Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15474 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23851-2008 proposto da:

D.P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato ONGARO FRANCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TONETTO

GIANCARLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.E. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

G.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI

GIULIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO

SUPPIEJ giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

e contro

D.P.R. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1260/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 19/9/2007, depositata il 04/10/2007

R.G.N. 2908/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato CALIO’ ANTONIO (per delega dell’Avv. SUPPIEJ

GIORGIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con l’accoglimento del

ricorso incidentale e rigetto del principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.E. esponeva di essere comproprietaria, insieme al fratello G.G., di un appartamento che era stato concesso in locazione a D.P.R.. Questi era receduto dal contratto invocando la pericolosità dell’esposizione alle onde elettromagnetiche emanate da un traliccio dell’alta tensione, senza riconsegnare l’immobile alla scadenza del termine di preavviso e sospendendo il pagamento dei canoni da novembre 2000.

Durante un sopralluogo i proprietari avevano riscontrato numerosi danni ed opere eseguite abusivamente.

La G. chiedeva la condanna di D.P.R. al risarcimento dei danni per la quota a lei spettante e il pagamento dei canoni fino alla data dell’effettivo sgombro.

Nel costituirsi il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attrice, con condanna della stessa ex art. 96 c.c..

Il giudice ordinava la trasformazione del rito e, in sede di memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. il convenuto eccepiva anche l’incompetenza del giudice adito in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 12 del contratto di locazione 1 gennaio 1997.

Il Tribunale di Venezia condannava D.P.R. al pagamento pro quota di Euro 23.492,21, a titolo di risarcimento danni e al pagamento dei canoni di locazione da dicembre 2000 a luglio 2001.

Proponeva appello lo stesso D.P. chiedendo – la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata; la riforma della stessa; la dichiarazione di improponibilità della domanda per la presenza della clausola arbitrale o il suo rigetto perchè infondata; la condanna di G.E. ex art. 96 c.p.c. e la restituzione della somma di Euro 26.309,95 versata in esecuzione della suddetta sentenza.

La Corte d’Appello dichiarava improponibile la domanda proposta da G.E. e condannava quest’ultima a restituire al D.P. la somma di Euro 26.309,395.

Propone ricorso per cassazione D.P.R. con un motivo e presenta memoria.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi G.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo del ricorso principale parte ricorrente denuncia “falsa applicazione di norma di diritto ed omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia della violazione dell’art. 91 C.p.c.: della compensazione delle spese processuali”.

Lamenta parte ricorrente che la Corte d’Appello di Venezia, pur accogliendo integralmente le difese di D.P.R., ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio. E sostiene che non sussistono i “giustificati motivi” ritenuti dalla Corte per la compensazione delle spese processuali, attesa la totale soccombenza di parte resistente.

Il motivo è infondato perchè l’unico limite alla discrezionalità del giudice in tema di spese è dato dall’impossibilità di imputare le stesse alla parte interamente vittoriosa e la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese stesse sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria, tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24531Cass., 2 luglio 2008, n. 18173).

Nel caso in esame sussistono gli elementi per la compensazione delle spese stante la declaratoria di improcedibilità della domanda per le dedotte ragioni di rito, in applicazione del potere discrezionale attribuito al giudice dall’art. 92 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso incidentale parte controricorrente denuncia “erronea declaratoria di decadenza in sede di appello dalla eccezione di nullità della clausola compromissoria in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2), 3) e 5). Violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167, 447 bis, 416, 420 e 426 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

La Corte d’Appello sostiene che non vi è competenza del giudice ordinario in quanto l’art. 12 del contratto de quo contiene una valida clausola compromissoria.

Secondo G.E., d.P.R. non ha formulato alcuna eccezione di incompetenza in relazione alla competenza arbitrale riconducibile alla clausola compromissoria, così accettando la competenza del giudice adito.

Il motivo verte sulla natura di eccezione di natura sostanziale in senso proprio di quella di compromesso, soggetta al regime delle preclusioni.

Il motivo deve essere rigettato.

In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione da luogo ad una questione di merito, riguardante l’interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un’eccezione propria e in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev’essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (Cass., 30 maggio 2007, n. 12684).

Il presente giudizio è stato introdotto prima del 2 marzo 2006, onde non è applicabile il nuovo regime dell’art. 819 c.p.c..

Il nuovo testo dell’art. 819 ter cod. proc. civ., alla stregua del quale costituisce una questione di competenza stabilire se la controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario od a quella arbitrale, è applicabile ai soli giudizi introdotti dopo il 2 marzo 2006, data della sua entrata in vigore. Per i giudizi già pendenti a tale data, pertanto, troverà applicazione l’art. 5 cod. proc. civ., con la conseguenza che la questione relativa alla proponibilità della domanda giudiziale in presenza d’una clausola arbitrale resta una questione di merito, e la sentenza che abbia deciso su essa è impugnabile con l’appello e non col regolamento di competenza (Cass., 29 agosto 2008, n. 21926).

Con il secondo motivo del ricorso incidentale parte ricorrente denuncia “Erroneo rigetto in appello dell’eccezione di nullità della clausola compromissoria in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2), 3) e 5). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1367 e 1341 c.c. nonchè degli artt. 2702 e 215 c.c. sull’efficacia della prova documentale. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio”.

Secondo parte ricorrente incidentale la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, interpretando la clausola compromissoria, commette un grave errore nell’applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, sia per quanto riguarda il senso letterale delle parole, con violazione quindi dell’art. 1362 c.c., sia per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 1341 c.c..

Il motivo deve essere rigettato.

La clausola compromissoria deve, in mancanza di espressa volontà contraria, essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo.

Nel caso in esame, secondo l’impugnata sentenza, ogni controversia derivante dal contratto di locazione, comprese quelle inerenti il risarcimento danni conseguenti a violazione di obblighi contrattuali, doveva essere demandata al collegio arbitrale.

Le clausole vessatorie richiedono specifica approvazione per iscritto solo ove inserite in contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, onde la specifica approvazione non è necessaria quando il contratto è stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola de qua, il risultato dell’incontro delle volontà delle parti, non la regolamentazione precostituita da una sola di esse.

Nella fattispecie in esame il contratto non risulta essere stato predisposto da una sola delle parti. La suddetta clausola deve quindi considerarsi valida.

In conclusione i ricorsi devono essere riuniti e rigettati entrambi con compensazione delle spese del giudizio di, cassazione in considerazione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensando interamente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA