Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15477 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16011/2017 proposto da:

A.S.U.R. MARCHE – AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DI ANCONA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARISA BARATTINI;

– ricorrente –

contro

M.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA

D’ORO N. 184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/04/2017 R.G.N. 84/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 17/2017 del 18 aprile 2017 la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione del locale Tribunale, che aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell’ASUR Marche e dell’ASUR Marche – Area Vasta n. (OMISSIS) da M.A.M., assistente sociale, riconosceva il diritto di quest’ultima a percepire l’indennità per l’esercizio delle funzioni di coordinamento ai sensi dell’art. 10 del c.c.n.l. 20/9/2001, a decorrere (non, come preteso dal 2005 o comunque dal 1 ottobre 2008, in forza del provvedimento di conferimento del 1 ottobre 2008 ma) dal 18 settembre 2009 (e cioè nei limiti della prescrizione quinquennale) con condanna dell’ASUR Marche al relativo pagamento;

rilevava la Corte territoriale che all’appellante, inquadrata a decorrere dal 1 settembre 2001 in categoria D, era stato conferito in data 1 ottobre 2008 l’incarico di coordinamento;

riteneva che, nella specie, fossero sussistenti le condizioni previste dall’art. 10 del c.c.n.l. (l’incarico: – era stato conferito con atto formale, – da parte di chi aveva il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendete, – aveva ad oggetto le attività dei servizi nonchè il coordinamento del personale);

assumeva che la valutazione positiva dell’Azienda, sottesa al conferimento dell’incarico, assorbisse ogni questione circa la mancanza di un requisito di legittimità rappresentato dal master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza o dall’esperienza triennale nel profilo di appartenenza (L. n. 43 del 2006, art. 6) anche tenuto conto del mancato annullamento in sede di autotutela da parte dell’ente del provvedimento di conferimento dell’incarico tale da far ritenere la persistenza della suddetta valutazione discrezionale favorevole;

2. avverso tale sentenza la ASUR Marche ha proposto ricorso affidato a quattro motivi;

3. M.A.M. ha resistito con controricorso;

4. L’ASUR Marche ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo l’Azienda ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. 17.4.1999 del comparto sanità biennio economico 2000-2001 per avere la Corte territoriale erroneamente inquadrato la fattispecie di cui è giudizio nei primi tre commi dell’art. 10, riferiti al personale inquadrato nella categoria D;

2. con il secondo motivo l’Azienda denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e della L.R. n. 13 del 2003 e s.m.i. di riordino del servizio sanitario regionale per avere la Corte anconetana ritenuto che il conferimento dell’incarico di coordinamento potesse essere legittimamente effettuato dal Responsabile dell’unità operativa (neppure complessa) e dal direttore del distretto;

3. con il terzo motivo l’Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’omesso esame del provvedimento con il quale era stato legittimamente conferito alla M. l’incarico di posizione organizzativa di Referente da parte del direttore della ex zona territoriale n. 7 di Ancona;

4. con il quarto motivo l’Azienda ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 4 del c.c.n.l. comparto sanità quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007 per mancanza del requisito del master di primo livello;

5. il ricorso, in tutti i motivi in cui è articolato, è fondato nei termini di seguito illustrati;

6. come già ricordato da questa Corte in plurime decisioni, l’insieme della complessa disciplina riguardante le categorie C, D e Ds e i compiti di coordinamento ha portato ad individuare una prima fase in cui la contrattazione collettiva è dovuta intervenire a mettere ordine rispetto al fatto che le attività della categoria C rientrassero anche nell’ambito della categoria D ed a regolare la posizione del personale di categoria D cui erano stati formalmente dati o riconosciuti compiti di coordinamento;

7. a tale fine, nella fase c.d. di “prima applicazione”, l’art. 10, comma 3, c.c.n.l. 20.9.2001 ha riconosciuto l’indennità di coordinamento al personale di categoria D (o, in casi eccezionali che qui non interessano, anche al personale di categoria C: art. 10, comma 7, c.c.n.l. cit.) che avesse previamente avuto il conferimento formale dello specifico incarico di coordinamento o che ne ricevesse la verifica con atto formale, sulla base di assegnazione proveniente da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale (Cass. 27 aprile 2010, n. 10009 e poi le successive Cass. 22 settembre 2015, n. 18679 e Cass. 28 maggio 2019, n. 14507);

per il medesimo personale di cui sopra, per effetto dell’art. 19, lett. b) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, era stato poi previsto il transito alla posizione Ds;

8. viceversa, nella fase successiva alla “prima applicazione”, per il restante personale, sia che esso fosse transitato in categoria D dalla categoria C per effetto dell’art. 8 del c.c.n.l. 20.9.2001, sia che esso già fosse in categoria D e che, non avendo ottenuto l’indennità di coordinamento, non fosse transitato in categoria Ds, valgono le regole desumibili dall’art. 5, comma 2, c.c.n.l. del 20.9.2001 e dall’art. 19, lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonchè su criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (v. Cass. 18 maggio 2018, n. 12339);

ancora successivamente l’art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008 ha fissato gli ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, di cui si è detto, conformandosi all’articolata disciplina delle ‘funzioni di coordinamentò introdotta dall’art. 6 della L. n. 43/2006 ed al successivo Accordo Stato-Regioni;

