Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15474 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 34416/06 R.G. proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco p.t.,

domiciliato in Roma, via F. Denza, n. 20, presso l’Avvocato Del

Federico Lorenzo che lo rappresenta e difende per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliata in Roma, via G.A.

Pasquale, n. 21, presso Capriotti Mario, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Bruni Ciriaco per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso riunito n. 135/07 R.G. proposto da:

R.M., come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

Comune di San Benedetto del Tronto, come sopra domiciliato,

rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/6/06 della Commissione tributaria regionale

delle Marche, depositata il 6.10.2006, notificata il 10.10.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 13 aprile 2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito, per R.M., l’Avvocato Valeria D’Ilio, per delega;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento de ricorso del

Comune, per quanto di ragione, e per il rigetto del ricorso di

R.M..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il comune di San Benedetto del Tronto ricorre (ricorso n. 34416/06 R.G.), con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, accogliendo parzialmente l’appello proposto dalla contribuente, signora R. M., e riformando di conseguenza la sentenza n. 114/6/2005, con cui la commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno ne aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento della complessiva somma di Euro 55.689,19, annullava la cartella medesima, per la sola parte (Euro 40.293,07) relativa agli avvisi di accertamento dell’ICI notificati in data 8.5.2001, concernenti le annualità 1995, 1996, 1997 e 1998, per intervenuta decadenza dal potere d’iscrizione a ruolo del tributo.

1.2.- La nominata contribuente ricorre separatamente (ricorso n. 135/07, riunito al primo con ordinanza in data odierna), con un solo motivo, per la cassazione della stessa sentenza, nella parte in cui rigetta l’appello da lei proposto contro la citata sentenza della commissione provinciale, relativamente alla restante parte (Euro 15.396,12) della somma portata dalla cartella esattoriale, dipendente da altri avvisi di accertamento dell’ICI, notificati il 6.11.2002, concernenti le annualità 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, la cui notifica, secondo la contribuente, sarebbe stata irritualmente eseguita.

1.3.- Entrambe le parti hanno rispettivamente resistito alle avverse pretese mediante controricorso.

2.- Motivi dei ricorsi e quesiti di diritto.

2.1.- 1 singoli motivi del ricorso per cassazione proposto dal comune – violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 12 per avere ritenuto di natura perentoria, ossia stabilito a pena di decadenza, il termine per la formazione e l’esecutività del ruolo (primo motivo); violazione dello stesso articolo di legge e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, lett. c), e D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, commi 2, 3, e art. 18, per avere ritenuto che il comune potesse iscrivere a ruolo le somme pretese con gli avvisi di accertamento, nonostante questi fossero stati impugnati davanti alla commissione tributaria provinciale, che aveva peraltro accolto il ricorso della contribuente (secondo motivo); violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 2, per non avere considerato che il comune avrebbe dovuto comunque rimborsare le somme eventualmente iscritte a ruolo e pagate dalla contribuente, all’esito della sentenza sfavorevole di primo grado, ed avrebbe potuto reiscriverle, come fece, solo a seguito della pronunzia favorevole della commissione regionale – si concludono rispettivamente coi seguenti quesiti di diritto:

2.1.1.- “se, nel silenzio della norma, può essere riconosciuta natura decadenziale al termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di liquidazione ICI è stato notificato al contribuente, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 per la formazione e la esecutorietà dei ruoli (e non per la loro notifica) mediante i quali il Comune procede al recupero coattivo delle somme dovutegli”;

2.1.2.- “se il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 così come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, trovi applicazione anche in tema di riscossione coattiva da parte dei comuni dell’ICI e dei relativi accessori”; e, in caso affermativo, “se il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 così come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, a mente del quale., per te somme dovute sulla base di accertamenti dell’Ufficio, l’ente creditore deve procedere all’iscrizione in ruoli resi esecutivi entro il termine di decadenza del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, abbia portata sostanzialmente abrogatrice del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 secondo cui invece i ruoli devono essere formati dal Comune e resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento è stato notificato al contribuente”; e “se l’art. 17 cit. segni solo il limite ultimo entro cui i comuni devono procedere alla formazione ed alla apposizione del visto di esecutorietà dei ruoli, ma non anche il dies a quo”;

2.1.3.- “se, secondo quanto si ricava dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, le decisioni della CTP favorevoli ai contribuenti siano immediatamente esecutive, nel senso che, ove accolgano il ricorso, importino per l’ufficio l’obbligo di procedere al rimborso di quanto eventualmente dai contribuenti pagato e non dovuto, e ciò anche se non definitive, andandosi in buona sostanza a sostituire agli atti impositivi annullati”.

2.2.- In esito all’esposizione dell’unico motivo di ricorso proposto dalla contribuente – per asserita violazione a falsa applicazione degli articoli 139 e 140 c.p.c. sono formulati sette quesiti vertenti su questioni di fatto: se la persona che ricevette materialmente la raccomandata contenente l’avviso di deposito presso la casa comunale dell’atto da notificare “può essere ritenuta una persona di famiglia o addetta alla casa”; se risulta che la destinataria della notifica “ha avuto notizia del deposito degli avvisi di accertamento” presso la casa comunale; se può stabilirsi, in base alla prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, “l’inesistenza di alcun rapporto tra la signora A. persona che ricevette fisicamente l’atto” e la contribuente; ovvero che tale persona “si trovava eccezionalmente nei paraggi dell’abitazione” di quest’ultima;

se si possa stabilire che la qualifica “dipendente”, riferita alla persona che ricevette la notifica, sia stata vergata con grafìa diversa da quella della sottoscrizione della ricevente; se il notificatore abbia “posto in essere tutte le dovute iniziative e procedure per effettuare la notifica degli avvisi di accertamento”;

se, infine, si debba, in conformità alle norme asseritamente violate, “pronunciare la nullità della notifica e degli atti consequenziali quali gli avvisi di accertamento ICI e della relativa cartella esattoriale”.

3.- Decisione.

3.1.- L’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso, per asserita irritualità della notifica, eseguita presso il difensore anzichè presso la sede della società, è infondata, trattandosi di difensore domiciliatario nel giudizio di merito; e sarebbe comunque sanata dall’avvenuta costituzione in termini dell’intimata.

3.2.- Entrambi i ricorsi debbono essere rigettati, per infondatezza e, in parte, inammissibilità dei motivi, per le ragioni di seguito espresse. Le spese di questo giudizio di cassazione debbono essere interamente compensate fra le parti, per la reciproca soccombenza.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- Il comune doveva iscrivere a ruolo la somma chiesta con gli avvisi di accertamento notificati, nonostante l’avvenuta impugnazione di alcuni di questi, anche in pendenza del contenzioso conseguentemente instaurato.

4.1.1.- Al quesito trascritto nel par. 2.1.1 si deve dare risposta affermativa. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, comma 1, seconda parte applicabile agli accertamenti in questione, disponeva (prima di essere abrogata, ad opera della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. c) quanto segue: “il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione”.

Detto termine era di natura perentoria – e quindi doveva essere osservato a pena di decadenza, benchè tale sanzione non fosse espressamente iscritta nella norma sia perchè il carattere di perentorietà è insito letteralmente nella locuzione “non oltre” sia in vista dello scopo che il termine in esame persegue e per la funzione che adempie (come è stato ritenuto nell’analogo caso dell’iscrizione a ruolo di crediti previdenziali: Cass. n. 2835/2009); scopo e funzione aventi rilievo costituzionale giacchè, in diversa ipotesi, il contribuente sarebbe assoggettato all’azione del fisco “per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragionevole” (C. cost, sent. n. 280/2005).

4.1.2.- Al primo dei due quesiti riportati al par. 2.1.2 si risponde in senso negativo, quindi gli altri due sono assorbiti. L’articolo 12, sopra riportato al par. 4.1.1, riferito esclusivamente all’ICI, era norma speciale rispetto al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, lett. c) quale si leggeva dopo la sostituzione operata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 6 (e prima di essere abrogato dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 5 ter, lett. a, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156); pertanto, in materia di ICI, la norma vigente all’epoca, ed applicabile al caso in esame, era soltanto quella contenuta nel citato articolo 12, a mente della quale riscrizione a ruolo doveva ordinariamente seguire, a pena di decadenza, “non oltre” il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso era stato notificato al contribuente.

4.1.3.- Il terzo quesito(par. 2.1.3) è inammissibile.

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 – che prevedeva, al secondo comma (poi abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 37), l’iscrizione a ruolo frazionata, nel corso del contenzioso instaurato dal contribuente, delle sole imposte sui redditi (v. D.Lgs. ult.

cit., art. 19), quindi non dell’ICI – deve comunque intendersi superato, ex parte qua, per l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 che regola in generale la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario (Cass. n. 7339/2003). Il comma 1 di quest’ultima norma, tuttavia, s’intende applicabile soltanto “nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio” -caso in cui agisce anche “in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta”, come, ad es., il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60 in materia di IVA -; ma non trova riscontro ed applicazione riguardo a tributi, come l’ICI, cui non si applicava peraltro, come già notato, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 2, essendo disciplinati da norme proprie in materia di riscossione coattiva. In tal senso, è stato ritenuto inapplicabile il citato art. 68, negli analoghi casi della TARSU (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72) e dell’imposta di pubblicità (art. 9, comma 5 stesso D.Lgs.), essendo consentito all’ente impositore, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento, di provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero (Cass. nn. 28091/2009, 7785/2008, 27002/2007, 141/2004).

4.1.4.- Una volta stabilito che il comune poteva e doveva iscrivere a ruolo per intero le somme accertate, nel termine perentorio indicato, all’epoca, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 – e cioè, nel caso concreto, entro il 31.12.2003, per gli avvisi di accertamento notificati in data 8.5.2001, ed entro il 31.12.2004 per gli avvisi notificati il 6.11.2002 (termine, in quest’ultimo caso, rispettato) – consegue l’inammissibilità del quesito in esame, che si riferisce all’ipotesi astratta di un rimborso (conseguente alla decisione di primo grado) ovviamente non richiesto, giacchè tale sentenza, che aveva accolto il ricorso della contribuente, non avrebbe potuto comunque dar luogo al rimborso di alcun tributo, nella specie non iscritto a ruolo nè pagato.

4.1.5.- Il quesito involge peraltro un argomento difensivo, nel senso che, se la decisione di primo grado favorevole al contribuente comporta il rimborso d’ufficio, con interessi, di quanto pagato in eccedenza, tanto vale che il comune attenda l’esito del giudizio prima d’iscrivere a ruolo le somme accertate; la decisione di primo grado sarebbe, in questa prospettiva, sostitutiva “in buona sostanza” degli atti impositivi annullati.

Simile conclusione non è condivisibile, siccome giuridicamente infondata, in presenza di norme che imponevano un termine perentorio per l’iscrizione a ruolo, decorrente dalla notificazione dell’atto impositivo (oggi per la notifica del titolo esecutivo, una volta divenuto definitivo l’accertamento: L. 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, comma 163).

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 nella formulazione qui applicabile, non impediva peraltro al comune di procrastinare l’iscrizione a ruolo, qualora fosse stato impugnato l’accertamento, in attesa di conoscere la decisione di primo grado; correndo però il rischio – se la pronunzia della commissione provinciale fosse stata (come fu) a lui sfavorevole e se la sentenza di segno contrario in secondo grado non fosse intervenuta in tempo utile – di decadere dal potere di riscossione per violazione dei termine perentorio. Al contrario, iscrivendo tempestivamente a ruolo il tributo accertato, la sentenza sfavorevole di primo grado avrebbe, bensì, comportato la necessità del rimborso – salvo che la riscossione fosse stata sospesa, ipotesi pure ammessa, sufficiente a compensare, sul piano dell’equità costituzionale, l’iscrivibilità a ruolo dell’intero cespite in pendenza di giudizio (C. cost, sent. n. 464/1999) -, ma avrebbe lasciato intatta la possibilità di riscossione per il caso (verificatosi nella specie: cfr. Cass. n. 6880/2005) di riconoscimento del debito d’imposta nelle fasi ulteriori di giudizio.

4.2.- L’unico motivo del ricorso per cassazione proposto dalla contribuente, ed i quesiti che lo concludono (par. 2.2) sono inammissibili, perchè vertenti su questioni di mero fatto, analizzate e risolte ineccepibilmente dalla commissione regionale, secondo la quale l’appellante non aveva provato l’affermazione, contrastante con le risultanze fidefacienti della relata, che non fosse alle sue dipendenze la persona cui fu consegnata la raccomandata contenente l’avviso di deposito presso la casa comunale del plico da notificare. Tale rado non è stata criticata dalla ricorrente, limitatasi a rinnovare in questa sede, inammissibilmente, le doglianze già prospettate al giudice tributario di merito.

4.3.- Si conclude nel senso indicato al par. 3.2.

5.- Dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta i ricorsi riuniti e compensa interamente fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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