Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15474 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3950/2019 proposto da:

G.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MONTALBANO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO (A.S.P.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO NOTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 855/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/07/2018 R.G.N. 88/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GIUSSANI, per delega verbale Avvocato

GIUSEPPE MONTALBANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Sciacca, su ricorso di G.M., dichiarava l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato relativo, da ultimo, al periodo dall’11/12/2012 al 10/3/2013 con proroga fino al 10/6/2013 (altri periodi lavoratori avevano formato oggetto di separato e precedente giudizio conclusosi con il rigetto della domanda) e, esclusa la possibilità di conversione, e condannava l’Azienda a pagare alla predetta un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. La sentenza era impugnata dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e la Corte d’appello di Palermo, nell’accogliere l’impugnazione, rigettava la domanda.

La Corte territoriale, pur riconoscendo la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per mancanza di valida ragione giustificatrice del termine apposto, riteneva insussistenti i presupposti per il risarcimento del danno c.d. comunitario, osservando che nel caso in esame veniva in considerazione un solo contratto, dall’11/12/2012 al 10/2/2013, prorogato fino al 10/6/2013, che il rapporto non era durato oltre 36 mesi e che parte ricorrente si era limitata a lamentare l’illegittimità del termine per ritenuta genericità delle ragioni della clausola di durata, senza allegare specifici profili di abuso D.Lgs. n. 368 del 2001, ex artt. 4 e 5.

3. Contro la sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione e ha formulato un unico complesso motivo al quale ha resistito con controricorso la Azienda.

4. La sesta sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 21153 del 2020, ha sollecitato un approfondimento di natura nomofilattica volto ad indagare se al contratto in questione stipulato da una p.a. nel 2012 sia applicabile la disciplina introdotto dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, c.d. legge Fornero (entrata in vigore il 18 luglio 2012), che, attraverso le modifiche apportate al D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 4, ha consentito la stipula di contratti acausali per un tempo non superiore a 12 mesi, non suscettibile di proroga (ciò fino all’ulteriore riforma di cui al D.L. 28 giugno 2013, n. 76 conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99).

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale della sezione sesta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e alla Direttiva 1999/70 CEE, clausola n. 5.

Lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui, pur avendo richiamato i principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5072/2016, nonchè i principi espressi dal diritto Eurounitario, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno senza considerare che il contratto illegittimo per genericità della causale era stato prorogato.

2. L’ordinanza interlocutoria ha posto il duplice problema di verificare, da un lato, l’applicabilità delle disposizioni della legge Fornero al contratto in esame, in quanto stipulato da una pubblica amministrazione e soggetto alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, dall’altro la configurabilità di un abuso risarcibile in caso di proroga (illegittima) di un contratto acausale legittimo, in quanto stipulato nel vigore della legge Fornero (e prima del D.L. n. 76 del 2013, cit.).

Ciò sul rilievo che non può dirsi formato il giudicato sulla valutazione compiuta dalla Corte circa la illegittimità del contratto in questione, non potendosi ritenere che nella specie si sia formata la cosiddetta “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, la quale individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24783; Cass. 17 aprile 2019, n. 10760).

3. Si afferma, dunque, che l’impugnazione incentrata sull’effetto giuridico conseguente alla presunta illegittimità del primo contratto, benchè investa solo uno degli elementi della detta sequenza, riapre la cognizione sull’intera statuizione, e quindi anche sul presupposto giuridico costituito dalla qualificazione (in termini di legittimità o illegittimità) del primo contratto.

4. La Corte non ritiene di condividere la premessa da cui muove la ordinanza interlocutoria ovvero la affermazione che l’impugnazione proposta dalla lavoratrice in ordine alle conseguenze giuridiche della illegittimità del termine riaprirebbe la cognizione in merito alla stessa legittimità/illegittimità della apposizione della clausola di durata.

5. Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui, ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno, occorre avere riguardo all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato, che è costituita dalla sequenza logica fatto – norma- effetto giuridico. Benchè ciascun elemento di tale sequenza possa essere singolarmente investito di censura in appello, nondimeno l’impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l’esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell’impugnazione di riconsiderarla tanto in punto di diritto – individuando una diversa norma sotto cui sussumere il fatto o fornendone una differente esegesi – quanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti (v. in tal senso, tra le più recenti Cass. 22 febbraio 2013, n. 4572; Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217; Cass. 16 maggio 2017, n. 12202; Cass. 26 giugno 2018, n. 16853, tutte sulla scorta di Cass. 10 luglio 1998, n. 6769).

6. Tuttavia detto principio non opera in riferimento a tutte le statuizioni della sentenza impugnata – ancorchè non investite dalle ragioni di censura ma all’interno dei singoli capi di decisione sottoposti al giudice del gravame; in altri termini, la impugnazione proposta in ordine ad un capo della sentenza riapre la cognizione su tutti gli elementi di fatto e di diritto relativi a quella statuizione (secondo la sequenza fatto -norma-effetto) e non ad altre.

7. Questa regola va poi coordinata con il diverso principio di cui all’art. 336 c.p.c., che opera nell’ipotesi in cui tra due capi della sentenza vi sia un rapporto di pregiudizialità-dipendenza; in tale eventualità l’impugnazione riguardante il capo principale impedisce il passaggio in giudicato del capo dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultimo, giacchè esso subisce comunque gli effetti della riforma o della cassazione.

8. Per quanto specificamente attiene alla vicenda di causa, va rilevato che l’accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato costituisce oggetto di un capo di decisione distinto rispetto a quello relativo alle conseguenze risarcitorie della medesima illegittimità.

9. Le Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 27 ottobre 2016 n. 21691 hanno ricostruito il rapporto tra i due capi in termini di pregiudizialità-dipendenza, sicchè “l’impugnazione della parte della sentenza che ha affermato l’illegittimità del termine esprime la volontà di caducare anche la parte, strettamente collegata da un nesso causale, sul risarcimento del danno derivante dall’illegittimità. Il ricorrente esprime la volontà di non acquietarsi all’intera decisione di cui mira a scardinare la parte principale con i suoi corollari. Non vale invece l’inverso: qualora l’impugnazione sia volta solo contro uno dei corollari, deve ritenersi che vi sia acquiescenza sulla parte principale” (punto 34 sent. cit.).

10. In sostanza, l’impugnazione proposta (dalla lavoratrice) contro il capo dipendente, sul risarcimento del danno, non impedisce la formazione del giudicato interno sul capo principale, con il quale viene accertata la illegittimità della apposizione del termine.

11. Ne deriva che nella fattispecie di causa questa Corte non può estendere la sua cognizione sul capo con cui è stato dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto dell’11/12/2012: sul capo si è formato il giudicato interno, in quanto la impugnazione ha riguardato la sola statuizione risarcitoria nè è stato formulato dall’ASP ricorso incidentale contro il capo della sentenza che aveva respinto il motivo dell’appellante concernente la dichiarata illegittimità del termine.

12. Nè invero è possibile enunciare, sulla questione specificamente posta con l’ordinanza interlocutoria, un principio di diritto nell’interesse della legge atteso che, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., tale possibilità è prevista solo se vi sia stata una richiesta in tale senso del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione (situazione, questa, non verificatasi nel caso in esame) ovvero se il ricorso proposto dalla parte sia dichiarato inammissibile (situazione, questa, egualmente non sussistente, per quanto si dirà in prosieguo).

13. Venendo all’esame del ricorso, l’unico motivo è fondato.

Le Sezioni Unite questa Corte, nell’arresto del 15 marzo 2016, n. 5072, con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, hanno enunciato il principio secondo cui nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l’efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l’ammontare del danno.

Dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari), le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall’onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.

Questa Corte in epoca successiva al suddetto arresto ha precisato (v. Cass. 2 marzo 2017, n. 5319; Cass. 20 luglio 2018, n. 19454) che nel lavoro pubblico contrattualizzato il ricorso alla disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, al fine di agevolare l’onere probatorio del danno conseguente all’illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che concerne la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine e che, pertanto, la presunzione non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’illegittimità concerna l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro.

14. Da tale ipotesi va tuttavia distinto il caso in cui siano intervenute una o più proroghe del termine illegittimo apposto all’unico contratto di lavoro, come pure chiarito da questa Corte (v. Cass. 28 febbraio 2017, n. 5229; Cass. 13 marzo 2017, n. 6413; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23945): la illegittimità del termine originario determina infatti ex se, indipendentemente da ulteriori verifiche, la illegittimità della proroga, in questo essa trova la sua causa nella attribuzione di ulteriori effetti nel tempo ad un termine invalido.

La proroga costituisce, dunque, una condotta successiva che reitera la illegittimità della iniziale apposizione del termine; sotto il profilo comunitario si qualifica, pertanto, come abusiva successione dell’utilizzo del contratto a termine, sanzionata dalla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Ne deriva che in caso di illegittimità del termine originario apposto al contratto di lavoro concluso con la pubblica amministrazione ove il termine illegittimo venga prorogato il lavoratore che propone la azione risarcitoria D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36, è assistito dalla presunzione di danno (in relazione alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile) codificata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, per il lavoro privato, ferma restando la sua possibilità di provare, assumendone il relativo onere, di avere subito danni ulteriori.

15. Nel caso in esame quello stipulato tra le parti è stato un unico contratto poi, però, prorogato.

Si ricadeva, pertanto, nell’ipotesi di agevolazione probatoria e di operatività della presunzione di legge circa l’ammontare del danno.

16. Da tanto consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei principi sopra richiamati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità (non risulta, invero, possibile decidere la causa nel merito, diversamente da quanto questa Corte ha fatto in altre cause analoghe, non emergendo dalla sentenza impugnata ovvero dagli atti di parte che la liquidazione del danno da parte del giudice di primo grado sia avvenuta in applicazione del criterio sopra privilegiato – si fa solo riferimento ad una liquidazione ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5 – ed avendo comunque tale liquidazione formato oggetto di censura da parte della ASP – v. pag. 9 del controricorso).

17. Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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