Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15478 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33379-2006 proposto da:

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo

studio DEL FEDERICO-ROSA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL

FEDERICO LORENZO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORMIDA

34, presso lo studio dell’avvocato AMICI FRANCESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARDOLA IVANA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 115/2005, 116/2005, 117/2005, 118/2005,

119/2005, della COMM. TRIB. REG. di ANCONA, depositate il 14/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2 010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ILIO, con delega, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di S. Benedetto del Trento notificava nel 2002 avvisi di accertamento relativi alla imposta comunale sugli immobili, oltre interessi e sanzioni, relativi ad un fabbricato di proprietà di C.R. per gli anni dal 1996 al 2000.

Il contribuente impugnava gli avvisi, sostenendo che, essendo stato dichiarato fallito nel (OMISSIS) e tornato in bonis solo nel (OMISSIS) a seguito di chiusura del fallimento a seguito di concordato, era stato nella giuridica impossibilità sia di presentare la dichiarazione che di pagare la imposta.

Asseriva inoltre che il fabbricato era in condizioni tali da renderlo inutilizzabile per l’intero periodo considerato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno con singole sentenze per ciascuna annualità accoglieva parzialmente i ricorsi, dichiarando dovuta la imposta e non gli interessi e le sanzioni.

Su appello principale del contribuente ed incidentale del Comune la Commissione Tributaria Regionale delle Marche accoglieva il gravame del contribuente e respingeva l’incidentale.

Avverso le sentenze nn. 115, 116, 117, 118 e 119 tutte in data 16-9- 2005, depositate in data 14-10-2005, identiche nella motivazione, propone con unico atto ricorso per cassazione il Comune, con due motivi.

Resiste il contribuente con controricorso. Il Comune deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarato ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio” in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico di imposta, pur se riferiti a diverse annualità, in quanto dipendono per intero dalla soluzione di questioni di diritto identiche in tutte le cause, suscettibili di dar vita ad un giudicato rilevabile di ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto di imposta (Cass. Sez. Un. n. 4445 del 1997; Cass. Sez. Un, n. 3692 del 2009).

Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1. 3, 10, ex art 360 c.p.c., n. 3, ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Espone che l’assunto della CTR, secondo cui il contribuente, in pendenza di fallimento, non era obbligato nè a presentare la dichiarazione nè a pagare la imposta, essendo invece onere del Comune insinuarsi nel fallimento, onde fare valere in tale sede la pretesa creditizia, non è fondato, oltre che motivato in modo apodittico.

Rileva infatti che ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6, legge regolatrice dell’ICI, “per gli immobili compresi nel fallimento o nella procedura coatta amministrativa la imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento della imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione”.

Da tale disposizione, si evince ad avviso del Comune che il curatore è tenuto al pagamento della imposta solo dopo la vendita del bene, con la conseguenza che il Comune, prima di tale atto, non è tenuto richiedere il pagamento al curatore nè ad insinuarsi nel fallimento.

Poichè nella specie, la vendita non vi è stata, ed il fallito è tornato in bonis a seguito del concordato fallimentare mantenendo la proprietà dell’immobile, la obbligazione del pagamento della imposta grava sul medesimo anche in relazione al periodo precedente in pendenza della procedura concorsuale.

Con il secondo motivo, deduce violazione delle stesse disposizioni di legge di cui sopra ed omessa motivazione, osservando che in costanza di fallimento il fallito, in caso di inerzia degli organi fallimentari, mantiene la capacità di agire per la tutela dei propri interessi, e pertanto avrebbe potuto presentare la dichiarazione a fini ICI; in ogni caso, una volta rientrato nella disponibilità dei beni, nel marzo 2001, ben avrebbe potuto presentare la dichiarazione atteso che gli avvisi si accertamento furono notificati nel 2002.

Il contribuente nel controricorso contesta la fondatezza delle argomentazioni del Comune, rilevando anche che l’immobile fu accertato come inagibile il 1-12-2001, tale essendo stato per l’intero periodo precedente di cui si discute.

Entrambe le doglianze possono essere decise sulla base di una corretta applicazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6, nel testo vigente “ratione temporis” sopra riportato.

Tale disposizione di legge regolava in via generale per il periodo in esame la disciplina dell’obbligo di denuncia a fini ICI e del pagamento dell’imposta in pendenza di procedura fallimentare.

Dal testo di legge si ricava chiaramente che: 1) l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (e quindi non vi è alcun mutamento nella obbligazione tributaria, nemmeno nell’ammontare, in dipendenza dello stato di fallimento); 2) sul presupposto che il fine della procedura fallimentare è la liquidazione dei beni del fallito per il soddisfacimento dei creditori, e l’ulteriore, che costituisce la ” ratio” della disciplina speciale, che il soggetto attivo di imposta debba essere soddisfatto in prededuzione rispetto agli altri creditori sul ricavato della vendita del bene soggetto ad imposizione fiscale, l’obbligo di denuncia e di pagamento della imposta anno per anno è sospeso in attesa della vendita di detto immobile; 3) una volta effettuata la vendita ed incassato il prezzo, la imposta complessiva dovuta per l’intero periodo è prelevata dal curatore sull’ammontare del ricavato; 4) entro tre mesi dall’incasso, lo stesso curatore è tenuto sia a presentare la denuncia che a versare la imposta complessiva dovuta al Comune. Su tali premesse, è ovvio che, ove il fallimento sia chiuso per un motivo che renda superflua la vendita del bene, il quale torna nel possesso del fallito, la obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura mai venuta meno, è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis il quale è tenuto sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo.

In forza di tale considerazione il primo motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata sul punto. Risulta invece infondato il secondo motivo.

Si è detto che in pendenza della procedura fallimentare sussiste la obbligazione tributaria, ma non l’obbligo di denuncia e di pagamento della imposta, rinviati ad una data posteriore all’incasso del prezzo della vendita del bene.

Ne deriva da un lato che nè il curatore, nè il fallito sono tenuti alla denuncia in pendenza di procedura prima di detto termine, e che per lo stesso periodo non maturano interessi, in quanto la legge fa esclusivo riferimento per la determinazione del dovuto da prelevarsi dal prezzo, al “complessivo ammontare” della imposta, senza menzione di interessi (che d’altro canto non possono decorrere in assenza di esigibilità del credito).

Ne consegue che per il periodo considerato negli avvisi di accertamento, dal (OMISSIS), in cui era pendente la procedura, non sono dovute sanzioni nè interessi, per carenza dei relativi presupposti. Quanto all’obbligo di denuncia gravante sull’ex fallito, poichè lo stato fallimentare è cessato nel (OMISSIS), questo decorre da tale evento, posteriore ai periodi considerati nei singoli avvisi di accertamento, nell’ambito temporale di ciascuno dei quali si presume verificata la violazione sanzionata; per cui non può essere considerata valida al fine sanzionammo la violazione di un obbligo sorto in epoca successiva al periodo oggetto di imposizione, salvo una specifica contestazione di tale violazione, con il dato temporale relativo, in ogni singolo avviso di accertamento; punto in ordine al quale il ricorso manca di autosufficienza. Irrilevante è la doglianza dell’intimato circa la inagibilità dell’immobile nel periodo considerato, il cui accertamento è pacificamente posteriore al periodo in esame.

La sentenza deve quindi essere cassata il relazione al primo motivo e non essendovi necessità di nuovi accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione degli appelli del contribuente avverso le sentenze di primo grado (rimanendo ferma la reiezione degli appelli incidentali del Comune).

L’esito delle cause cumulativamente trattate e la relativa novità del tema oggetto dei giudizi giustifica la compensazione delle spese di tutti i procedimenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa in relazione al motivo accolto le sentenze impugnate e, decidendo nel merito rigetta gli appelli del contribuente. Compensa le spese del grado di appello e di quello di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA