Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15473 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3251/2019 proposto da:

COMUNE DI RAVANUSA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO

MARINELLI;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 944/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/11/2018 R.G.N. 593/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 944/2018, confermava la decisione del Tribunale di Agrigento che aveva dichiarato che a far data dal 18/4/2014 B.G. era transitata alle dipendenze del Comune di Ravanusa alle medesime condizioni giuridiche ed economiche esistenti presso la soppressa Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (di seguito “IPAB”) denominata Istituto di (OMISSIS).

2. La B. era stata dipendente a tempo indeterminato dell’IPAB fin dal 1990. Con decreto del Presidente della Regione Sicilia del 27/3/2014 l’Istituto era stato estinto come previsto dalla L.R. n. 22 del 1986, art. 34, che, al comma 2, aveva stabilito la devoluzione al Comune dei beni patrimoniali ed anche l’assorbimento del personale dipendente, con salvezza dei diritti acquisiti in rapporto al maturato economico. Assumeva la ricorrente di aver continuato a svolgere la medesima attività lavorativa in seguito all’estinzione senza tuttavia ricevere la retribuzione poichè il Comune non aveva ottemperato all’obbligo di assorbimento. Aveva perciò chiesto che fosse dichiarato il suo diritto a proseguire nel rapporto alle dipendenze del Comune con condanna di quest’ultimo al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 18/4/2014 nonchè al risarcimento dei danni.

3. Il Tribunale aveva accolto la domanda e dichiarato il diritto della B. ad essere assunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal Comune di Ravanusa con decorrenza dal 18/4/2014 ed alle medesime condizioni giuridiche ed economiche dalla stessa godute fino alla suddetta data presso l’IPAB oltre che al pagamento delle retribuzioni.

4. La Corte territoriale confermava tale decisione.

Riteneva che fosse configurabile, nel caso di specie, una successione del Comune in universum ius. Richiamava, sull’interpretazione in tal senso della L.R. n. 22 del 1986, art. 34, la pronuncia della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 316 del 2015.

Quanto alla concreta applicazione di tale norma riteneva, da una parte, che non potessero avere alcuna incidenza sulla vicenda successoria i vincoli di finanza pubblica imposti dal legislatore con il patto di stabilità, tenuto conto, nella specie, del carattere cogente e non discrezionale del trasferimento del personale all’ente locale e quindi del relativo incremento di spesa (con effetto derogatorio dei vincoli assunzionali nell’esercizio finanziario interessato dal trasferimento dei dipendenti e necessità per l’ente locale di rispettare le disposizioni relative ai limiti di spesa per gli anni a venire). Dall’altra parte, però, evidenziava che, dovendosi interpretare l’art. 34 della L.R. in maniera costituzionalmente orientata, l’assorbimento era possibile solo nei limiti in cui il personale interessato fosse stato reclutato tramite pubblico concorso.

Evidenziava che fosse passata in giudicato la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva accertato che la B. era stata assunta alle dipendenze dell’IPAB con pubblico concorso.

5. Per la cassazione della sentenza il Comune di Ravanusa ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

6. B.G. è rimasta intimata.

7. Il Comune di Ravanusa ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione della L.R. 9 maggio 1986, n. 22, art. 24 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30.

Censura l’interpretazione della Corte territoriale nel senso di un obbligo di assorbimento anche in assenza di posti in organico scoperti e sostiene che la stessa esporrebbe la norma a profili di incostituzionalità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto infondata la questione di costituzionalità della L.R. n. 22 del 1986, art. 34, per violazione dell’art. 114 Cost., art. 117 Cost., lett. e), artt. 118 e 119 Cost., del patto di stabilità e quindi dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e ripropone tale questione sotto plurimi profili specialmente evidenziando che una normativa regionale non può imporre ad un ente locale l’assunzione di personale, senza tener conto dei principi fondamentali propri della legislazione statale (tra cui assume valore essenziale quello secondo il quale le assunzioni possono avvenire solo in presenza di un posto effettivamente vacante).

3. Nelle more del giudizio la Corte costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2020, n. 135, ritenendo fondata la questione di costituzionalità prospettata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in termini del tutto analoghi a quelli di cui all’analoga questione posta dall’odierno ricorrente, ha dichiarato, l’illegittimità costituzionale della L.R. Siciliana 9 maggio 1986, n. 22, art. 34, comma 2 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui prevede: “e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico”, per violazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell’equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione (di cui, rispettivamente all’art. 119 Cost., comma 1 e all’art. 15, comma 2, dello statuto della Regione Siciliana, all’art. 119 Cost., commi 4 e 5, all’art. 119 Cost., commi 1 e 6 e all’art. 97 Cost.).

4. La declaratoria d’incostituzionalità della norma nella parte su cui la controricorrente ha fondato la propria domanda ha fatto venire meno il substrato giuridico costituito dall’assunzione ope legis da parte del Comune di ogni rapporto attivo e passivo facente capo all’IPAB e dall’assorbimento del personale nei termini ivi indicati.

5. Si ricorda, al riguardo, che le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi – dichiarative di illegittimità costituzionale – eliminano la norma con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perchè l’illegittimità costituzionale ha per presupposto l’invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (v. Cass. 7 luglio 2016, n. 13884; Cass. 20 novembre 2012, n. 20381; Cass. 6 maggio 2010, n. 10598; Cass. 18 luglio 2006, n. 16450).

6. Il ricorso per cassazione deve, in conseguenza, essere accolto e, assorbite le altre censure, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda originaria.

6. Il recente intervento della Corte costituzionale in uno all’orientamento espresso dai giudici di merito inducono questa Corte a ritenere sussistenti le ragioni di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge l’azionata domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA