito ha
omesso, e di tanto sostanzialmente pure si duole la Monte Magnola
Impianti S.r.l., di valutare, come avrebbe invece dovuto, i reciproci
inadempimenti delle parti del contratto di locazione di cui si discute in
causa, evidenziandosi che la locatrice ha pure nei motivi di appello
incidentale sostenuto l’inadempimento della conduttrice consistito nel

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adempimento, la Corte territoriale abbia ritenuto la società

non aver pagato né offerto di pagare la prima rata del canone
contrattuale scaduto in data 10 dicembre 2006.
3. All’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale
consegue che l’esame del primo motivo del ricorso incidentale e
dell’unico motivo del ricorso principale resta assorbito.

incidentale, dichiarato assorbito l’esame del primo motivo del ricorso
incidentale e dell’unico motivo del ricorso principale; la sentenza
impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va
rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla
Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi, accoglie il secondo motivo del
ricorso incidentale, assorbiti il primo motivo del ricorso incidentale e
l’unico motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del
presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di L’Aquila in
diversa composizione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Supr-ma di Cassazione, in data 11 gennaio 2017.

4. Conclusivamente va accolto il secondo motivo del ricorso

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