Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15477 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16665/2014 proposto da:

ECOFUTURA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO

LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dalli Avvocato MARIO

ALOE’, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA già EQUITALIA PRAGMA s.p.a..

– intimata –

avverso la sentenza n. 595/10/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA del 7/10/2013,

depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

“Ecofutura srl” ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR di L’Aquila che ha respinto il gravame interposto dalla medesima società nei confronti della sentenza della CTP di Chieti n. 42/05/2012, e così ha confermato la cartella di pagamento emessa per IVA-IRAP-IRES da Equitalia in conseguenza di controllo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione UNICO 2007.

Con la sentenza qui impugnata il giudice dell’appello ha ritenuto (per quanto qui ancora rileva) che “l’aver raggiunto lo scopo, ed efficace difesa, fanno superare le eccepite carenze inerenti la notifica della cartella esattoriale”. Quanto all’eccezione sollevata dalla parte contribuente circa la sopravvenuta decadenza del potere impositivo di notificare la cartella esattoriale (notifica effettuata il 10.1.2011), la CTR ha rilevato che l’Agenzia aveva attestato che il ruolo di cui al modello 770/2007 era stato reso esecutivo il 4.3.2010 e consegnato al Concessionario il successivo 25, mentre il molo di cui al modello Unico/2007 aveva come data di esecutorietà il 24 febbraio risultando consegnato alla medesima data del successivo 25. E perciò, alle anzidette date, l’Ufficio era nel pieno esercizio del proprio potere impositivo. L’eccezione di violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, andava pure disattesa, giacche la liquidazione era avvenuta in base agli elementi forniti dalla parte contribuente.

La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia si è costituita al solo fine di conservare la facoltà di partecipazione all’udienza di discussione. La concessionaria non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; dell’art. 156 c.p.c.; dell’art. 2697 c.c.; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; della L. n. 890 del 1982, art. 7) la parte ricorrente si duole che il giudicante abbia erroneamente ritenuto che la violazione della disciplina in tema di notifica potesse considerarsi sanata ex art. 156 c.p.c., pur avendo omesso di esaminare sia l’avviso di ricevuta di ritorno della notifica avvenuta a mezzo posta, sia l’esistenza della raccomandata informativa e sul presupposto che la cartella risultava notificata a persona estranea alla società contribuente.

Il motivo di ricorso appare infondato.

Ed invero, da una canto occorre rilevare che la parte ricorrente non ha delucidato quali siano i caratteri della notifica di cui si tratta (limitandosi a postulare che sia avvenuta per posta ma senza chiarire a mente di quale disciplina – atteso che sono molteplici le formalità di procedura che implicano l’utilizzo del servizio postale per la notifica – e poi contraddittoriamente affermando che il giudicante non aveva esaminato l’avviso di ricevuta di ritorno di cui altrove si postula essere mancato il deposito agli atti del giudizio), così contravvenendo all’onere di autosufficienza sul fatto processuale da cui prende le mosse la censura che qui si esamina; d’altro canto necessità considerare che è infondato – in termini di puro principio – l’assunto su cui il mezzo di ricorso è principalmente fondato, e cioè che la mancata produzione dell’avviso citato determina l’inesistenza della notificazione e non la diversa ipotesi della nullità relativa di cui all’art. 156 c.p.c., siccome “si versa nell’ipotesi dell’inesistenza giuridica della notificazione allorquando manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice civile”.

Per contro, occorre dare qui alimento e continuità all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “La costituzione in giudizio di un soggetto titolare del rapporto giuridico dedotto, pur se finalizzata a far valere un vizio della notifica della vocatio in jus – consistente nella specie nella denominazione sociale erronea – senza peraltro che ne sia derivato pregiudizio della difesa, sana il vizio della notifica. (Sez. 3, Sentenza n. 13094 del 29/12/1997; conferma Sez. L, Sentenza n. 2556 del 17/03/1994).

D’altronde, la pacifica circostanza che la parte ricorrente abbia potuto ritualmente e tempestivamente impugnare l’atto esattivo, lascia fondatamente presumere che sia inveritiera l’affermazione secondo la quale la cartella in questione sarebbe stata notificata “a persona estranea alla Ecofutura srl”, sicchè non vi è dubbio che, a riguardo di ciò, maggiormente rigoroso avrebbe dovuto essere l’onere di autosufficienza del ricorrente nel declinare con precisione i dati dell’eseguita procedura di notifica, onere che la parte ricorrente ha disatteso.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis) la parte ricorrente si duole per non avere il giudicante considerato – così come censurato con l’appello – che il potere di riscuotere mediante ruolo è subordinato alla notifica al contribuente della cartella di pagamento entro il termine perentorio fissato nel predetto art. 25 e perciò entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nella specie, perciò il termine – scaduto il 31.12.2010 – era stato abbondantemente superato con la notifica del 10.1.2011, con conseguente decadenza dal potere di esazione.

Il motivo è fondato e da accogliersi, con assorbimento di quelli successivi.

Premesso che secondo la costante giurisprudenza di legittimità il termine fissato con il menzionato art. 25 si applica anche in tema di IVA (si veda, per tutte, Cass. n. 15786/2012), appare che effettivamente nella specie di causa – secondo la autosufficiente ricostruzione dell’antefatto processuale proposta dalla parte ricorrente – il termine per provvedere alla notifica della cartella di cui si tratta avrebbe dovuto essere il 31.12.2010, e cioè -appunto- il completamento del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (2007). Essendo detto termine spirato senza l’avvenuta notifica della cartella, non resta che concludere che il giudicante avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta decadenza e perciò annullare l’atto esattivo.

Dovendosi provvedere alla cassazione della pronuncia impugnata, compete alla Corte la facoltà di provvedere anche alla decisione del merito della lite (accogliendo l’impugnazione della cartella di pagamento) non apparendo necessario provvedere ad ulteriore acquisizione di dati di fatto.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 15 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto a riguardo del secondo motivo;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento impositivo qui impugnato. Condanna la parte intimata a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 oltre al 15% per spese generali, oltre accessori e spese ed oltre ad Euro 200,00 per esborsi, e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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