9. è chiaro, dunque, che la disciplina sulla “prima applicazione” ebbe necessariamente riguardo a mere situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino, come chiaramente evidenziato da Cass. 10009/2010 cit.;

la successiva giurisprudenza di questa Corte ha avuto tuttavia cura di precisare come l’attività di coordinamento sia funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza (Cass. 28 agosto 2018, n. 21258; Cass. 4 luglio 2012, n. 11162); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si dovettero governare – con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. 21.9.2001 – situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a significare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (art. 5 c.c.n.l. 20.9.2001; art. 19, lett. c, c.c.n.l.) e, poi, con l’osservanza dei requisiti formalizzati dalla L. n. 43 del 2006, art. 6 e richiamati dall’art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008;

10. questa Corte ha anche esaminato il rapporto tra indennità di coordinamento e posizione organizzativa rilevando (Cass. n. 10009/2010 cit.) che nella declaratoria della categoria D (…) si fa riferimento a “posizioni di lavoro… che richiedono… capacità organizzative, di coordinamento e gestionali” e nel livello economico D super della stessa categoria si fa riferimento a posizioni di lavoro che “richiedono… funzioni di direzione e coordinamento”;

l’art. 10, comma 1, del c.c.n.l. 20 settembre 2001 istituisce tuttavia un’indennità separata identificandone il presupposto specifico nella funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale etc. e non contiene alcun riferimento nè ai criteri stabiliti dall’art. 20 del c.c.n.l. aprile 1999 in materia di posizioni organizzative nè in realtà ad alcun criterio specifico, limitandosi a identificare i destinatari dell’indennità in coloro ai quali tale funzione sia “affidata”;

quindi, nè la clausola in materia di classificazione, contenuta nel c.c.n.l. 7 aprile 1999 nè quella dell’art. 10 del c.c.n.l. 20 settembre 2001 contengono elementi che valgano a distinguere con chiarezza l’attività di coordinamento dalla funzione di coordinamento;

inoltre, il cit. art. 10 non autorizza in alcun modo, mancando ogni elemento normativo in proposito, a configurare la funzione di coordinamento alla stregua di una posizione organizzativa a norma dell’art. 20 del c.c.n.l. 7 aprile 1999;

11. nel sistema “a regime” (una volta superata la fase transitoria) è previsto che l’indennità di coordinamento è attribuita a “coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato” e specificando che essa “si compone di una parte fissa ed una variabile”;

dunque, “a regime”, l’incarico, che richiede sempre un atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento (v. di recente Cass. 18 maggio 2018, n. 12339; Cass. 11 gennaio 2021, n. 187);

l’indennità di coordinamento è, così, attribuibile solo a seguito di concertazione con le OO.SS. sia per la preliminare concreta pianificazione degli interventi necessari alla gestione dei reparti ospedalieri cui assegnarla, al fine del coordinamento del personale chiamato a realizzare quei determinati interventi, sia per i resoconti sui giudizi di valutazione annuale;

12. nella fattispecie in esame, la M. non rientrava certo nella disciplina transitoria avendo ottenuto l’inquadramento in D dopo la data del 31/8/2001, ed in particolare a far data dall’1/9/2001, per effetto delle trasformazioni operate dal c.c.n.l. (artt. 8 e 9);

era dunque, con riferimento al sistema “a regime” che andava effettuata la preliminare verifica della rituale conformazione dei provvedimenti di conferimento adottati alle procedure di concertazione ritualmente e previamente poste in essere per i fini di cui all’art. 5, comma, 2, del c.c.n.l. cit.;

in sostanza, le posizioni di coordinamento (per le quali l’art. 10, comma 1, del c.c.n.l. 20 settembre 2001 ha, come detto, istituito apposta indennità identificandone il presupposto specifico nella funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione) avrebbero potuto essere attribuite dall’Azienda solo con atto formale di conferimento ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità e previa definizione di criteri generali cui attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento;

13. nella specie, non risulta che tale accertamento sia stato svolto dalla Corte territoriale;

14. si aggiunga che si discute di un incarico formale attribuito l’1/10/2008 nella vigenza del c.c.n.l. normativo 2006-1009, economico 2006-2008 (tale contratto, stipulato in data 10 aprile 2008, aveva previsto all’art. 2, commi 2 e 3, che gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto e che gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2);

l’art. 4 di detto c.c.n.l. ha previsto che: “1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43 del 2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonchè dall’Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall’entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell’affidamento dell’incarico di coordinamento di cui all’art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall’Università ai sensi dell’art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3.11.1999, n. 509 e dell’art. 3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22.10.2004, n. 270, nonchè un’esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni. 2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, di cui alla L. 43 del 2006, art. 6, comma 5, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell’affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma”;

orbene non poteva la Corte territoriale prescindere dalla verifica della sussistenza di uno degli indicati requisiti formali, irrilevanti essendo tanto “la valutazione positiva sottesa al conferimento dell’incarico” quanto il mancato annullamento in sede di autotulela dell’atto di conferimento;

15. nè, per quanto sopra evidenziato, rilevava la circostanza che la M. avesse ottenuto una posizione organizzativa;

16. conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto indicati nei punti che precedono e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

17. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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