Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15475 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. II, 21/07/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 21/07/2020), n.15475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25980/2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via Della

Consulta 50, presso lo studio dell’avvocato Antonio Mancini, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pio Briziarelli;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in Roma, V.Le G. Mazzini

6, presso lo studio dell’avvocato Antonella Guidoni, rappresentato e

difeso dall’avvocato Francesco Persio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4177/2015 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 10/07/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– nel 2001 il Condominio (OMISSIS) (d’ora in poi solo Condominio) aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di R.S. per la somma di Lire 17.329.540 a titolo di oneri condominiali cui si era opposto l’ingiunto eccependo in compensazione il credito derivante dall’incarico di amministratore condominiale rivestito in precedenza;

– l’adito Tribunale di Rieti accoglieva parzialmente l’opposizione determinando l’importo ancora dovuto dal R. nella minore somma di Euro 2.760,61, oltre interessi;

– proposto gravame in via principale dal Condominio ed in via incidentale dall’opponente, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo condannando il Condominio alla restituzione di quanto versato dall’opponente in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;

– la corte d’appello in particolare ha dato atto del carattere dirimente dell’intervenuto annullamento con la sentenza n. 578 del 2008 del Tribunale di Rieti della Delib. assunta 21 aprile 2001 e sulla base della quale era stato azionato il credito per le spese condominiali; a detto annullamento conseguiva l’accoglimento dell’opposizione nonchè l’omessa decisione sulla eccezione di compensazione e la condanna alla restituzione di quanto corrisposto in virtù del decreto provvisoriamente esecutivo;

– la cassazione di tale pronuncia è chiesta dal Condominio sulla base di due motivi cui resiste con controricorso l’opponente R..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 112,113,115,116 e 645 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., per non avere la corte territoriale considerato che, a seguito dell’annullamento la Delib. sulle spese posta a fondamento del credito monitoriamente azionato, essa era stata ratificata e confermata da una successiva deliberazione;

– il giudice d’appello era incorso nella violazione dei principi riguardanti la formazione della decisione giudiziale trascurando di esaminare le altre prove (interpello e testi) raccolte nel processo a sostegno delle ragioni creditorie del condominio;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e cioè le risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di primo grado;

– i motivi involgono la questione del rapporto fra l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali sulla base di Delib. condominiale ed il giudizio di impugnazione della stessa, con particolare riguardo al quesito se la statuizione di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, come qualsiasi domanda di accoglimento della domanda di adempimento di un negozio debba ritenersi idonea alla formazione del giudicato implicito sull’assenza di cause di nullità del negozio stesso ed è stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 24476/2019;

– appare pertanto, in ragione di ciò, opportuno rimettere la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA