Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15472 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 27/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24971/2014 proposto da:

Immobiliare Economica Poggo Pertuso Lotto A Sud S.r.l. in

Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Andrea Cesalpino n.1/H, presso l’avvocato

Capograssi Sergio, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa

Ada n.57, presso l’avvocato Gamberale Paolo, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Va.Gi., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Avezzana

n.2/B, presso l’avvocato Cammarota Massimo, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1688/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/03/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione;

udito, per il controricorrente Va.Gi., l’Avvocato M.

Cammarota che ha chiesto l’inammissibilità o rigetto del ricorso;

udito, per il controricorrente V.G., l’Avvocato P.

Gamberale che ha chiesto l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – V.G. e Va.Gi., soci di Immobiliare Economica Poggio Pertuso Lotto A Sud S.r.l., hanno impugnato dinanzi al Tribunale di Roma la delibera assembleare del 14 febbraio 2001 con cui la società aveva disposto la trasformazione in società per azioni con aumento del capitale da 20 milioni di lire a 258 milioni di lire.

A fondamento della domanda gli attori, deducendo il vizio di eccesso di potere della delibera, hanno essenzialmente invocato le condizioni di incapacità di intendere e di volere di D.M., amministratore unico della società e madre sia dell’altro socio V.R., da cui, secondo la prospettazione attrice, ella sarebbe stata manovrata, sia di essi attori, la quale aveva convocato l’assemblea che aveva adottato la delibera impugnata, delibera mancante di ogni motivazione, priva di alcuna utilità per la società e diretta invece a ledere i loro interessi, riducendo, attraverso l’aumento di capitale, la loro partecipazione alla società, così da accentrarne il controllo nelle mani della madre D., e, in dipendenza delle sue condizioni, della V.R., probabilmente in vista della cessione delle quote sociali ad altra società.

2. – Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo in breve che a dimostrazione del denunciato eccesso di potere gli attori avessero apportato solo indizi, inidonei a provare l’assunto.

3. – Proposto appello dagli originari attori, nel contraddittorio con la società, che ha resistito all’impugnazione, esso è stato accolto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 12 marzo 2014, la quale, per quanto rileva, ha in sintesi osservato:

-) che l’appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata, non era generico, dal momento che gli appellanti avevano lamentato, nel quadro di applicazione dell’art. 116 c.p.c., l’erroneo governo del materiale istruttorio acquisito al giudizio;

-) che la D., sulla base della consulenza tecnica d’ufficio eseguita nel corso del procedimento di interdizione nei suoi confronti, e conclusosi con la pronuncia di interdizione, era risultata affetta da demenza senile in epoca giugno-luglio 2001, ossia pochi mesi dopo l’adozione della delibera, sicchè occorreva indubitabilmente ritenere che fosse totalmente incapace di intendere e di volere anche all’epoca dei fatti;

-) che non potevano trovare applicazione nella specie nè l’art. 428 c.c., dal momento che la convocazione dell’assemblea non era un atto negoziale, nè l’art. 2382 c.c., poichè all’epoca dei fatti la D. non era interdetta, ma ciò non stava a significare che gli atti da essa compiuta non fossero invalidi, stante la sua incapacità di intendere e di volere, tale da ledere la libertà di autodeterminazione della società per il tramite dell’amministratore, con conseguente invalidità della convocazione dell’assemblea e, a valle, della deliberazione ivi adottata;

-) che un ulteriore profilo di invalidità della deliberazione discendeva dall’invalidità, in forza dell’art. 428 c.c., della procura conferita dalla D. a tale S.C., che aveva partecipato in sua vece all’assemblea;

-) che, nel quadro di un contrasto all’interno del nucleo familiare, V.G. e Va.Gi., ricevuta la comunicazione della convocazione dell’assemblea, avevano invitato la sorella a soprassedere, considerate le condizioni della madre, di cui intendevano chiedere l’interdizione, poi effettivamente chiesta e ottenuta;

-) che, a fronte dell’assenza di qualsiasi comprensibile utilità della delibera per la società, quest’ultima aveva dedotto che essa avrebbe consentito di acquisire maggiore visibilità da spendere nei rapporti esterni, anche con le banche, nonchè di impiegare l’aumento del capitale per la ristrutturazione dell’immobile che costituiva l’unico rilevante bene sociale, onerandosi così della relativa prova, che, tuttavia, non era stata fornita;

-) che, viceversa, vi erano circostanze gravi, precise e concordanti tali da dimostrare che la delibera era frutto di eccesso di potere, quali le anomalie della convocazione e partecipazione al voto, l’assenza di un interesse della società, lo svuotamento dei poteri dei due soci attori di incidere nelle decisioni assembleari, il pregiudizio arrecato ai medesimi soci, stretti nell’alternativa tra il sopportare un cospicuo esborso di denaro in un breve arco temporale al fine di partecipare all’aumento di capitale ovvero di subire un secco ridimensionamento del loro peso nella gestione e controllo della società, il tutto in un frangente di pervicace determinazione emergente dalla mancata considerazione della richiesta di soprassedere alla deliberazione, tanto più che l’intensità del legame tra V.R. e D.M. era emersa dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio di interdizione della seconda, legame tale da rendere verosimile che fosse stata proprio V.R. a suggerire l’ordine del giorno dell’assemblea e a denegare il rinvio della medesima.

4. – Per la cassazione della sentenza Immobiliare Economica Poggio Pertuso Lotto A Sud S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso affidato a due motivi.

V.G. e Va.Gi. hanno resistito con separati controricorsi.

V.G. ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

1.1. – Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, non indicate in rubrica.

Il motivo è volto a denunciare l’errore commesso dalla Corte d’appello nel disattendere l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., quantunque fosse stata la stessa Corte a riferire che gli appellanti avevano riproposto in appello le medesime questioni sollevate in primo grado.

1.2. – Il secondo motivo denuncia “omessa e contraddittoria motivazione della decisione di secondo grado” e si articola in quattro paragrafi rubricati: “sulla presunta incapacità di intendere e di volere dell’amministratore unico ex art. 428 c.c.”; “sull’errata qualificazione e accertamento del vizio di eccesso di potere”; “sui principi inerenti l’onere della prova”; “sulla violazione del disposto dell’art. 421 c.c.”.

Nel primo paragrafo si sostiene che la convocazione dell’assemblea, di gran lunga antecedente all’interdizione della D., era atto neutro inidoneo ad arrecare pregiudizio, mentre la volontà della maggioranza in assemblea si era formata a mezzo di un rappresentante con pienezza di poteri, senza che potesse nella specie operare la disciplina dettata dall’art. 428 c.c., la quale poteva essere invocata soltanto dalla interessata D., non dai soci della società.

Nel secondo paragrafo si sostiene che gli attori non avrebbero provato la sussistenza dei presupposti per la configurazione dell’eccesso di potere, ed in particolare il pregiudizio per la società o la lesione dei diritti della minoranza, tanto più che gli attori avrebbero potuto esercitare il loro diritto di opzione in sede di aumento di capitale e mantenere le quote di partecipazione intatte.

Nel terzo paragrafo si sostiene che la Corte avrebbe invertito l’onere della prova nell’addossare alla società la prova dell’utilità della deliberazione.

Nel quarto paragrafo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel far retroagire gli effetti dell’interdizione, pronunciata nel 2002, alla data di convocazione dell’assemblea del 14 febbraio 2001.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – Il primo motivo, che è stato erroneamente prospettato come vizio di violazione di legge, trattandosi invece in ipotesi di vizio di attività tale da comportare un error in procedendo, così riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 4, va respinto.

La doglianza omette infatti del tutto di misurarsi con la motivazione addotta dalla Corte d’appello a sostegno del rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi, avendo il giudice del merito espressamente osservato che gli appellanti V.G. e Va.Gi. avevano censurato “la sentenza prospettando essenzialmente la violazione dell’art. 116 c.p.c., avendo il Tribunale errato nel valutare i fatti (specificamente indicati), significativi, secondo gli appellanti, al fine di inferire il vizio di eccesso di potere”.

