Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15479 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. III, 03/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35968/2019 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA

della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CHIARA BELLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE

DI VICENZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3872/2019 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

depositata in data 26/9/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/2/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che

S.B., cittadino del Gambia, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per sottrarsi alle eventuali conseguenze sanzionatorie di una corsa d’auto clandestina nel corso della quale, a seguito della perdita del controllo del proprio mezzo, il proprio antagonista era rimasto ucciso;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento S.B. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 25/6/2018;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con ordinanza in data 26/9/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza, delle ragioni indicate a fondamento delle richieste del ricorrente, con i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione rivendicate; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.B. con ricorso fondato su tre motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria rivendicate, tenuto conto dei paventati rischi connessi all’abbandono dell’odierno ricorrente ai poteri asseritamente arbitrari delle autorità gambiane in relazione all’imputazione allo stesso sollevata a seguito della vicenda indicata a fondamento della propria fuga dal paese di origine;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale omesso di esercitare correttamente i propri doveri di cooperazione istruttoria, con particolare riguardo alla ricostruzione delle condizioni di effettiva criticità della situazione di sicurezza del proprio paese di origine, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del principio del non refoulment, di cui all’art. 33 della Cedu 3 della Convenzione di Ginevra;

dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del terzo motivo;

osserva, al riguardo, il Collegio come, in relazione alla censura in esame, debba trovare applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il diritto di asilo deve ritenersi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, sulla base della disciplina di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11110 del 19/04/2019, Rv. 653482 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016, Rv. 641324 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10686 del 26/06/2012, Rv. 623092 – 01), o di altre norme sovranazionali a tale disposto normativo direttamente o indirettamente correlate;

dev’essere altresì disatteso il secondo motivo d’impugnazione;

sul punto, varrà considerare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

dev’essere, viceversa, accolto il primo motivo di ricorso;

preliminarmente, varrà escludere la fondatezza delle censure avanzate in questa sede avverso il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), (relativa al caso dell’eventuale irrogazione o esecuzione di una condanna a morte);

al riguardo, osserva il Collegio come, con riferimento all’invocato riconoscimento, da parte dell’odierno istante, dello status di rifugiato e all’attribuzione della protezione sussidiaria in ordine all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), debba ascriversi un valore dirimente alla circostanza, espressamente sottolineata dal giudice a quo, della mancata corrispondenza, delle ragioni indicate dal ricorrente a fondamento della propria fuga dal paese di origine, con i presupposti normativi previsti ai fini del riconoscimento delle forme di protezione internazionale indicate;

sul punto, del tutto correttamente il giudice a quo ha sottolineato l’assenza di alcun effettivo pericolo di persecuzione discriminatoria, o dell’eventuale irrogazione o esecuzione di una condanna a morte concretamente predicabile a carico dall’odierno istante in relazione alle ragioni indicate a fondamento del proprio allontanamento dal Gambia, avendo lo stesso ricorrente espressamente legato, detto allontanamento, al rischio di subire un processo penale per la vicenda dedotta: situazione in relazione alla quale correttamente la corte territoriale ha escluso alcun rischio di persecuzione, o comunque legato alla possibile applicazione della pena capitale, non avendovi il ricorrente neppure fatto rifermento attraverso la specificazione dell’eventuale profilo sanzionatorio della contestazione sollevata nei relativi confronti (riferita un’ipotesi di omicidio colposo), al di là della limitata prospettabilità dell’imputazione di aver preso parte a una gara d’auto in circostanze non consentite;

appare viceversa fondata la censura concernente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in ordine all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), e della protezione umanitaria;

quanto alla prima, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale dello straniero, ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, il grave danno alla persona, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti con riferimento alle condizioni carcerarie. Al riguardo, il giudice è tenuto a fare uso del potere-dovere d’indagine previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, che impone di procedere officiosamente all’integrazione istruttoria necessaria al fine di ottenere informazioni precise sulla condizione generale attuale del Paese (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16411 del 19/06/2019, Rv. 654716 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24064 del 24/10/2013, Rv. 628478 – 01);

