Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15473 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 27/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29849/2014 proposto da:

Officina Mega S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempor, e Abbate Guido, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi da se medesimo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4751/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/03/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato G. Abbate che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 19 marzo 2010 il Tribunale di Napoli:

-) ha accertato il diritto di A.G., A.M.A. e A.A. alla liquidazione della quota pari al 50% della Società di fatto Officine Mega, accertata con sentenza dello stesso Tribunale numero 3204 del 1992, in conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale alla morte del loro dante causa Abbate Domenico, socio della Società di fatto unitamente ad Ab.Gu.;

-) ha determinato in Euro 77.589,00 il valore della quota pari al 50% facente capo ad A.D. alla data dello scioglimento del rapporto sociale susseguente alla sua morte occorsa il (OMISSIS), condannando Officine Mega S.r.l., quale unica legittimata passiva, a seguito di regolarizzazione della Società di fatto in Società in nome collettivo e poi della trasformazione in Società a responsabilità limitata, a pagare agli attori detto importo con interessi dal 14 ottobre 2003, ossia dalla scadenza del semestre successivo alla morte di A.D.;

-) ha condannato A.G., A.M.A. e A.A. a pagare ad Ab.Gu. vari importi con interessi legali dal 9 ottobre 2008;

-) ha dichiarato Ab.Gu. privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda di liquidazione della quota societaria proposta dagli eredi di A.D.;

-) ha dichiarato inammissibili altre domande degli eredi;

-) ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda riconvenzionale di condanna degli eredi di A.D. al risarcimento dei danni da protrazione del sequestro giudiziario dell’azienda oltre la data del (OMISSIS);

-) ha rigettato per prescrizione la domanda riconvenzionale di Ab.Gu. volta alla condanna degli eredi di A.D. al pagamento delle somme di Euro 397.364,61 in tesi sottratta dal dante causa alle casse della Società di fatto;

-) ha condannato la Società a responsabilità limitata alle spese in favore degli eredi di A.D.;

-) ha condannato gli stessi eredi alle spese in favore di Ab.Gu..

2. – Contro la sentenza hanno interposto appello sia Officine Mega S.r.l. ed Ab.Gu., sia A.G., A.M.A. e A.A., nonchè in via incidentale Ab.Gu., e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 1 dicembre 2014, ha respinto il primo appello principale ed accolto in parte il secondo, concernente l’entità delle spese di lite liquidate in primo grado, dichiarando inammissibile l’appello incidentale proposto da Ab.Gu., il tutto con compensazione delle spese del grado.

In breve, la Corte territoriale, disattese alcune doglianze concernenti lo svolgimento del processo, ha ritenuto che la legittimazione passiva rispetto alla domanda di liquidazione della quota spettasse effettivamente a Officine Mega S.r.l. e che il Tribunale avesse correttamente quantificato il valore della quota, mentre aveva liquidato in misura inferiore al dovuto le spese di lite in favore di A.G., A.M.A. e A.A., osservando infine che l’appello incidentale dell’ A. era tardivo.

3. – Per la cassazione della sentenza Officine Mega S.r.l. ed Ab.Gu. hanno proposto ricorso affidato a sei motivi illustrati da memoria.

A.G., A.M.A. e A.A. non hanno spiegato attività.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene sei motivi.

1.1. – Il primo motivo è rubricato: “Illegittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. ed art. 24 Cost.. Nullità della sentenza di primo grado per omessi esame e pronuncia dei provvedimenti opportuni previsti dall’art. 92 disp. att. c.p.c., comma 3, in combinato disposto dell’art. 112 c.p.c.”.

Sostengono in breve i ricorrenti che, a fronte di un ricorso presentato da essi ai sensi dell’art. 92 disp. att. c.p.c. il giudice avrebbe omesso la pronuncia dei provvedimenti opportuni normativamente previsti.

1.2. – Il secondo motivo (formulato dalla sola società ricorrente) è rubricato: “Illegittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2284 c.c. anche in combinato disposto dell’art. 2289 c.p.c. con particolare riferimento alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 c.c. in ordine alla nullità del conferimento dell’azienda sottoposta a sequestro giudiziario”.

Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale non abbia accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in ordine alla liquidazione della quota e della relativa condanna al pagamento in favore degli originari attori, sul rilievo della nullità del conferimento dell’azienda all’epoca sottoposta a sequestro giudiziario.

1.3. – Il terzo motivo svolto sotto la rubrica: “Illegittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2289 c.c., commi 1, 2 e 3, in ordine al valore attribuito alla quota”.

Secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare la sentenza di primo grado laddove aveva quantificato il valore della quota di A.D. nella società di fatto. Si sostiene che gli eredi dovevano partecipare alle spese per le operazioni in corso a seguito del sequestro giudiziario dell’azienda gestita dalla Società di fatto.

1.4. – Il quarto motivo (formulato dalla sola società ricorrente) svolto sotto la rubrica: “Illegittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione ed errata applicazione dell’art. 2289 c.c., comma 4, e dell’art. 1283 c.p.c., in ordine agli interessi legali, all’anatocismo ed alla data di decorrenza degli interessi stessi”.

Il motivo è volto a sostenere che la liquidazione della quota non avrebbe dovuto essere effettuata alla scadenza del sesto mese dalla morte di A.D. (ossia sei mesi dopo la data del (OMISSIS), e dunque il (OMISSIS)), ma dal sesto mese calcolato dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto il rapporto societario di fatto, passaggio in giudicato risalente al 15 marzo 2005, con la conseguenza che gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati a far data dal 15 settembre 2005.

1.5. – Il quinto motivo (formulato dalla sola società ricorrente) svolto sotto la rubrica: “Illegittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, in combinato disposto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 16 (all’epoca vigente) in quanto non è stata accettata la conciliazione”.

Si sostiene con il motivo che la Corte territoriale avrebbe dovuto fare applicazione del precetto dettato dall’art. 91 c.p.c. nella parte in cui stabilisce che il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo detta proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione di essa. Nel motivo viene altresì richiamato il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 16.

1.6. – Il sesto motivo svolto sotto la rubrica: “Illegittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c. in combinato disposto dell’art. 343 c.p.c.. Violazione art. 3 Cost. per la disparità di trattamento nella decisione di secondo grado in ordine alla liquidazione delle spese per Ab.Gu.”.

Il motivo è diretto a sostenere che l’appello incidentale spiegato dall’ Ab.Gu. non era tardivo.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – Il primo motivo – al di là della confusione che lo contraddistingue, essendo stato simultaneamente proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – è inammissibile anzitutto per difetto del requisito di autosufficienza richiesto dall’art. 366 c.p.c., dal momento che è volto a denunciare l’omessa pronuncia dei provvedimenti a seguito della presentazione, da parte di Officine Mega S.r.l. ed Ab.Gu., di un ricorso ai sensi dell’art. 92 disp. att. c.p.c., ma tace sul preciso contenuto di tale ricorso, sicchè la Corte non è posta in grado di valutare la correttezza della statuizione in proposito adottata – e, come subito si dirà, non certo omessa – dal giudice di appello.

Ed infatti l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato – com’è in questo caso, al di là della cumulativa indicazione dei numeri di cui si è detto – un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

D’altro canto, al di là del rilievo che non è effettuato a proposito il richiamo all’art. 112 c.p.c. ed al principio ivi sancito di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, dal momento che il vizio di omessa pronuncia non è prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito, sicchè non rileva, sotto tale profilo, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21424), è agevole osservare che la Corte d’appello, lungi dall’omettere di prendere posizione sul motivo d’appello concernente la violazione dell’art. 92 disp. att. c.p.c., ha espressamente osservato in proposito che “di nessuna nullità può lamentarsi parte appellante, atteso che ogni

questione sui “provvedimenti opportuni” di cui discorre l’art. 92 disp. att. c.p.c resta assorbita nei contenuti della sentenza, assumendo così rilevanza non la predicata nullità della pronuncia (meno che mai sul piano della violazione del diritto di difesa del contraddittorio), ma, come suol dirsi, la giustezza o meno della decisione assunta sui temi di merito”.

Sicchè il motivo è anche sotto tale profilo inammissibile giacchè non si misura con la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata.

2.2. – Il secondo motivo, proposto come violazione di legge, è inammissibile, giacchè non coglie ed anzi si disinteressa anch’esso della ratio decidendi adottata dal giudice di merito, il quale ha espressamente escluso che un conferimento dell’azienda, sottoposta a sequestro, avesse avuto luogo, evidenziando le specifiche ragioni in forza delle quali doveva ritenersi che la Società di fatto Officine Mega si fosse trasformata in Officine Mega S.r.l. (si vedano in particolare le pagine 10-11 della sentenza impugnata), sicchè quest’ultima dovesse rispondere del debito derivante dalla liquidazione della quota.

In altre parole gli appellanti si sono limitati a riproporre la tesi già sostenuta in primo e secondo grado, e definita “singolare” dalla Corte di appello, secondo cui, Officine Mega S.r.l. sarebbe stata terza rispetto alla società di fatto Officine Mega, nei cui confronti, quantunque cessata, la liquidazione della quota avrebbe dovuto essere chiesta.

Va da sè che, non essendo stata censurata la motivazione posta dal giudice di merito a fondamento della decisione, essa non può che rimanere ferma in forza della ratio decidendi non criticata.

2.3. – Il terzo motivo, nuovamente prospettato come violazione di legge, segue la stessa soste del precedente.

Vale difatti osservare che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, ossia: a) il momento concernente la ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; b) il momento concernente l’applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed interpretata. In relazione al primo momento, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; con riferimento al secondo momento, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, alternativamente: a) nel sussumere la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; b) nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Nel caso di specie non si apprezza in effetti alcuna violazione di legge, nel senso indicato, nè sotto forma di violazione in senso stretto, nè sotto forma di falsa applicazione, mentre i ricorrenti hanno in realtà rimesso in discussione l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello, evidenziando che la liquidazione era stata effettuata ad una data posteriore rispetto a quella della morte dell’ A.D.; che si era tenuto conto di un credito nei confronti di tale Ar.Ca. anche per una parte non recuperata; che non si era considerata la soggezione dell’azienda ad un sequestro giudiziario; che la liquidazione della quota competeva al custode giudiziario; che l’azienda era “sotto di alcune centinaia di migliaia di Euro”; che andava considerata la circostanza che il sequestro si fosse protratto fino al 7 aprile 2005.

Insomma, al di là del rilievo che il motivo è privo del requisito di autosufficienza richiesto dall’art. 366 c.p.c., ed è già sol per questo inammissibile, giacchè i ricorrenti hanno sollevato questioni non intelligibili alla stregua della esposizione del fatto processuale risultante dal ricorso, ma che acquistano un senso (se non altro in parte) solo a seguito dell’esame della sentenza impugnata, è agevole osservare che le circostanze individuate nel motivo sono state singolarmente analizzate e valutate dal giudice d’appello, per i fini del rigetto dei motivi di impugnazione spiegati in quella sede e della conferma della sentenza di primo grado, sicchè la doglianza, come si diceva, si risolve in una denuncia, come tale inammissibile, dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa.

2.4. – Il quarto motivo è inammissibile.

Nella sentenza impugnata non vi è traccia della questione del calcolo degli interessi alla scadenza del sesto mese dalla morte dell’ A.D., già affermata dal Tribunale.

La censura è dunque inammissibile per la sua novità, avuto riguardo al principio in forza del quale, ove una determinata questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 1435/2013; Cass. 14947/2012).

2.5. – Il quinto motivo è infondato.

La società ricorrente ha invocato il precetto posto dall’art. 91 c.p.c., laddove stabilisce che il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della medesima.

Vale tuttavia rammentare che tale periodo è stato inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 10, e che la relativa previsione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, e cioè dal 4 luglio 2009.

Nel caso in esame, dunque, non resta che osservare che il giudizio di primo grado ha avuto inizio il 17 gennaio 2004: sicchè la norma richiamata non trova applicazione.

Quanto al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 16, comma 2, detta norma, abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, comma 5, ma applicabile alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della medesima, dispone che: “Ove il tentativo non abbia esito positivo, il tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative”. La disposizione, dunque, conferisce al giudice un potere discrezionale in ordine al riparto delle spese di lite, in ipotesi di mancata accettazione della proposta conciliativa, ma non gli impone affatto, come parrebbe credere la società ricorrente, di addossarle alla parte che abbia rifiutato la proposta.

Ciò esime dall’osservare che la doglianza è priva anch’essa del requisito dell’autosufficienza, giacchè dal ricorso non emerge affatto quale fosse il contenuto di una non meglio identificata proposta conciliativa, quale rapporto intercorresse tra la proposta e la finale decisione e se l’ipotetica mancata accettazione di essa fosse o no giustificata.

2.6. – Il sesto motivo è infondato.

La Corte d’appello, nel riferirsi all’appello incidentale proposto da Ab.Gu., ha affermato che “tale appello incidentale… è tardivo, posto che la costituzione dell’appellato è avvenuta in data 24 novembre 2010 a fronte di un udienza di comparizione fissata per il 30 novembre 2010”.

Ora, tale statuizione appare di per sè perfettamente conforme al precetto dettato dall’art. 343 c.p.c., il quale stabilisce che l’appello incidentale si propone a pena di decadenza nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166 c.p.c., costituzione che ha da essere effettuata, in forza di tale ultima norma, almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione ovvero di quella fissata a norma dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5.

A fronte di ciò il motivo in esame asserisce che “tale appello incidentale non è tardivo in applicazione dell’art. 334 c.p.c. atteso anche, come si è detto, che il capitolo spese era già stato appellato da Ab.Gu.” e che questi aveva fatto acquiescenza alla pronuncia sulle spese.

E tuttavia, a parte il fatto che il motivo non è autosufficiente, giacchè non spiega in qual modo “il capitolo spese era già stato appellato da Ab.Gu.” (risultando invece dalla sentenza impugnata che la statuizione resa dal Tribunale in punto di spese era stata appellata in via principale da A.G., A.M.A. e A.A.), l’art. 334 c.p.c.non ha nulla a che vedere con la vicenda in discorso, giacchè esso disciplina l’appello incidentale tardivo, ossia quello suscettibile di essere proposto dopo il decorso del termine per l’impugnazione o dopo l’acquiescenza alla sentenza: ma pur sempre nell’osservanza del termine di 20 giorni derivante dal combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c., fatto salvo il caso, qui non pertinente, dell’art. 343 c.p.c., comma 2, e cioè dell’appello incidentale l’interesse a proporre il quale sia sorto dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale.

Va da sè che la doglianza spiegata non si misura e tantomeno scalfisce la ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a fondamento della dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale proposto da Ab.Gu..

3. – Nulla per le spese.

PQM

 

rigetta il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 27 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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