Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15477 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6559-2006 proposto da:

COMUNE DI PINETO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio

dell’avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

PINETO BEACH SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 63/2004 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 27/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo respingeva il ricorso proposto dalla società Pineto Beach s.r.l. avverso l’avviso di accertamento emesso da Comune di Pineto in relazione alla TARSU dovuta dalla società per l’anno 1996, assumendo la legittimità dell’operato del Comune.

Avverso la sentenza proponeva appello la società sostenendo la nullità dell’atto impugnato e la erroneità della misurazione di superficie utile effettuata dal Comune.

L’ente territoriale non si costituiva in detto grado di giudizio.

La Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi con sentenza n. 63/3/04 pronunciata il 16- 12-04 depositata il 27-1-05 accoglieva parzialmente il gravame, statuendo che la tassa dovesse essere commisurata ad una superficie complessive di mq 8.809,32.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Comune con due motivi.

La società intimata non svolgeva attività difensiva.

L’ente ricorrente depositava dichiarazione sottoscritta dal sindaco del Comune e dal difensore, con la quale dichiarava di rinunciare al ricorso, essendo intervenuta conciliazione con la contribuente ed essendo pertanto venuta meno la materia del contendere. Chiedeva quindi fosse dichiarata la estinzione del giudizio.

Alla odierna udienza il difensore reiterava la istanza.

Osserva la Corte che la rinuncia al ricorso è rituale ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e che pertanto deve essere dichiarata la estinzione del procedimento.

Nulla per le spese, in assenza di costituzione della intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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