nel caso di specie, la corte territoriale, una volta riconosciuta l’attendibilità delle dichiarazioni dell’istante (circa il concreto rischio di essere sottoposto a un procedimento penale e a una prevedibile condanna per i fatti dallo stesso narrati), non ha alcun modo assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, avendo totalmente trascurato, tanto di procedere all’esame, quanto di indicare in modo specifico il tenore e l’identità delle fonti, attendibili e aggiornate, suscettibili di fornire le informazioni necessarie al fine di decidere sulla domanda di protezione sussidiaria riguardo alle caratteristiche del sistema sanzionatorio gambiano, limitandosi a escludere il ricorso dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di indicazioni meramente generiche e inconferenti;

quanto al mancato riconoscimento dei presupposti per l’attribuzione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01);

nella ricordata decisione delle Sezioni Unite, si è dunque sottolineata, con riguardo al tema del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la piena condivisibilità dell’approccio che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva che verrebbe a determinarsi nel paese di origine à seguito del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una non tollerabile privazione dell’esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

in particolare, il giudice di merito, nel procedere alla ridetta comparazione, mentre non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, sarà tenuto a coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda esistenziale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale compromissione possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, sanitaria; culturale, etc.;

in questi termini, la considerazione delle condizioni del paese di provenienza (comunque da indagarsi e accertarsi, dal giudice di merito, in termini obiettivi) varrà – non già a tradursi in una valutazione meramente generale e astratta della relativa situazione nazionale bensì a declinarsi e sintetizzarsi in un giudizio ‘personalizzatò mediante la ponderazione, di quelle generali condizioni del paese di origine, con l’incidenza che le stesse finirebbero per assumere sulla storia di vita (sulla “biografia”) del richiedente, alla luce del principio che impone in ogni caso la salvaguardia della dignità della persona;

in tal senso, il giudizio fermato sull’entità della degradazione che l’interessato sarebbe destinato a subire a seguito del rimpatrio chiede d’essere calibrato in rapporto alle modalità concrete e irripetibili della vicenda esistenziale di quella specifica persona, sì che l’esame del modo della compromissione del c.d. nuclleo ineliminabile della dignità personale (e dunque il senso della sua specifica “vulnerabilità”) consisterà propriamente nella verifica del grado di aggressione (“qualitativa”) della dignità di quella singolare ed unica esperienza individuale, sì da non potersi astrattamente escludere che, con riguardo a uno stesso paese, l’esame diretto al riconoscimento della protezione umanitaria possa anche condurre ad esiti diversi in rapporto a storie di vita differenti e non commensurabili; e ciò, non già in forza di un’inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignità umana, bensì in ragione dell’inevitabile conformazione di quest’ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell’identità individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale del richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimento (v., in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 02; e Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020);

proprio in forza di tali premesse, dunque, acquista significato il senso (sul piano propriamente esistenziale) della comparazione tra le condizioni del paese di origine del richiedente e la relativa storia di vita, ivi compreso il grado di sviluppo e di integrazione della propria esperienza nel tessuto socio-economico del nostro paese;

nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità;

ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa,, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo – a fronte delle vicende connesse alle ragioni della fuga del ricorrente dal proprio paese di origine, e alla conseguente allegazione dei rischi eventualmente correlati alla sottoposizione a un processo penale nel proprio paese – ha escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in favore del ricorrente, limitandosi ad affermare che lo stesso si starebbe unicamente sottraendo a un “giusto processo”, senza essere affatto esposto al rischio di condizioni non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona che ne integra la dignità, senza tuttavia specificare da quali fonti avrebbe tratto tali informazioni, con particolare riferimento all’apprezzamento delle qualità e delle caratteristiche del sistema giudiziario gambiano, in tal modo sottraendosi a un’approfondita e circostanziata valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a situazioni non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona;

ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice a quo deve ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. “minimo costituzionale”;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo (rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il terzo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo; rigetta il secondo; dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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