Orbene, il requisito della specificità dei motivi di cui all’art. 342 c.p.c. postula, secondo il costante insegnamento di questa Corte, che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. L’appello deve cioè necessariamente contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Ciò occorre rammentare nonostante la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, dovendo anche in tal caso essere specificamente confutate le ragioni addotte dal primo giudice. L’atto d’appello, è stato allora ripetuto, deve rivolgere alla sentenza impugnata “censure puntuali e precise”, ovvero deve contenere la specificazione “sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado” (ex multis Cass. 22 gennaio 2001, n. 875; Cass. 5 agosto 2002, n. 11710; Cass. 16 23 dicembre 2005, n. 27727; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1707).

Sicchè, nel caso in esame, deve effettivamente convenirsi con la Corte d’appello nel ritenere che la censura concernente il governo del materiale probatorio acquisito al giudizio di primo grado fosse sufficientemente specifica e così idonea a determinare il ribaltamento della decisione adottata dal primo giudice.

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Esso, come si è detto, denuncia “omessa e contraddittoria motivazione della decisione di secondo grado”: ma la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 marzo 2014, sicchè l’impugnazione per cassazione è regolata dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo derivante dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134, sicchè è ammessa esclusivamente “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Ciò detto, è decisivo rammentare che la riformulazione della citata disposizione è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso in esame, individuata la nozione di eccesso di potere delle deliberazioni assembleari attraverso il richiamo a precedenti di questa Corte (viene citata Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387), la Corte d’appello ha in breve ritenuto che le condizioni di incapacità d’intendere di volere della D., comprovate dalla consulenza tecnica eseguita nel procedimento di interdizione, avessero fatto sì che V.R., avvalendosi del legame particolarmente intenso che la avvinceva alla madre, avesse “suggerito” (le virgolette sono nella sentenza impugnata) l’ordine del giorno dell’assemblea, nella quale aveva votato una persona, non si sa se rappresentante o nuncius della D., che però, date le sue condizioni, non poteva aver impartito istruzioni in ordine al voto, dando così vita ad una delibera priva di qualunque utilità per la società e tale da pregiudicare i soci di minoranza V.G. e Va.Gi., costretti a subire l’immotivato aumento di capitale ovvero a veder drasticamente diminuito il loro peso nella società: motivazione, quest’ultima, plausibile e che scavalca l’asticella del minimo costituzionale, ed alla quale non vale replicare che gli attori bene avrebbero potuto partecipare all’aumento di capitale, giacchè ciò equivale a dire che avrebbero potuto scegliere di subire l’abuso perpetrato attraverso la deliberazione viziata da eccesso di potere.

Per il resto, quanto al richiamo contenuto nel motivo tanto all’art. 428 c.c. che all’art. 421 c.c., occorre dire che, al di là della loro riconducibilità al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (non certo del numero 5), giacchè la ricorrente ha in buona sostanza inteso rimettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla invalidità della delibera, è agevole osservare che gli argomenti trattati dal giudice di merito in ordine alle ricadute della incapacità di intendere e di volere della D. sulla validità sia della convocazione dell’assemblea che della successiva votazione e, quindi, delibera, pertengono ad una ratio decidendi distinta da quella, autosufficiente, consistita nella riconosciuta sussistenza dell’eccesso di potere, come la Corte d’appello ha del resto espressamente affermato a pagina 13 della sentenza impugnata, laddove ha evidenziato che i profili di illegittimità della delibera “già ex se potrebbero condurre all’annullamento della stessa”: con l’ulteriore conseguenza che le censure riguardanti tale segmento di motivazione sono inammissibili poichè concernono una sola delle due distinte rationes decidendi poste a fondamento della decisione adottata, una delle quali, quella concernente la riconosciuta sussistenza dell’eccesso di potere, rimane indenne dalla censura motivazionale già poc’anzi esaminata.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti V.G. e Va.Gi., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate quanto al primo in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, distratte in favore del procuratore antistatario, nonchè, quanto al secondo, in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, distratte in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 27 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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